Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48810 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48810 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HADZOVIC RENATO N. IL 30/10/1981
avverso la sentenza n. 322/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
26/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor //v.

Data Udienza: 23/10/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Gabriele Mazzotta
che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso ;
Sentito il Difensore, Avv. Antonio Gugliotta , che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei
motivi di ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO

MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-Violazione di legge per avere la Corte di appello omesso ogni motivazione sulla richiesta di
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale con l’esame dei vicini di casa e del liquidatore della
somma di denaro posseduta dalla persona offesa; a parere del ricorrente tale integrazione
istruttoria era necessaria al fine di valutare l’attendibilità della Baldussi che , da un lato, aveva
dichiarato che la somma a lei sottratta nell’occasione contestata era costituita da banconote in
Euro, mentre per altro lato, quel denaro risultava riscosso nel 2001 allorchè l’Euro non era
entrato ancora in circolazione; la persona fesa era inattendibile anche per avere affermato che i
vicini non erano presenti nella sua abitazione al momento della rapina, circostanza non
adeguatamente verificata nel corso del giudizio;
2)-Con il secondo motivo si lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche al
fine di adeguare la pena al fatto.
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di appello,
lamentando l’insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di
primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione impugnata fondata, tra l’altro,
sulla decisiva argomentazione che la prova della partecipazione dell’imputato alla rapina
rinveniva, sia dalla attendibile ricostruzione del fatto fornita dalla persona offesa che aveva
anche descritto i tratti somatici dell’imputato, tanto da collaborare alla formazione di un
“identikit” così preciso da consentire alla PG di identificare lo Hadzovic all’interno di un
campo nomadi mentre si trovava nel possesso di una consistente somma di denaro e, sia dalla
successiva positiva ricognizione effettata dalla stessa Baldussi a carico dell’imputato.
Da tali elementi probatori la Corte di appello ha ricavato il convincimento sulla completa
attendibilità della persona offesa così da poter superare la discrasia in cui è incorsa la
medesima riguardo al tipo di moneta (lire ovvero euro) prelevata nel 2001 e conservata in casa.
Non rileva che la Corte di appello abbia omesso di formulare una specifica motivazione
riguardo alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria atteso che nel giudizio d’appello,
trattandosi di un procedimento critico che ha per oggetto la sentenza impugnata, la rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale è un istituto di carattere eccezionale, rispetto all’abbandono del
principio di oralità del secondo grado, nel quale vale la presunzione che l’indagine istruttoria
abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi innanzi al primo giudice.
In una tale prospettiva, l’art. 603, comma 1, c.p.p. non riconosce carattere di obbligatorietà
all’esercizio del potere del giudice d’appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, anche
quando è richiesta per assumere nuove prov , ma vincola e subordina tale potere, nel suo

1

HADZOVIC RENATO
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe di conferma della
condanna intervenuta in primo grado relativamente al reato di rapina aggravata commesso in
danno di Baldussi Mariangela;

Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso che
la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti
dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di
determinazione della pena e di concessione delle attenuanti generiche; atteso che
riguardo alla pena si è richiamata la gravità del fatto e l’intensità del dolo manifestata
attraverso la preparazione del delitto, e riguardo alle attenuanti generiche si è fatto
riferimento alla pericolosità dimostrata attraverso l’esecuzione particolarmente efferata
della rapina.
Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati
dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la
concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato
da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso
giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla
personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Ciò vale, “a fortiori”, anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare
le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica valutazione di
tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale
di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti
rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente
disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. (Cassazione
penale, sez. IV 04 luglio 2006, n. 32290
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso ; l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità— al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
della somma di E.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di £ 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio , il 23 ottobre 2013

concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di
non poter decidere allo stato degli atti. (Cassazione penale, sez. 1V, 28/04/2011, n. 23297)
Con la conseguenza che, se è vero che il diniego dell’invocata rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale deve essere spiegato nella sentenza di secondo grado, la relativa motivazione
(sulla quale nei limiti della illogicità e della non congruità è esercitabile il controllo di
legittimità) può anche ricavarsi per implicito dal complessivo tessuto argomentativo, qualora il
giudice abbia dato comunque conto delle ragioni in forza delle quali abbia ritenuto di potere
decidere allo stato degli atti, come in effetti è avvenuto nella specie, ove la Corte di appello ha
indicato con chiarezza le prove ritenute sufficienti per affermare la penale responsabilità
dell’imputato, motivando implicitamente sulla non necessità di rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale. Cassazione penale, sez. W. 28/04/2011, n. 23297

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