Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48816 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48816 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ARRIGO SANTO ORESTE N. IL 11/01/1984
avverso la sentenza n. 2235/2006 CORTE APPELLO di CATANIA, del
02/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la pa civile, l’Avv
Uditi dif sor Avv.

Data Udienza: 23/10/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Gabriele Marzotta
concluso per il rigetto del ricorso ;
Letti i motivi ed il ricorso proposto;

che ha

D’ARRIGO SANTO ORESTE
Ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in
data 18.09.2012 confermativa della decisione del GUP presso il Tribunale
della stessa città, che lo aveva condannato per il reato ex artt. 112 n.4 , 99, 110,
56, 628 CP pèt- avere contotso con il minore Càtnii .22nró Zaharan nel tentativo
di rapina in danno della filiale di Adrano del Banco di Sicilia, nel corso della
quale il Cannizzaro entrava nell’istituto bancario armato di un taglierino ed il
D’Arrigo attendeva all’esterno;
MOTIVI ex art. 606 ,1 0 co , lett. b) c) e) c.p.p.
1)-Violazione di legge in relazione all’art. 526 CPP, comma ibis, per avere
utilizzato le dichiarazioni del correo Cannizzaro che si era volontariamente
sottratto all’esame da parte dell’imputato e del suo difensore;
2)-Nullità della sentenza per illogicità della motivazione nella parte in cui aveva
trascurato di considerare che al momento in cui le Forze dell’ordine avevano
bloccato il Cannizzaro all’interno della bance a , non altrettanto era avvenuto per il
D’Arrigo , che non era stato sorpreso all’esterno dell’istituto, sicchè non
risultava provato il ruolo di “palo” a lui attribuito;
3)-Omessa motivazione riguardo alla mancata concessione della prevalenza delle
attenuanti generiche sulle aggravanti contestate;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1)-Quanto al merito, il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove
già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado,
richiamando una diversa valutazione dei fatti , ché risultano vagliate dalla Corte
di appello con una sequenza motivazionale coerente con i principi della logica,
sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali
elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
-Invero, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il giudice di appello ha
motivato in ordine alla partecipazione dell’imputato al tentativo di rapina in
questione, osservando che sia dai sistemi di sorveglianza che dalle deposizioni
degli impiegati della banca, era emerso che l’autore materiale del tentativo di
rapina, Cannizzaro, era giunto sul posto accompagnato da un altro giovane che
calzava un caschetto di colore bianco; mentre un altro teste aveva annotato il
numero di targa del motoveicolo su cui i due giovani erano giunti sul posto;
la Corte di appello sottolinea incisivamente che quel numero di targa
corrispondeva ad un motociclo intestato alla madre del D’Arrigo ma in uso al
medesimo e che all’interno del suo vano porta oggetti era stato rinvenuto un
caschetto di colore bianco dello stesso tipo di quello notato innanzi.

1

CONSIDERATO IN FATTO

al riguardo, il rieoftente gi limita a proporre inteivretazioni alternative di tali
prove, inammissibili in questa sede , ove in tema di sindacato del vizio della
motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria
valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle
fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire — nell’ambito di un
controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato — se
questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne
abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente
risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il materiale istruttorio
facendo corretta applicazione delle regole della logica, in modo da fornire la
giustificazione razionale della scelta di detenninate conclusioni a preferenza di
altre. Cassazione penale, sez. IV, 29 gennaio 2007, n. 12255
La motivazione impugnata regge alle censure proposte in diritto per avere
correttamente applicato il principio per il quale vi è concorso ogni qualvolta
l’agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell’illecito e, quindi, anche
quando con la propria presenza agevola o rafforza il proposito criminoso altrui.
Cassazione penale, sez. II, 13/02/2013, n. 10305
3.2)-Alla luce di quanto sopra esposto risulta evidente l’irrilevanza e quindi
l’inammissibilità delle censure relative alla dedotta violazione dell’art. 526 CPP
atteso che la motivazione della sentenza si fonda su altre circostanze e rilievi
probatori ed atteso che la sentenza motiva in maniera specifica osservando che
“la responsabilità dell’imputato (emerge) anche a prescindere dalle dichiarazioni
del correo”.
3.3)-Anche le censure riguardo all’omessa motivazione sul giudizio di prevalenza
delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti è infondato, atteso che la
Corte di appello, per un verso, non ha ignorato tale motivo di appello ma anzi lo
ha riportato nella premessa alla motivazione e, per altro verso, ha reso al riguardo
una motivazione implicita, rigettando il motivo con la descrizione della gravità
della condotta del D’Arrigo e con il rilievo che la sua partecipazione era stata
determinante ai fini della consumazione del tentativo di rapina.
La motivazione implicita è concordemente riconosciuta dalla giurisprudenza di
legittimità, in specie riguardo alle circostanze del reato ed al relativo giudizio di
comparazione, essendosi ritenuto che la motivazione può implicitamente
ricavarsi anche mediante il raffronto con le considerazioni poste a fondamento
della motivazione riguardo ad altre questioni esaminate nella stessa sentenza,
quando gli elementi oggetto di apprezzamento siano gli stessi la cui mancanza ha
assunto efficacia determinante nell’ambito di una valutazione generalmente
negativa. Cassazione penale, sez. VI, 25/03/2011, n. 14556
Per le stesse ragioni, in tema dell’aggravante della recidiva, si è ritenuto che il
rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo

2

Ne consegue la incensurabilità della sentenza impugnata nella parte in cui
individua l’odierno ricorrente nel giovane che accompagnava il Cannizzaro sulla
scorta degli indicati elementi della targa del motoveicolo e del copricapo ;

3.4)-La censura relativa all’abuso della motivazione “per relationem” è del tutto
infondata, sia perché non proposta nei motivi di appello, e sia perché , se è vero
che il giudice d’appello deve valutare tutti i motivi di gravame e tenere conto di
tutti gli argomenti proposti dall’appellante a sostegno degli stessi, in sede di
redazione della motivazione deve limitarsi ad illustrare le ragioni che legittimano
la decisione assunta.
Come già ricordato, non è necessario che il giudice di appello risponda a tutti gli
argomenti posti a sostegno dei motivi di impugnazione, dal momento che molti di
essi vengono implicitamente superati dalle ragioni di segno contrario che
legittimano la decisione; Cassazione penale, sez. IV, 13/07/2011, n. 34376
in ogni caso , il giudice di secondo grado è comunque tenuto ad esaminare,
utilizzando a seconda dei casi la motivazione : -espressa -implicita ovvero -per
relationem , tutti i motivi di gravame, sicché, quand’anche ritenesse di adottare la
tecnica della motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, deve in
ogni caso integrarla con la risposta ai rilievi critici formulati nell’atto di appello,
circostanza puntualmente verificatasi nel caso di specie , come emerge dai
richiami sopra riportati alla motivazione della Corte di appello di Catania.
3.5)-Segue il rigetto del ricorso nonché la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, giusto il disposto degli art. 592, comma 1, e 616
c.p.p..
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma, il 23 ottobre 2013

Il Consigliere Estensore

Il

l’assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di
motivazione espressa, ben potendo quest’ultima essere• anche implicita. Nella
specie
si è ritenuta implicita la motivazione sul diniego della richiesta di
esclusione della recidiva facoltativa, desumendola – come avvenuto nella specie dalla disamina della personalità dell’imputato, emergente dalla dettagliata
descrizione delle condotte criminose dallo stesso tenute, dalla gravità dei fatti.
Cassazione penale, sez. II, 19/06/2012, n. 40218

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