Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48790 del 28/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 48790 Anno 2013
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bonanno Giacomo, nato a Caltagirone

1’1.9.1951, avverso la

ordinanza pronunciata dalla corte di

appello di Ancona il

21.2.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott . Alfredo Guardiano;
LtP t_Q, ■-LOGAA ‘70R-01 DEnc. P-CL; ott’ CNIALu4ou1-.0 C_Peu
FATTO E DIRITTO

Data Udienza: 28/05/2013

Con ordinanza pronunciata il 21.2.2012 la corte di appello di
Ancona dichiarava inammissibile per manifesta infondatezzala
richiesta di revisione avanzata da Bonanno Giacomo, ai sensi
dell’art. 630, co. 1, lett. c), c.p.p., in relazione alla sentenza,

in data 25.1.2010, aveva confermato la sentenza con cui il giudice
di pace di Piacenza aveva condannato il suddetto Bonanno alla
pena di euro 300,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt.
81, cpv., 594 e 612, c.p., commessi in danno di Passini Michele.
Avverso tale decisione, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
tempestivo ricorso per Cassazione il Bonanno, lamentando, da un
lato il vizio di cui all’art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., sotto il profilo
della violazione del principio del contraddittorio, per la mancata
comunicazione al ricorrente, da parte della corte di appello, del
parere del pubblico ministero, richiesto dalla corte territoriale ed
acquisito agli atti, di cui la stessa corte ha tenuto conto nella
decisione resa, citandolo nelle premesse dell’ordinanza
impugnata; dall’altro il vizio di cui all’art. 606, co. 1, lett. c),
c.p.p., in relazione agli artt. 630, co. 1, lett. c) e 634, co. 1,
c.p.p., in quanto la corte territoriale, nel pronunciare in via
preliminare l’inammissibilità della richiesta di revisione, non si è
arrestata, come avrebbe dovuto, alla valutazione della non
manifesta infondatezza della richiesta stessa, ma ha proceduto ad
un approfondito esame el contenuto delle nuove prove addotte
dalla difesa, ponendole a confronto con le risultanze probatorie
già acquisite, operando, in tal modo, una valutazione riservata
alla fase del contraddittorio.
Con requisitoria scritta, depositata il 4.1.2013, il pubblico
ministero, nella persona del sostituto procuratore generale Maria

2

A

passata in giudicato il 15.3.2010, con cui il tribunale di Piacenza,

Giuseppina Fodaroni, chiedeva che il provvedimento impugnato
fo tre,

9it annullato con rinvio.

Tanto premesso, il ricorso va accolto, essendo fondato il primo
motivo posto a suo fondamento, in esso assorbito il secondo

Invero, come lamentato dal ricorrente, dall’esame degli atti,
consultabili essendo stato dedotto un

error in procedendo, si

evince che non risulta comunicato al Bonanno il parere espresso
dal procuratore generale il 23.12.2011 (cfr. f. 33), espressamente
menzionato nel provvedimento della corte territoriale, che, come
correttamente rilevato nella requisitoria scritta del sostituto
procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ha sviluppato
argomentazioni corrispondenti al contenuto del citato parere, con
particolare riferimento alla impossibilità di qualificare come prova
nuova le deposizioni di quei testi di cui si chiedeva l’escussione,
già ritenuta superflua nel giudizio presupposto.
Ciò ha determinato la nullità della dichiarazione di inammissibilità
pronunciata dalla corte territoriale per violazione del principio del
contraddittorio.
Come affermato di recente dalla Suprema Corte nella sua
espressione più autorevole, infatti, nonostante non sia previsto
nessun parere da parte del pubblico ministero sulla richiesta di
revisione, tuttavia, quando tale parere sia irritualmente acquisito,
ai fini della valutazione sull’ammissibilità della richiesta, esso,
purché, come nel caso in esame, abbia contenuto argomentativo,
deve essere comunicato al richiedente, ai fini di una corretta
instaurazione del contraddittorio, a pena di nullità della
dichiarazione di inammissibilità pronunciata con ordinanza resa de

3

motivo di impugnazione.

plano

(cfr. Cass., sez. un., 19/01/2012, n. 15189, D., rv.

252020).
Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, l’ordinanza
impugnata va annullata con rinvio alla corte di appello dell’Aquila

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla corte di appello
dell’Aquila per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 28.5.2013

per nuovo giudizio sulla menzionata richiesta di revisione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA