Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48800 del 25/06/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 48800 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di appello di
Salerno, avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace di Salerno il
3.10.2012 nei confronti di Pesce Francesco, nato a Salerno il
26.10.1973;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 3.10.2012 il giudice di pace di Salerno
dichiarava non doversi procedere nei confronti di Pesce Francesco,

Data Udienza: 25/06/2013

imputato dei reati di cui agli artt. 594 e 612, c.p., perché estinti per
intervenuta remissione di querela.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la
corte di appello di Salerno, lamentando violazione di legge, in relazione

volontà della persona offesa Moschetti Anna di rimettere la querela
presentata nei confronti del Pesce, in ordine ai reati per i quali è stata
pronunciata la sentenza di non doversi procedere.
3. Con requisitoria scritta depositata il 2.5.2013, il pubblico ministero,
nella persona del sostituto procuratore generale, dott.ssa Elisabetta
Cesqui, chiedeva che il ricorso venga accolto, con annullamento della
sentenza impugnata e rinvio degli atti al giudice di pace di Salerno per
un nuovo giudizio.
4. Il ricorso del Procuratore Generale va dichiarato inammissibile, perché
non presentato tempestivamente.
Ed invero, premesso che le norme in materia di impugnazioni si
applicano anche ai processi innanzi al giudice di pace, giusta la
previsione dell’art. 2, co. 1, d. Ivo 28 agosto 2000, n. 74, nel caso in
esame, trattandosi di sentenza pronunciata dal giudice di pace, su
concorde richiesta delle parti, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento, il termine di quindici giorni previsto per proporre la
relativa impugnazione dall’art. 585, co. 1, lett. a), c.p.p., decorreva, ai
sensi del medesimo art. 585, co. 2, lett. d), c.p.p., dal giorno
dell’avvenuta comunicazione della sentenza all’ufficio della Procura
Generale, che si verificava, come da attestato della cancelleria, il
30.10.2012.
Pertanto l’impugnazione, presentata dal pubblico ministero con ricorso
depositato il 29.11.2012, deve ritenersi proposta fuori termine, con
conseguente inammissibilità della stessa, ai sensi dell’art. 591, co. 1,
lett. c), c.p.p.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.

2

agli artt. 152 e 155, c.p., in quanto dagli atti processuali non risulta la

Così deciso in Roma il 25.6.2013

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