Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48808 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 48808 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno
nel procedimento nei confronti di
Luci Letizia, nata a Orciano Pisano il 03/11/1959

avverso l’ordinanza dell’08/05/2013 della Sezione del riesame del Tribunale di
Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante
Spinaci, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato;

1

Data Udienza: 23/10/2013

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva annullata, per mancanza di gravi
indizi e comunque di esigenze cautelari, l’ordinanza del Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Livorno dell’08/04/2013, con la quale era
applicata nei confronti di Letizia Luci la misura cautelare degli arresti domiciliari
per il reato di cui all’art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ipotizzato nell’avere,
quale amministratore unico della Carolina s.r.I., dichiarata fallita il Livorno il

Pagliuca, distratto disponibilità per oltre €. 2.000.000 in parte impiegate in
favore del Petrillo e della di lui moglie Simona Cerrai per l’acquisto di un
appartamento in Livorno, un terreno in Collesalvetti ed un appartamento ed una
villetta in Villa Minozzo, per la costituzione della Benedo s.r.l. e per lavori
eseguiti presso l’appartamento in Livorno e la villetta, ed in favore del Pagliuca
per l’acquisto di altra villetta in Villa Minozzo e lavori eseguiti presso la stessa, e
per il resto direttamente versate su conti correnti bancari del Petrillo, del
Pagliuca e della stessa Luci; nonché nell’aver sottratto o occultato le scritture
contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento
degli affari della fallita.
Il Procuratore della Repubblica ricorre sui punti e per i motivi di seguito
indicati.
1. Sulla ritenuta carenza di gravi indizi, il ricorrente deduce violazione di
legge, in ordine alla consapevolezza in capo alla Luci delle modalità con le quali i
coindagati Petrillo e Pagliuca gestivano la società, nel richiamo al mero
affidamento dato dal rapporto di coniugio dell’indagata con il Pagliuca, e
mancanza o contraddittorietà della motivazione sugli elementi di segno contrario
rappresentati dall’essere stata la Luci nominata quale amministratore unico in
quanto il marito aveva riportato condanne penali ed aveva pendenze relative ad
altre imprese, dall’essere l’indagata socia al 90% della fallita, dall’aver il marito
ed il Petrillo acquistato con i fondi distratti due villette contigue, dall’essere stata
intestata alla figlia della Luci una delle fatture per i lavori di ristrutturazione della
villetta di cui sopra, dall’aver l’indagata direttamente incassato due assegni
emessi sui conti della società per complessivi €. 35.000 e dall’essersi la stessa
avvalsa della facoltà di non rispondere, a fronte di queste circostanze, allorché
veniva invitata a rendere interrogatorio, limitandosi a depositare una memoria
con una generica dichiarazione di estraneità ai fatti.
2.

Sulla ritenuta assenza di esigenze cautelari, il ricorrente deduce

mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine al ruolo di minore
rilevanza attribuito all’indagata, rispetto agli elementi indicati al punto
2

07/11/2012, ed in concorso con gli amministratori di fatto Attilio Petrillo e Nicola

precedente, all’aver l’indagata operato per un considerevole periodo di tempo
con distrazione di somme rilevanti e, insieme al marito, sottratto una villetta al
sequestro preventivo nell’ambito di indagini per il reato di truffa, ancor prima
della dichiarazione di fallimento, accordandosi con il venditore per la risoluzione
del contratto, e inoltre al pericolo per l’acquisizione della prova rappresentato
dalla concreta possibilità che persone informate sui fatti vengano subornate e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso relativi alla sussistenza dei gravi indizi sono fondati.
Non ponendo assolutamente in dubbio la sussistenza dei fatti contestati e la
qualifica di amministratore della società fallita rivestita dalla Luci, il
provvedimento impugnato escludeva la ravvisabilità di gravi indizi a carico della
predetta unicamente sotto il profilo della possibilità che la stessa non fosse
consapevole delle condotte criminose poste in essere dai coamministratori di
fatto, possibilità ritenuta tale da superare la responsabilità connessa ai doveri di
controllo derivanti per l’indagata dalla carica formale assunta. Rammentato
tuttavia che, ai fini di tale responsabilità, è sufficiente una consapevolezza
generica, in capo all’amministratore di diritto, di una condotta distrattiva
realizzata dall’amministratore di fatto, che non deve investire necessariamente i
singoli episodi nei quali detta condotta si sia estrinsecata (Sez. 5, n. 7208 del
26/01/2006, Filippi, Rv. 233637; Sez. 5, n. 11938 del 09/02/2010, Mortillaro,
Rv. 246897), nel provvedimento impugnato si ritenevano insussistenti i gravi
indizi in ordine ad un siffatto atteggiamento psicologico unicamente in
considerazione dell’affidamento indotto nella Luci dal rapporto di coniugio con
uno dei coindagati; trascurandosi del tutto i segnali viceversa indicativi della
descritta consapevolezza, indicati dal ricorrente. Tale omissione si rivela
particolarmente rilevante con riguardo all’incasso, da parte dell’indagata, di due
degli assegni mediante i quali venivano distratte somme dai conti correnti
bancari della fallita. La circostanza, sotto il profilo della sua rilevabilità, era
oggetto di specifica menzione nelle ipotesi d’accusa contestate con l’ordinanza
applicativa della misura cautelare, e non veniva discussa nel provvedimento del
Tribunale. Quanto alla sua significatività, l’elemento è in primo luogo
rappresentativo di una condotta di diretta e materiale partecipazione
dell’indagata a specifiche condotte distrattive, fonte di responsabilità a
prescindere dal generale livello di coscienza della Luci in ordine alla gestione
degli amministratori di fatto della società; ma, a parte questo, è indubbia la
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che gli indagati concordino le loro versioni.

valenza dimostrativa del dato rispetto alla concreta possibilità per l’indagata di
rendersi conto dell’essere in atto un indebito prelievo di denaro dalle disponibilità
finanziarie della società.

2. Anche i motivi di ricorso relativi alla sussistenza delle esigenze cautelari
sono fondati.
In tema di esigenza cautelare specialpreventiva, pesa anche a questo
proposito, rispetto al ruolo subordinato attribuito alla Luci nel provvedimento

agli atti distrattivi consistiti delle risorse finanziarie della società; elemento,
questo, sicuramente rilevante nella valutazione sulla possibilità di commissione
di fatti criminosi analoghi da parte di un’indagata direttamente coinvolta in una
condotta della dimensione e della sistematicità di quella per la quale si procede.
Oltre a questo, il provvedimento impugnato non contiene alcuna
motivazione in ordine all’ulteriore esigenza cautelare di natura probatoria, per la
quale pure la misura cautelare risulta essere stata applicata; esigenza
specificamente individuata in quella sede, come risulta dall’esame dell’ordinanza
dispositiva della misura, in considerazione del pericolo per l’acquisizione della
prova derivante non solo dalla possibile soppressione della documentazione
extracontabile della fallita, in gran parte ancora non acquisita, ma anche da
minacce rivolte dal coindagato Petrillo nei confronti di tale geometra Pavanelli,
diretta a conseguire la falsificazione di stati di avanzamento di lavori, e da
contraffazioni su assegni dallo stesso effettuate.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio al
Tribunale di Firenze per un nuovo esame sulle indicate carenze motivazionali.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo
esame.
Così deciso in Roma il 23/10/2013

gte sore

Il Presidente

impugnato, la mancata considerazione della partecipazione materiale della stessa

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