Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48793 del 16/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48793 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSTA TOMMASO N. IL 14/12/1959
avverso l’ordinanza n. 4001/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 30/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 16/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 gennaio 2014 il Magistrato di sorveglianza di
L’Aquila ha respinto il reclamo proposto il 14 settembre 2013 da Costa
Tommaso avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività
ricreative e sportive per la durata di dieci giorni, a lui inflitta dal Consiglio di
disciplina della casa circondariale di L’Aquila il 7 settembre 2013.

Costa personalmente, il quale contesta nel merito la sanzione applicatagli,
protestando che, essendo detenuto nel regime differenziato di cui all’art.
41-bis Ord. Pen., non aveva illegittimamente comunicato con altri detenuti
e, comunque, l’Amministrazione non aveva impedito tale possibilità,
rivendicando altresì il suo diritto, costituzionalmente garantito, di libera
manifestazione del proprio pensiero.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Premesso che il provvedimento disciplinare risulta impugnato il 14
settembre 2013 prima del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146,
convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha
introdotto il reclamo giurisdizionale al magistrato in prima istanza e al
tribunale di sorveglianza in seconda istanza, avverso i provvedimenti in
materia disciplinare, come previsto dell’aggiunto art. 35-bis Ord. Pen. in
relazione al sostituito art. 69, comma 6, lett. a), del medesimo
ordinamento, il ricorso è inammissibile.
L’ambito del controllo demandato al magistrato dì sorveglianza, in sede
di decisione sul reclamo proposto dal detenuto avverso l’irrogazione di una
sanzione disciplinare diversa dall’isolamento durante la permanenza all’aria
aperta e dall’esclusione dalle attività in comune, è tuttora circoscritto, ai
sensi dell’art. 69, comma 6, Ord. Pen., alla verifica dell’osservanza delle
norme riguardanti l’esercizio del relativo potere, la costituzione e la
competenza dell’organo che ha irrogato la sanzione, la contestazione degli
addebiti e la facoltà di discolpa, restando estranea ogni questione attinente
al merito della sanzione (c.f.r., tra le molte, Sez. 1, n. 4776 del
25/01/2011, dep. 09/02/2011, Zanetti, Rv. 249561, nel vigore della
disciplina processuale, applicabile nella fattispecie, che ha preceduto le
modifiche apportate dal recente d.l. n. 146 del 2013, cit.).

1

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il

Ne consegue che non è consentita la rivisitazione nel merito della
sanzione disciplinare, richiesta dal ricorrente in questa sede.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle

minimo e il massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
~,idelle ammende.
Così deciso il 16 aprile 2015.

ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il

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