Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48807 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 48807 Anno 2013
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara
nel procedimento nei confronti di
Cerutti Angelo, nato a San Maurizio d’Opaglio il 19/07/1962

avverso l’ordinanza del 20/12/2012 del Tribunale di Novara, Sezione distaccata
di Borgomanero

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

e
1

)

Data Udienza: 10/10/2013

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Novara, Sezione distaccata
di Borgomanero, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso
nei confronti di Angelo Cerutti per il reato continuato di cui agli artt. 624 e 625
cod. pen., contestato come commesso in San Maurizio d’Opaglio fino al luglio del
2010, in quanto non regolarmente notificato al difensore dell’imputato, e
disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico ministero, assunto in luogo
della dovuta rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio, in
quanto determinante un’indebita regressione del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Secondo i principi affermati da questa Corte (Sez. U, n.25957 del
26/03/2009, Toni, Rv.243590), l’abnormità, con riguardo alla disposizione di
trasmissione degli atti ed alla conseguente regressione del procedimento, è
esclusa laddove il provvedimento non sia estraneo ai poteri del giudice del
dibattimento e la regressione non determini un’insuperabile stasi processuale,
ponendo l’ufficio giudiziario al quale gli atti sono trasmessi nella condizione di
procedere ad atti di nuovo impulso processuale affetti da nullità. Ebbene,
nessuna di tali connotazioni è ravvisabile nel caso in esame. Disporre la
trasmissione degli atti al pubblico ministero a seguito di un rilevato vizio nella

vocatio in judicium rientra invero nei poteri del giudice del dibattimento; ed a
seguito del provvedimento impugnato era pienamente consentito al pubblico
ministero reintrodurre il giudizio con la notifica del decreto al difensore
dell’imputato, senza incorrere in alcuna causa di nullità.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma il 10/10/2013

Il Consigliere estensore

Il Prj.siden

Il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce abnormità del

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