Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48813 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48813 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAEZZA LUCIANO N. IL 21/02/1975
avverso la sentenza n. 364/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile,
Udit i difensor Avv

Data Udienza: 23/10/2013

Sentito il PG dott. Gabriele Mazzotta che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO

MOTWI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione nella parte in cui ha ritenuto la sicura provenienza da
delitto del ciclomotore in questione sulla scorta del codice identificativo del telaio,
corrispondente ad un ciclomotore rubato nell’anno 1996;
-al riguardo, il ricorrente sottolinea che il codice identificativo in esame era composto solo da
numeri mentre a partire dal 1994 i ciclomotori avrebbero dovuto avere un codice alfanumerico
in base ad una direttiva CEE, ed evidenzia come il caso si presti al un ragionevole dubbio
sulla prova in ordine alla provenienza da delitto del mezzo;
2)-In subordine, il ricorrente censura la decisione impugnata per avere negato
irragionevolmente le attenuanti generiche e per avere applicato la pena in maniera eccessiva ;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di appello,
lamentando l’insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale soprattutto riguardo
alla prova della provenienza da furto del ciclomotore, provenienza ricavata dalla Corte
territoriale sulla scorta di accertamenti compiuti dalla PG su un numero di telaio che, però,
non sarebbe conforme alle direttive CEE e che quindi potrebbe essere stato irregolarmente
rilevato;

il motivo non è palesemente infondato, tuttavia, la vicenda non può essere ulteriormente
approfondita con altre attività istruttorie, stante la prescrizione del reato;
invero, dalla stessa sentenza impugnata emerge che il ciclomotore sarebbe provento di un furto
commesso in data 22.01.1996 mentre non risulta la data nella quale l’imputato avrebbe
ricevuto il veicolo;
è principio consolidato che il momento consumativo del reato di ricettazione deve essere
individuato, ai fini dell’accertamento del termine di prescrizione ed in caso di mancanza di
prova certa, nell’immediata prossimità alla data di commissione del reato presupposto, in
applicazione del principio del “favor rei”, Cassazione penale. sez. 11. 20/01/2010. n. 5132
in presenza dei motivi di ricorso non manifestamente infondati , segue la dichiarazione di
estinzione del reato per prescrizione.
PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deliberato in Roma il 23 ottobre 2013

LAEZZA LUCIANO
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data
06.06.2012 , indicata in epigrafe ;

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