Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48815 del 16/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48815 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LECHEA DOREL N. IL 22/03/1987
avverso l’ordinanza n. 518/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
17/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 16/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 17 giugno 2014 il Tribunale di Roma,
giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda di Lechea Dorel, diretta ad
ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato con riguardo a
più fatti separatamente giudicati.
A ragione della decisione, il Tribunale ha addotto che i reati erano stati
commessi in un lasso temporale di oltre un anno e mezzo, in luoghi diversi

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Lechea
personalmente, il quale denuncia violazione di legge e vizio della
motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la genericità dei motivi, che si limitano
ad astratte enunciazioni e al richiamo di massime giurisprudenziali, senza
confutare le argomentazioni della decisione impugnata, la quale non ha
ravvisato, nei fatti costituenti oggetto delle condanne dedotte, alcuno degli
indici sintomatici di unicità del disegno criminoso (contiguità spaziale e/o
temporale, omogeneità delle violazioni).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 16 aprile 2015.

e che essi erano in parte disomogenei.

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