Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48785 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 48785 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Mangiagli Lucio, nato ad Aci Castello il 01/02/1951

avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catania il
21/07/2009
all’esito del procedimento penale iscritto nei confronti di
Torrisi Giuseppe, nato ad Acireale il 18/08/1942

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Aldo Policastro, che ha richiesto l’annullamento del decreto
impugnato, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Catania

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 11/04/2013

Il difensore di Lucio Mangiagli ricorre avverso il decreto di archiviazione
indicato in epigrafe, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Catania in relazione ad un procedimento penale iscritto a seguito di
denuncia/querela dello stesso ricorrente, quanto ad un reato di lesioni personali
di cui il medesimo sarebbe rimasto vittima.
Il ricorrente si duole del mancato avviso alla persona offesa della richiesta di
archiviazione presentata dal P.M., malgrado lo stesso Mangiagli ne avesse fatto
espressa istanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Il Mangiagli, sporgendo denuncia-querela in ordine a fatti di rilievo penale ex
art. 582 cod. pen., chiese infatti espressamente che ai sensi dell’art. 408 cod.
proc. pen. gli venisse data informazione dell’eventuale archiviazione del
procedimento.
Per pacifica giurisprudenza di questa Corte, «l’omesso avviso della richiesta
di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, violando il diritto
al contraddittorio, determina la nullità del decreto di archiviazione, emesso de
plano, che può essere fatta valere con ricorso per cassazione, ex art. 127,
comma quinto, cod. proc. pen., il cui termine decorre dalla data di effettiva
conoscenza del decreto di archiviazione» (Cass., Sez. II, n. 44391 del
26/11/2010, Candido, Rv 248897); secondo altro orientamento, la ragione di
nullità in argomento sarebbe addirittura insanabile e suscettibile di esser fatta
valere con ricorso per cassazione senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 585
del codice di rito (v. Cass., Sez. V, n. 1508 del 13/12/2010, Giammona, Rv
249085).
In ogni caso, l’odierno ricorso appare rituale e tempestivo, non risultando
dagli atti che il Mangiagli ebbe compiuta conoscenza dell’intervenuta
archiviazione in data anteriore di oltre quindici giorni rispetto alla presentazione
dell’atto di impugnazione.
Si impone quindi l’annullamento del decreto oggetto di impugnazione, nei
termini di cui al dispositivo.

P. Q. M.

2

Annulla l’impugnato decreto senza rinvio, con trasmissione degli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, per l’ulteriore corso.

Così deciso 1’11/04/2013.

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