Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48780 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 48780 Anno 2013
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Salustri Giorgio, nato a Sarnano il 02/01/1968

avverso la sentenza del 07/06/2012 del Tribunale di Macerata

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni D’Angelo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale competente;
udito per la parte civile l’avv. Igor Giostra, che ha concluso per il rigetto del
ricorso depositando nota spese;
udito per l’imputato l’avv. Antonella Popolizio, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;

1

Data Udienza: 10/10/2013

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata l’appello proposto da Giorgio Salustri avverso la
sentenza del Giudice di pace di Macerata del 13/06/2011, con la quale il Salustri
veniva condannato alla pena di C. 900 di multa, oltre al risarcimento dei danni in
favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 594 cod. pen. commesso in
Macerata il 16/01/2008 in danno di Orlando Montanari, veniva dichiarato
inammissibile in quanto diretto contro una sentenza di condanna penale alla sola

condanna al risarcimento del danno.
L’imputato ricorrente deduce violazione dell’art. 574, comma quarto, cod.
proc. pen., applicabile anche nel processo dinanzi al giudice di pace, per il quale
l’impugnazione avverso la condanna penale estende i suoi effetti alla condanna al
risarcimento del danno, osservando che l’atto di appello chiedeva la totale
riforma della sentenza di primo grado e quindi censurava integralmente
l’affermazione di responsabilità dell’imputato, lamentando altresì che
l’inammissibilità sia stata dichiarata con sentenza all’esito del dibattimento
invece che con ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Come più volte affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 23555 del
12/05/2009, Ognibene, Rv. 244235; Sez. 4, n. 41816 del 10/07/2009, Azzato,
Rv. 245454; Sez. 2, n. 10344 del 23/02/2010, Gerratana, Rv.246618; Sez. 5, n.
20855 del 23/02/2011, Pierro, Rv. 250395; Sez. 5, n. 6952 del 29/11/2011
(22/02/2012) Calò, Rv. 252944), la disposizione dell’art. 37 d.lgs. 28 agosto
2000, n. 274, che consente all’imputato l’appello avverso la sentenza di
condanna a pena pecuniaria ed al risarcimento del danno emessa dal giudice di
pace a condizione che l’impugnazione aggredisca le statuizioni civili della
sentenza, deve essere coordinata con la generale previsione dell’art. 574,
comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l’impugnazione proposta avverso i
punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi
effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli
concernenti il risarcimento del danno, che ha il suo necessario presupposto
nell’affermazione della responsabilità penale.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per il giudizio di appello
2

pecuniaria, e privo di uno specifico motivo di impugnazione concernente la

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Macerata per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma il 10/10/2013

pa?

p7i
/

Il Consigliere estensore

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