Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48780 del 16/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48780 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IMERTI ANTONINO N. IL 22/08/1946
avverso l’ordinanza n. 3119/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 11/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 16/04/2015

1. Avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di
Roma, in data 11 luglio 2014, rigettava il reclamo per
l’annullamento del decreto ministeriale del 14 marzo 2014 con il
quale è stato prorogato il regime speciale di detenzione di cui
all’art. 41 bis 0.P., salvo l’art. 4 del decreto che annullava, con
l’assistenza del suo difensore di fiducia, propone ricorso per
cassazione Imerti Antonino, che ne chiede l’annullamento perché
viziata, secondo prospettazione di parte, da violazione di legge,
mancata assunzione di una prova decisiva e vizio della motivazione.
Rileva, in particolare, la difesa ricorrente: il tribunale ha ignorato le
documentate ragioni difensive; le comunicazioni alla moglie, tanto
enfatizzate dal tribunale, avevano, in realtà, contenuto neutro;
anithe sui tentativi di« contatti clandestini con i collaboratori, il
tribunale ha ignorato gli esiti delle indagini difensive svolte e
favorevoli al ricorrente (l’istante li illustra in ricorso); sul ruolo
della moglie del ricorrente, Condello Giuseppa quale intermediaria
tra l’Imerti e Condello Domenico, latitante, i colloqui intercettati
provano che l’istante invitava la moglie a convincere il latitante a
costituirsi; il tribunale non ha individuato i requisiti richiesti dalla
legge per l’applicazione della norma di sfavore, ma ha
acriticamente fatto proprie le informative degli organi preposti; nel
2004 il ricorrente ha domandato di incontrare il pm di Reggio
Calabria per esternargli la sua volontà di dissociarsi dal suo passato
e da allora l’istante ha tenuto un comportamento rispettoso delle
regole; la famiglia del ricorrente è composta da persone laureate in
grado di mantenersi.
Il ricorrente ha altresì depositato motivi aggiunti con i quali ha
ulteriormente approfondito le censure già affidate al ricorso
principale.
In data 18.9.2014, infine, l’Imerti, questa volta con l’assistenza del
difensore di fiducia, ha depositato un motivo aggiunto denunciando
violazione dell’art. 41-bis O.P. e vizio della motivazione, sul rilievo
che non avrebbe considerato il tribunale i numerosi rilievi difensivi
proposti dall’istante.
2. L’impugnazione, con gli avvisi di rito, è stata assegnata alla VII
sezione penale di questa Corte.
3. La doglianza si appalesa manifestamente infondata.

LaCorte osserva in fatto ed in diritto:

1/

3

e))

Il ricorso in esame trova la sua disciplina nell’art. 41 bis co. 2 sexies
L. 26.07.1975 n. 354, e success. mod., il quale dispone, come è
noto, che l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che abbia deciso
sul reclamo proposto avverso il Decreto Ministeriale di cui all’art.
41-bis co. 2-bis è ricorribile in cassazione soltanto “per violazione
di legge”.
Nel caso di specie il ricorrente ha prospettato tale vizio di
legittimità anche sub specie del grave difetto di motivazione,
giacchè, secondo prospettazione difensiva, il giudice a quo avrebbe
motivato in termini apparenti in ordine alla sussistenza della
pericolosità sociale, della sua attualità, nonché in ordine ad ogni
altro requisito richiesto dalla norma per l’adozione del grave
provvedimento impugnato, in particolare in ordine ai possibili
collegamenti del detenuto con un’associazione criminale ed al ruolo
in essa ricoperto attualmente.
Orbene, secondo costante e risalente insegnamento di questa Corte
(Cass. pen. 13.03.92, p.c. in c. Bonati) la violazione di legge
concernente la motivazione trova il suo fondamento nella disciplina
costituzionale di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 111 e consiste nella
omissione totale della motivazione stessa ovvero allorché ricorrano
le ipotesi di motivazione fittizia o contraddittoria, che si
configurano, la prima, allorché il giudicante utilizza espressioni di
stile e stereotipate, e la seconda quando si riscontri un argomentare
fondato sulla contrapposizione di argomentazioni decisive di segno
opposto. Rimangono escluse dalla nozione di violazione di legge
connessa al difetto di motivazione tutte le rimanenti ipotesi nelle
quali la motivazione stessa si dipani in modo insufficiente e non del
tutto puntuale rispetto alle prospettazioni censorie.
Di tali principi generali ha fatto buon uso la Corte di legittimità
delibando il vizio in parola in ipotesi di impugnativa dinanzi ad essa
dell’ordinanza di rigetto ex art. 41 bis co. 2 sexies L. 354/75.
Secondo detta lezione interpretativa (Cass., sez. I, 9.01.2004, n.
449; 14.11.2003 n. 5338; 9.11.2004, n. 48494) infatti, in tema di
regime carcerario differenziato, nella nozione di violazione di legge
per cui è soltanto proponibile il ricorso per cassazione avverso il
provvedimento del tribunale di sorveglianza — art. 41 bis comma 2
sexies, della legge n. 354 del 1975 — deve farsi rientrare anche la
mancanza di motivazione, alla quale vanno ricondotti tutti i casi nei
quali la motivazione stessa risulti priva dei requisiti minimi di
coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare
meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero
quando le linee argomentative del provvedimento siano così

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, addì 16 aprile 2015
DEPOSITATA

scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere
oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.
Applicando la sintetizzata lezione interpretativa al caso di specie,
non può non rilevarsi che la motivazione impugnata sia logica nella
sua articolazione argomentativa e coerente nel suo dipanarsi
dialettico, oltre che lodevolmente esaustiva, laddove richiama ed
elenca:
la gravità delle condotte in espiazione, contestate a sensi
dell’art. 416-bis c.p., ed a titolo di estorsione pluriaggravata;
– il ruolo apicale ricoperto dall’Imerti nella omonima cosca ed il
collegamento di essa con quella dei Condello, rafforzato dal suo
matrimonio con Giuseppa Condello;
– i colloqui carcerari con quest’ultima, utilizzati per acquisire
notizie dall’esterno e per veicolarle, anche attraverso bigliettini
e missive;
– le informazioni della DNA, della DDA e della DIA sull’attuale
operatività di gruppi criminali collegati;
il coinvolgimento nelle dinamiche associative di parenti e la
permanenza del vincolo associativo anche in pendenza di stato
detentivo.
Il Tribunale, inoltre, ben argomenta in ordine alla corretta
applicazione della disciplina portata dall’art. 41 bis 0.P.,
caratterizzata da precipue finalità di prevenzione, ben distinguendo
tra attualità di possibili collegamenti con l’organizzazione esterna e
concreti contatti con essa, nello specifico sottolineando la
sussistenza di una elevata possibilità di detti collegamenti se non
attenuato il regime detentivo in discussione.
Conclusivamente non può che sottolinearsi la congruità della
motivazione, in relazione alla quale del tutto infondato si appalesa il
giudizio di sua mera apparenza ovvero di totale insufficienza,
nonché, di conseguenza, l’insussistenza delle denunciate violazioni
di legge.

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