Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48781 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 48781 Anno 2013
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli
nel procedimento nei confronti di
Guarino Maria Rosaria, nata a Castellammare di Stabia il 14/05/1954

avverso la sentenza del 19/06/2012 del Giudice di pace di Castellammare di
Stabia

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni D’Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

1

Data Udienza: 10/10/2013

RITENUTO IN FATTO

,

Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Castellammare di Stabia
dichiarava non doversi procedere nei confronti di Maria Rosaria Guarino in ordine
all’imputazione del reato di cui all’art. 612 cod. pen., contestato come commesso
In Castellammare di Stabia il 13/03/2009 in danno di Sara De Prisco, per la
particolare tenuità del fatto.
Il Procuratore generale ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di
fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La previsione dell’art. 34, comma primo, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274,
impone al giudice di pace, il quale intenda addivenire ad una decisione di
improcedibilità del reato per la particolare tenuità del fatto, di motivare la
sussistenza di detta tenuità in base ad un esame non alternative, ma cumulative
di tutti i parametri indicati nella norma, segnatamente l’esiguità del danno o del
pericolo, l’occasionalità del fatto ed il grado della colpevolezza, indicandone i
criteri, oltre che ad una valutazione del pregiudizio derivante dal procedimento
per le esigenze di lavoro, studio, famiglia o salute dell’imputato rispetto alla
lesione dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 7573 del
02/12/2004 (01/03/2005), Subramanian, Rv. 230811; Sez. 4, n. 15374 del
15/02/2005, Orengo, Rv. 231549; Sez. 4, n. 24249 del 28/04/2006, Crepaldi,
Rv. 234416; Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv. 244910).
Tale valutazione congiunta è evidentemente carente nella sentenza
impugnata; ove il giudizio di speciale tenuità del fatto era affidato ad un
apodittico richiamo all’occasionalità della condotta e ad inconferenti accenni alla
mancanza nell’imputato dell’effettiva intenzione di ledere l’incolumità della
persona offesa e ad un pericolo attuale per detta incolumità, elementi estranei
all’interesse tutelato dalla norma incriminatrice della minaccia, attinente alla
libertà morale della persona offesa, mentre del tutto assente era l’esame degli
altri profili indicati dal citato art. 34.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio, per un
nuovo esame sulle indicate lacune motivazionali, al Giudice di pace di Torre
Annunziata, in considerazione dell’intervenuta soppressione _ eUuffido del
Giudice di pace di Castellammare di Stabia.
2

motivazione sugli elementi di fatto ritenuti indicativi della minima offensività del

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Torre Annunziata
per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 10/10/2013

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Il Consigliere estensore

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
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P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Torre Annunziata
per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 10/10/2013

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Il Consigliere estensore

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