Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48811 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48811 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIRANDA CARMELA N. IL 24/05/1974
avverso la sentenza n. 1218/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civ , l’Avv
Udit i difensor A

.

Data Udienza: 23/10/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Garrirle Mazzotta che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Udito il Difensore, Avv. Alberto Pugliese che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO

1.1)-ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in
data 13.06.2012 di conferma della decisione del Tribunale della stessa città del
05.11.2011, che lo aveva condannato per i reati di cui ai capi : A)-art. 628 co.2 CP ;
B)-art. 61 n.2 CP e 582, 585 CP
2.0)-MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) e) c.p.p
2.1)-Nullità della sentenza di primo grado per violazione di legge, atteso che i verbali
di denuncia-querela e di sommarie informazioni delle persone offese, di lingua
spagnola, erano stati redatti senza l’ausilio di un interprete ufficiale;
all’uopo era da erronea la motivazione che le disposizioni di cui agli artt. 143 e 109
CPP attengono unicamente all’imputato, essendo evidente la loro applicabilità anche
alle persone offese; invero, in mancanza dell’assistenza di un interprete il verbale di
denuncia non poteva essere letto ai sensi del combinato disposto degli artt. 512 e 513
CPP;
2.2)-Nullità della sentenza per violazione di legge , riguardo al combinato disposto
degli artt. 456 e 90 CPP, atteso che il decreto di giudizio immediato non era stato
notificato alla persona offesa;
2.3)-Nullità della sentenza per omeSSa assunzione della prova decisiva costituita dalla
deposizione della persona offesa;
2.4)-Sono stati depositati motivi nuovi dal Difensore di ufficio, a sostegno del ricorso
proposto.
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato .
3.1)-La ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove, richiamando una
diversa valutazione dei fatti che risultano vagliati dalla Corte di appello con una
sequenza motivazionale congtua é Coerente con i principi della logica, sitchè non
risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori
senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

3.2)-Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Corte territoriale ha
congruamente motivato sulla ritenuta responsabilità dell’imputata in ordine ai reati
ascritti, richiamando le argomentazioni del Tribunale e sottolineando :
a)-che la prova rinveniva: -dalle dichiarazioni della persona offesa, a sua volta
riscontrata: -sia dal rinvenimento della re iva indosso all’imputata e -sia dalla sua

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MIRANDA CARMELA

3.3)-Tale motivazione risulta congrua perché fondata su una valutazione aderente
ai fatti di causa ed esente da illogicità manifesta , a fronte della quale le deduzioni
difensive risultano inammissibili in quanto fondate su interpretazioni alternative delle
medesime prove già analizzate dai giudici del merito, interpretazioni che, ove ben
motivate come nella specie risultano riciri censurabili in questa Sede, ove il giudice
di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai
giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo
compito stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro
disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e
convincente risposta alle deduzioni delle parti, in modo da fornire la giustificazione
razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione
penale, sez. IV, 29 gennaio 2007, n. 12255
3.4)-La ricorrente censura la sentenza per avere
acquisito le dichiarazioni della
persona offesa in base al disposto degli artt. 512 e 513 CPP nonostante che , a suo
parere, il relativo verbale era inutilizzabile per mancata assistenza di un interprete
all’esame della denunciante, persona di lingua straniera;
si tratta di una eccezione infondata, posto che correttamente la Corte di appello ha
richiamato la Giurisprudenza di legittimità, anche di questa sezione, per la quale la
mancata nomina di un interprete non è causa d’inutilizzabilità né di nullità delle
dichiarazioni di denuncia e delle successive dichiarazioni rese in sede di ricognizione
personale fotografica dalla persona offesa alloglotta, che non conosca la lingua italiana.
Cassazione penale, sez. II, 18/09/2008, n. 36988
Invero, le dichiarazioni rese nel processo da altri soggetti stranieri non sono
regolamentate dall’art. 143 c.p.p., ostandovi il principio della tassatività delle nullità di
cui all’art. 177 c.p.p.. ; quindi in tema di ricezione di denuncia orale e di successiva
ricognizione fotografica della persona offesa di nazionalità straniera, la mancata nomina
di un interprete, trattandosi di dichiarazioni e atti compiuti da persona diversa
dall’imputato, non è causa di inutilizzabilità nè di nullità degli atti medesimi.
Va ricordato, tuttavia, Che la sénteriZa
. impugnatà sottolinea incisivamente che la
persona offesa venne sentita avvalendosi di un ufficiale di PG esperto nella lingua, in
conformità al principio per il quale gli ufficiali di PG procedenti possono avvalersi di
un interprete non nominato dal giudice, ma che abbia agito come semplice ausiliario
della PG. Cassazione penale, sez. VI, 23/10/2009, n. 2930
Per altro, la sentenza impugnata sottolinea che l’imputata ebbe ad ammettere di avere
avuto una discussione con una donna straniera che pretendeva la restituzione di quanto
da lei posseduto, così da riscontrare ameno in parte le dichiarazioni della Cuanalo e da
confermare indirettamente l’esattezza della traduzione effettuata dall’ausiliario
utilizzato dalla Polizia giudiziaria.
3.5)-La successiva irreperibilità della persona offesa non era prevedibile, né emerge
in alcun modo dalla sentenza impugnata ovvero dai motivi di ricorso, sicché risulta del
tutto legittima l’acquisizione del verbale di • – nuncia ai sensi dell’art. 512 CPP.

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parziale ammissione di avere litigato con una donna straniera ; circostanze entrambe
militanti in favore dell’attendibilità della persona offesa;

3.6)-Di nessun pregio , infine, è la doglianza circa l’omessa notifica alla persona offesa
del decreto di giudizio immediato, posto che l’imputato è carente di interesse, e
pertanto di legittimazione, a dedurre la nullità del decreto che dispone il giudizio per
omessa notifica della richiesta di rinvio a giudizio e dell’avviso di fissazione
dell’udienza preliminare alla persona offesa, risultandogli indifferente che la parte lesa
dal reato a lui ascritto sia individuata in un determinato soggetto.
Infatti, la nullità (relativa, ex Cassazione penale, sez. I. 13/12/2001, n. 6769 Gatti)
derivante dall’omessa citazione della persona offesa non può essere eccepita
dall’imputato, poiché egli manca di interesse all’osservanza della disposizione violata, il
cui unico scopo è quello di consentire l’eventuale costituzione di parte civile al
destinatario della citazione. Cassazione penale, sez. II, 11/03/2011, n. 12765
3.7)-Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, pur se non
manifestamente inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;
ai sensi degli artt. 592/co.1, e 616 c.p.p il ricorrente va condannato al pagamento delle
spese del procedimento.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma, il 23 ottobre 2013
Il Consigliere E nsore

Il Presidente

Al riguardo va sottolineato che la sentenza impugnata rileva come , in realtà, la prova
della penale responsabilità dell’imputata rinveniva principalmente, sia dal
rinvenimento indosso alla medesima della refurtiva e, sia dagli accertamenti effettuati
dalla PG in sede di arresto nello stato di quasi flagranza, circostanze queste ultime, che
evidenziano l’infondatezza dei motivi proposti é, partiColarmente, di quello sulla
omessa acquisizione della prova decisiva dell’esame delle persone offese, anche a
mezzo di rogatoria internazionale, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto tale prova
non assolutamente necessaria, stanti le emergenze delle indagini di PG culminate nel
rinvenimento e sequestro della refurtiva ancora indosso all’imputata.

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