Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48805 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 48805 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

Data Udienza: 09/10/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BAREI STEFANO N. IL 16/04/1968
avverso la sentenza n. 1021/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
29/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

c)K

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
– Uditi, per il ricorrente, gli avv.ti Paolo Viezzi e Riccardo Olivo, che hanno
chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata..

RITENUTO IN FATTO

1. A carico di Barei Stefano è stata emessa dal Giudice delle indagini preliminari

un procedimento riguardante il fallimento di due società: la CR Invest srl e la
Forimi Italia Agroturismo srl (quest’ultima dichiarata fallita il 14/6/2012). Il Barei
è accusato di avere, quale dottore commercialista e consulente delle due società,
operato in sinergia con gli amministratori al fine di trasferire all’estero, presso la
Creditanstalt AG Bank Austria, la somma di 26 milioni di euro appartenente alla
CR Invest srl e la somma di 22 milioni di euro appartenente alla Forimi Italia
Agroturismo srl: somme ottenute mediante operazioni di lease-back immobiliare
e sottratte alle società. E’ accusato, in particolare, di aver messo in contatto gli
amministratori suddetti col direttore della banca austriaca e di aver cooperato
alla costituzione in Italia di due società (la Otto Real Estate srl e la Dallet srl), su
cui venne fatta confluire una parte importante delle somme sottratte alla CR
Invest srl.
La misura cautelare è stata applicata a Barei per il solo fallimento della Forimi
Italia Agroturismo srl, in quanto il fallimento della CR Invest srl è stato nel
frattempo revocato, e il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del
29/4/2013, ha confermato la decisione.

2.0. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione,
nell’interesse dell’indagato, l’avv. Paolo Viezzi, che si avvale di cinque motivi,
tutti incentrati sulla violazione di legge e il vizio di motivazione.
2.1. Col primo si duole del fatto che il Tribunale del Riesame non abbia tenuto
conto, nella scelta della misura, dell’atteggiamento processuale dell’indagato,
che era stato collaborativo durante le indagini (mentre analoga forma di
collaborazione era stata ritenuta significativa per il coimputato Bennani, non
raggiunto da alcuna misura cautelare).
2.2. Col secondo si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto della
documentazione prodotta dalla difesa in sede di riesame, da cui si doveva
desumere che il prevenuto aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la
sentenza dichiarativa di fallimento della Forimi Italia Agroturismo srl. Se l’avesse
fatto, lascia intendere il ricorrente, il Tribunale non avrebbe confermato la

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del Tribunale di Roma la misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito di

misura in atto, assumendo una decisione analoga a quella presa nell’ambito del
fallimento della CR Invest srl.
2.3. Col terzo di duole della motivazione resa dal Triibunale in ordine ai gravi
indizi di colpevolezza. Lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto della
copiosa documentazione prodotta dalla difesa in sede di riesame e dei motivi
dell’impugnativa, limitandosi a confermare il giudizio del GIP senza operare alcun
vaglio critico – alla luce delle censure difensive – degli indizi posti a base della
misura. In particolare il difensore aveva evidenziato che:

dei fondi della Forimi Italia Agroturismo srl, avvenuto nell’ottobre del 2008,
allorché gli amministratori della società avevano già stabilito solidi e autonomi
contatti con gli istituti bancari austriaci;
– le dichiarazioni rese dal direttore della banca austriaca – Markus
Clementschitsch – in ordine al ruolo svolto dal Barei nella vicenda riguardante la
Forimi Italia Agroturismo srl erano diverse rispetto alla ricostruzione del
contenuto della prova operata dal Giudice delle indagini preliminari (il
Clementschitsch avrebbe dichiarato che Barei si limitò a mettere a disposizione
della banca austriaca “la documentazione perché venisse esaminata”);
– non vi era prova della conoscenza, da parte del Barei, dell’illecita formazione
della provvista sui conti correnti italiani della CR Invest srl e della Forimi Italia
Agroturismo srl e come, di conseguenza, non vi fosse consapevolezza dell’uso
asseritamente illecito che, un anno dopo, sarebbe stato fatto delle società
costituite dagli indagati attraverso la sua attività;
– i bonifici verso l’estero erano avvenuti nel 2007, quando nessun debito – sorto
solo l’anno successivo, con le operazioni di sale and lease-back – avevano le due
società verso l’erario;
– nessuna prova vi era della consapevolezza, da parte del Barei, delle attività
distrattive poste in essere dai coindagati dopo il trasferimento del denaro in
Austria e, comunque, che egli fosse la mente dell’operazione illecita;
– nessuna prova vi era di un compenso percepito dal Barei per la presentazione
del direttore austriaco, “non essendo tale attività significativa ai fini della
remunerazione”.
2.4. Col quarto si duole della valutazione operata in tema di esigenze cautelari.
Lamenta che sia stato ravvisato il pericolo di reiterazione criminosa sulla base
della condotta spiegata nella vicenda esaminata e non su concreti elementi
desunti dalla personalità dell’indagato, né su un concreto e attuale pericolo di
recidiva. Inoltre, che il Tribunale del riesame non abbia tenuto conto degli
elementi specifici, evidenziati dalla difesa, che portavano ad escludere il concreto
pericolo di recidiva, rappresentati dall’avvenuta chiusura della San Pio srl (già CR
Invest srl) e della Forimi Italia Agroturismo srl; dalla intervenuta cessazione
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– nessuna prova vi era della collaborazione di Barei nel trasferimento all’estero

delle società (Otto Real Estate, LKH Holding AG, Dallet srl) strumentali al
trasferimento fraudolento dei valori in favore degli indagati; dalla assenza di
contatti tra il Barei e i soggetti sottoposti a misure cautelari; dalla sua estraneità
ai maneggi intervenuti tra il direttore della banca austriaca e gli altri indagati;
dal fatto che i giudici di Trieste avevano ritenuto insussistenti le esigenze
cautelari a carico del Barei per fatti (di evasione fiscale) del 2010; dal fatto che il
Barei è stato sospeso dall’Ordine di appartenenza per 18 mesi nel 2012; dal fatto
che ha assunto un atteggiamento pienamente collaborativo in altro procedimento

Conte e Roscioli.
2.5. Col quinto motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine all’adeguatezza
della misura applicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va accolto, perché è fondato il motivo concernente il presupposto
principale della misura (il terzo del ricorso), in ordine alla quale la motivazione
resa dal giudice della cautela si rivela carente o illogica.

1. Esaminando preliminarmente i motivi relativi alla gravità indiziaria, si osserva
che è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, in quanto i due
fallimenti (quello della CR Invest srl e della Forimi Italia Agroturismo srl) hanno
avuto due sviluppi diversi: il primo è stato annullato dalla Corte d’Appello (pende
ora ricorso per Cassazione), mentre il secondo è stato confermato e di esso si
duole il fallito. E’ evidente che si tratta di situazioni diverse, che impongono un
diverso apprezzamento delle condotte riferibili agli amministratori delle due
società e per le quali pende procedimento penale.

2. E’ fondato, per quanto si è detto, il terzo motivo. L’ordinanza impugnata che, per la ricostruzione dei fatti, ha operato un ampio rinvio all’ordinanza
genetica – ha sviluppato argomenti idonei a dimostrare che Barei Stefano ha
avuto un ruolo significativo nella distrazione delle risorse della CR INVEST SRL
(poi San Pio sr e, infine, San Pio sas di Benanni Lorenzo), dichiarata fallita nel
novembre del 2011, precisando che ciò fece mediante:
– la ricerca di un compiacente istituto bancario – effettivamente individuato nella
Creditanstalt AG Bank Austria di Villach – su cui trasferire i 26 milioni di euro
costituenti il retratto delle vendite;
– mettendo in contatto il direttore della banca austriaca con i soggetti interessati
al trasferimento del denaro all’estero;

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penale, rendendo l’interrogatorio e chiarendo i suoi rapporti con i coimputati

- costituendo in Italia, nel giugno del 2007, su incarico di Roscioli, le due società
(la Otto Real Estate srl e la Dalet Immobiliare srl), su cui fu fatta confluire una
parte cospicua delle risorse distratte.
Ulteriore prova del suo coinvolgimento nell’attività illecita è stata individuata
nella percezione, da parte sua, della somma di € 21.600 che, secondo i giudici
del riesame, trova giustificazione nelle condotte che gli vengono imputate.

3. Gli elementi sopra descritti sono effettivamente idonei, per logica ed

delle somme provenienti dalla CR INVEST SRL, ma non è stato spiegato perché
essi costituiscano gravi indizi a carico del Barei per la distrazione in danno della
Forimi Italia Agroturismo srl. Giova rimarcare, a tal riguardo, che, secondo
quanto si evince dall’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari, la
distrazione in danno della CR INVEST SRL avvenne tra aprile e giugno del 2007,
allorché le somme ottenute in corrispettivo delle vendite furono trasferite sulla
banca austriaca; la distrazione in danno della Forimi Italia Agroturismo srl
avvenne, invece, nel mese di aprile del 2008. Inoltre, mentre vi è prova del
successivo trasferimento di una parte della liquidità sottratta alla CR OINVEST
SRL sui conti delle due società (Otto Real Estate srl e Dallet Immobiliare srl)
costituite con la cooperazione del Barei e allocate presso di lui, niente è detto in
ordinanza circa la risorse sottratte alla Forimi Italia Agroturismo srl. Il pensiero,
non espresso, del giudicante è, verosimilmente, quello che il Barei ha tracciato la
strada e deve, per questo, rispondere anche della distrazione successiva. Infatti,
nel provvedimento del Giudice delle indagini preliminari si parla di “schema
definito e ripetuto” (pag. 16).

4. Trattasi di un automatismo probatorio non consentito, in quanto i gravi indizi
di colpevolezza richiesti dall’art. 273 cod. proc. pen., costituenti la condicio sine
qua non per la limitazione della libertà personale, devono essere tali da
rappresentare l’elevata probabilità di attribuibilità del fatto ad un determinato
autore, in quanto il concetto di gravità dell’indizio richiesto dall’articolo 273 del
c.p.p, ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale, non può essere
identificato con quello di «sufficienza» di esso, da cui si distingue sia
quantitativamente che qualitativamente, in quanto postula l’obiettiva precisione
dei singoli elementi indizianti (Cfr Cass. Pen., sez. III, 3/12/2003, n. 306). Più
radicalmente, è stato affermato che «l’art. 273, co. 1-bis, interpretato alla luce
degli artt. 3, 10 co. e 27, 2° co., Cost., che costituiscono il fondamento del
sistema cautelare, impone, con il rendere applicabili le disposizioni generali sulle
prove, richiamandone esplicitamente talune, l’osservanza delle regole di
esclusione e di valutazione probatoria anche nella materia cautelare,
5

esperienza, ad integrare i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla distrazione

equiparando nella sostanza il valore dei gravi indizi di colpevolezza a quello della
prova e richiedendo che i primi possiedano il crisma della elevata probabilità o
dell’elevato grado di credibilità razionale, nel quale si identifica la certezza
processuale, con la conseguenza che i gravi indizi non sono altro che “una prova
allo stato degli atti”, valutata dal giudice allorché la formazione del materiale
probatorio è ancora in itinere e non è stato sottoposto al vaglio del
contraddittorio dibattimentale ed è precisamente questo aspetto dinamico e non
la loro differente capacità dimostrativa a contraddistinguerli rispetto alla prova

232601).
E’ evidente che, anche aderendo al primo dei suddetti indirizzi interpretativi che rappresenta il livello minimale di gravità indiziaria richiesta, allo stato, dalla
giurisprudenza, per l’applicazione di misure custodiali -, il quadro indiziario
esposto nell’ordinanza si rivela largamente carente, in quanto nessun sospetto o
intuizione può sostituire la prova del coinvolgimento di Barei nella liquidazione
delle attività della Forimi Italia Agroturismo srl e della loro successiva
distrazione, non potendosi escludere l’ipotesi alternativa prospettata dalla difesa:
che i Conte-Roscioli abbiano utilizzato il canale aperto da Barei per portare a
termine il progetto spoliativo avviato con la liquidazione delle attività della CR
INVEST srl. La gravità indiziaria a carico del prevenuto deve passare, quindi,
attraverso la prova – seppur a livello indiziario – che quest’ultimo si è intromesso
– con la consapevolezza del proposito distrattivo degli amministratori – nella
liquidazione dei beni della Forimi Italia Agroturismo srl, ovvero ha agevolato il
trasferimento o l’occultamento dei beni della società suddetta (e non solo di
quelli della CR INVEST srl).
L’ordinanza va pertanto annullata sul punto con rinvio per nuovo esame al
giudice a quo. Restano assorbiti il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso,
siccome riferiti alle esigenze cautelari, che presuppongono una valutazione
positiva in tema di gravità indiziaria.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso il 9/10/2013

idonea a giustificare la pronuncia di condanna» (C., Sez. I, 4.5.2005, RV

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