Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48783 del 14/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 48783 Anno 2013
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE CARO MASSIMO MARINO N. IL 04/01/1973
avverso l’ordinanza n. 3715/2012 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
19/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
1,tte/sentite le conclusioni del PG Dott.
Q-(Af

eike

[Uditi difensor Avv2

411A- 0072, 019,6e«,

Data Udienza: 14/03/2013

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 19.12.2012 il Tribunale di Roma,Sez.Riesame,confermava a
carico di DE CARO Massimo Marino il provvedimento emesso dal GIP del
Tribunale di Cassino,in data 29.11.2012 con il quale veniva disposta l’applicazione

antichi custoditi nell’Abazia di MontecassinoAvverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-carenza della motivazione in riferimento alle esigenze cautelari di cui all’art.274
lett.c) CPP(pericolo di reiterazione della condotta criminosa),e in relazione alla
valutazione della personalità dell’indagato,che risultava incensurato,ed evidenziando
che era intervenuta la cessazione del pubblico ufficio ,elemento per il quale la difesa
aveva esibito documentazione.
Il ricorrente rilevava altresì il comportamento collaborativo dimostrato dal De
Caro,che aveva rivelato i nominativi dei soggetti con i quali ,sia in Italia che
all’estero, aveva realizzato il commercio dei libri di cui alla contestazione.
In ordine ai suddetti elementi la difesa censurava l’ordinanza per carenza della
motivazione,ritenendo non attuali le esigenze cautelari2-deduceva inoltre carenza della motivazione in riferimento ai criteri di scelta della
misura e la violazione degli artt.275 co.III-292,co.III,lett.c-bis CPP.evidenziando che
era stata richiesta al Tribunale del riesame l’applicazione di misura meno affittiva,e in
tal senso chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

RILEVA IN DIRITTO

In pendenza del presente procedimento risulta intervenuta dichiarazione di rinuncia al
ricorso,da parte del ricorrente e dei difensori,con atto depositato in data 14.3.2013.
Pertanto va dichiarata l’inammissibilità del gravame.

1

della custodia cautelare in carcere per reato di concorso in furto aggravato di libri

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento,nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle
Ammende,che viene determinata in €500,00-

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di €500,00 a favore della Cassa delle
AmmendeRoma,deciso in data 14 marzo 2013.

Il Consigliere relatore

PQM

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