Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48798 del 25/06/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 48798 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Petramala Franco Lucio, nato a Montalto Uffugo il 12.12.1941, avverso il
decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Cosenza il 10.11.20111;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;

FATTO E DIRITTO
1. Con decreto pronunciato il 10.11.2012 il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Cosenza disponeva l’archiviazione del
procedimento penale sorto nei confronti di Chiappetta Giampaolo ed altri
per il reato di cui all’art. 595, c.p., commesso in danno di Petramala
Franco Lucio.

Data Udienza: 25/06/2013

2. Avverso tale decreto, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso
per Cassazione, a mezzo del suo difensore, il Petramala deducendo
violazione di legge, in relazione agli artt. 127, co. 5, 409 e 410, c.p.p.,
con cui lamenta la mancata notificazione all’avv. Angelo Pugliese, del
Foro di Cosenza, difensore di fiducia del Pietramala, “del decreto di

archiviazione ex art. 410, c.p.p.”, che invece veniva notificato ad un
difensore di ufficio, con evidente violazione del diritto al corretto e
completo svolgimento del contraddittorio.
3. Con requisitoria scritta depositata il 14.2.2013, il pubblico ministero,
nella persona del sostituto procuratore generale, dott.ssa Maria
Giuseppina Fodaroni, chiedeva che il ricorso venga dichiarato
inammissibile per manifesta infondatezza.
4. Il ricorso del Petramala va dichiarato inammissibile, per manifesta
infondatezza dei motivi che ne costituiscono il fondamento.
Ed invero, come affermato da tempo in sede di legittimità dell’
orientamento assolutamente prevalente, condiviso da questo Collegio, in
tema di disciplina degli avvisi e della partecipazione delle parti
all’udienza della camera di consiglio fissata dal giudice per le indagini
preliminari a seguito della opposizione della persona offesa dal reato alla
richiesta di archiviazione, deve affermarsi che destinatari dell’avviso
sono soltanto i soggetti indicati nell’art. 409, comma secondo, cod. proc.
pen., ossia il pubblico ministero, la persona sottoposta ad indagini e la
persona offesa, con esclusione del difensore della persona offesa, non
essendo applicabile in proposito, per la natura specifica e prevalente
della disciplina dell’art. 409 cod. proc. pen., l’art. 127, comma secondo,
stesso codice. (cfr. Cass., sez. VI, 21.10.1996, n. 3191, A., rv. 207174;
Cass., sez. VI, 10.1.2003, n. 3441, B., rv. 224219; Cass., sez. VI,
10.2.2010, n. 8709, S., rv. 246286).
Né tale orientamento risulta contraddetto dall’unica, peraltro isolata,
decisione della Corte di Cassazione, Sez. V, 11.4.2003, n. 24087, rv.
226003, solo apparentemente contraria all’orientamento dominante, in
quanto in essa si afferma il diverso principio che il menzionato avviso va

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fissazione di udienza a seguito di opposizione alla richiesta di

notificato al difensore di fiducia solo nel caso in cui quest’ultimo,
appositamente nominato, con contestuale procura speciale, ai fini
dell’opposizione e della successiva partecipazione al contraddittorio
camerale, agisca come sostituto della persona offesa nel compimento di
e nella partecipazione a tutte le attività processuali connesse

5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va
dichiarato, pertanto, inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi
dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonché
in favore della cassa delle ammende di una somma a titolo di sanzione
pecuniaria, che appare equo fissare in euro 1000,00, tenuto conto delle
questioni prospettate, che, come si è detto, da tempo hanno trovato
adeguata risposta ad opera della giurisprudenza di legittimità,
circostanza facilmente verificabile dal difensore del ricorrente, che,
quindi, non può ritenersi immune da colpa nella determinazione delle
evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186
del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25.6.2013

all’opposizione alla richiesta di archiviazione.

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