Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4881 del 17/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4881 Anno 2015
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Di Tullio Amedeo, nato a Casalbordino il 11/11/1947
2. Finardi Massimo, nato a Atessa il 06/02/1973

avverso la sentenza del 03/12/2013 del Tribunale di Lanciano

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l’avv. Roberto Fiocca in sostituzione dell’avv. Silvio
Rustignoli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Amerigo Lanza, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;

1

Data Udienza: 17/12/2014

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice di
pace di Lanciano del 01/10/2012, veniva confermata l’affermazione di
responsabilità di Amedeo Di Tullio e Massimo Finardi per il reato di cui all’art.
594 cod. pen., commesso in Treglio il 15/05/2009 in danno di Michaela Mathilde
Schoethensack. La sentenza di primo grado era riformata con l’assoluzione degli
imputati per insussistenza del fatto dall’imputazione del reato di lesioni in danno

ciascuno, rimanendo confermata la condanna degli imputati al risarcimento dei
danni in favore della parte civile Schoethensack.
Gli imputati ricorrenti deducono:
1. violazione di legge sul rigetto dell’eccezione di nullità del decreto di
citazione a giudizio per genericità dell’imputazione; quest’ultima non recherebbe
la precisazione dell’orario di svolgimento dei fatti;
2. vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità; difetterebbe la
motivazione sui criteri di valutazione dell’attendibilità dei testi d’accusa e sul
contenuto delle dichiarazioni dei testi a difesa; la valutazione di irrilevanza di
queste ultime, per non avere i testi riferito di essere stati sempre presenti sul
luogo, contrasterebbe poi con la mancata precisazione nell’imputazione
dell’esatto orario di commissione del fatto contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti sul rigetto dell’eccezione di nullità del decreto di citazione
a giudizio sono inammissibili per manifesta infondatezza.
Come già rilevato nella sentenza impugnata, l’omessa indicazione dell’orario
di svolgimento dei fatti contestati non rende generica l’imputazione, nella quale il
fatto addebitato è sufficientemente determinato dalla data e dal luogo in cui si
assume che lo stesso sia stato realizzato.

2.

Sono altresì inammissibili i motivi dedotti sull’affermazione di

responsabilità degli imputati.
Le censure di carenza motivazionale sul giudizio di attendibilità dei testi
d’accusa sono generiche, non esaminando il ricorrente le argomentazioni della
sentenza impugnata per le quali le dichiarazioni della persona offesa erano
riscontrate da quelle dei testi Carriere e Cernnignani, i quali riferivano dello stato
di alterazione psicologica della minore Cristina Carriere successivamente ai fatti.
2

di Cristina Carriere e la rideterminazione della pena in C. 500 di multa per

Altrettanto generiche sono le doglianze relative alle dichiarazioni dei testi a
difesa, delle quali il Tribunale evidenziava invece l’irrilevanza per il carattere non
continuativo della presenza dei testi sul luogo dei fatti; e manifestamente
infondato è l’argomento del ricorrente, per il quale detta valutazione sarebbe
superata dalla mancata precisazione dell’orario del fatto contestato, laddove la
presenza non assidua dei testi veniva ritenuta come tale da non consentire
comunque di escludere che la condotta ingiuriosa, provata dalle dichiarazioni
accusatorie, si fosse verificata nei momenti di assenza dei testimoni stessi.

ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17/12/2014

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei

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