Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48812 del 16/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48812 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEITNER MAX N. IL 27/05/1958
avverso l’ordinanza n. 981/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 08/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 16/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata in data 8 luglio 2014 il Tribunale di
sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo proposto da Leitner Max
avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della sede, in data
19 aprile 2014, col quale era stata respinta la richiesta avanzata dallo
stesso Leitner di ottenere un permesso per far visita alla madre ammalata,
osservando che dalle acquisite certificazioni sanitarie non risultava che la

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Leitner personalmente, il quale protesta la sua lunga detenzione, la
riconosciuta sua collaborazione con la giustizia e chiede la fissazione di
camera di consiglio per discutere la sua ammissione al permesso premio, ai
sensi dell’art. 30-ter Ord. Pen., di cui sussisterebbero tutti i requisiti.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché deduce censura palesemente
eccentrica rispetto all’oggetto e alla ratio della decisione, e perché avanza
domanda di beneficio diverso da quello che ha formato oggetto dell’attuale
procedimento, evidentemente preclusa in sede di impugnazione.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il
minimo e il massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 16 aprile 2015.

congiunta fosse affetta da malattia in fase acuta.

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