Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48779 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 48779 Anno 2013
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Conchiglia Angelo, nato a Oria il 24/06/1944

avverso la sentenza del 31/05/2012 della Corte d’Appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, i motivi aggiunti e la
memoria presentata dalla parte civile;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni D’Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l’avv. Carlo Stradiotto, che ha concluso per
l’inammissibilità o il rigetto del ricorso depositando nota spese;
udito per l’imputato l’avv. Luigi Chiappero anche in sostituzione dell’avv. Paolo
Trofino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

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Data Udienza: 10/10/2013

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza assolutoria
del Tribunale di Padova del 23/04/2010, appellata dal pubblico ministero, e
dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dall’imputato, Ennio
Conchiglia veniva ritenuto responsabile del reato di bancarotta per distrazione di
cui all’art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così modificata l’originaria
imputazione di bancarotta preferenziale, commesso quale presidente del

consigliere di amministrazione della Mekfin s.p.a, dichiarata in stato di insolvenza
in Padova il 14/07/2004, compensando, nell’ambito di un più ampio accordo
stabilito il 30/10/2003 per la definizione dei rapporti di credito e debito fra la
Mekfin, la Ixfin e la Maxfin s.p.a., un credito della Mekfin nei confronti della Ixfin
nella misura di C. 8.950.364 con un corrispondente credito della Ixfin nei
confronti della Mekfin, a sua volta derivante dalla cessione a quest’ultima di
crediti vantati dalla Ixfin nei confronti della Ixtant s.p.a, in realtà fittizi; e
condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in
favore della parte civile
L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sulla declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale proposto
dall’imputato, il ricorrente deduce violazione di legge e contraddittorietà della
motivazione nella ritenuta mancanza di connessione essenziale fra il punto
relativo all’elemento psicologico del reato, oggetto dell’appello del pubblico
ministero in quanto considerato non provato con la sentenza di primo grado, e
quello relativo all’elemento oggettivo del reato ed alla sua qualificazione
giuridica, oggetto dell’appello incidentale; osservando che l’assoluzione era stata
pronunciata dal Tribunale con la più ampia formula del non aver l’imputato
commesso il fatto, che l’appello del pubblico ministero ha un effetto devolutivo
pieno, che nel caso concreto detto appello faceva riferimento all’elemento
oggettivo del reato con la richiesta di trasmissione degli atti al proprio ufficio per
procedere in ordine al reato di bancarotta per distrazione e che comunque la
qualificazione del fatto in tale ultima fattispecie piuttosto che in quella di
bancarotta preferenziale, in conseguenza nella specie dell’esame della fittizietà o
meno del credito ceduto, incide necessariamente sulla definizione del contenuto
dell’elemento psicologico.
2. Sul rigetto dell’eccezione di nullità delle_ riqualificazione del fatto come
bancarotta per distrazione per violazione del principio di correlazione fra accusa
e sentenza, il ricorrente deduce violazione di legge e della giurisprudenza della
Corte EDU in presenza di fattispecie divergenti sia nell’elemento oggettivo che in
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consiglio di amministrazione della Ixfin s.p.a. in concorso con Guido Sommella,

quello soggettivo, denunciando l’insufficienza e la contraddittorietà, rispetto alle
possibilità di difesa in concreto dall’accusa riformulata, del riferimento della
sentenza impugnata alla menzione nell’imputazione originaria del carattere
fittizio del credito ceduto.
3. Sull’affermazione di responsabilità, il ricorrente deduce, anche con i
motivi aggiunti, violazione di legge laddove non veniva ritenuta necessaria, ai fini
del concorso dell’extraneus nel reatDdi bancarotta fraudolenta, la consapevolezza
in capo allo stesso del dissesto della Mekfin, e contraddittorietà della motivazione

tale consapevolezza. Lamenta violazione di legge e della giurisprudenza della
Corte EDU nella riforma della sentenza assolutoria di primo grado in mancanza
della riassunzione in appello delle testimonianze e delle altre prove dichiarative
in base alle quali tale consapevolezza veniva ritenuta e di quelle che avevano
sostenuto le diverse conclusioni della sentenza di primo grado, proponendo in
subordine eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 603 cod. proc. pen.
rispetto all’art. 117 Cost.. Denuncia altresì il travisamento di dette dichiarazioni
nell’attribuire alle stesse l’indicazione dell’intraneità dell’imputato al gruppo
Finmek, della quale faceva parte la Mekfin, ai fini della prova della predetta
consapevolezza, laddove dalle stesse emergeva che il Conchiglia era uscito dal
gruppo nel 2001, prima che si manifestassero le difficoltà finanziarie,
cominciando a gestire la Ixfin per il diverso gruppo Pugliese. Deduce ancora la
mancata assunzione di prove decisive ai fini dell’affermazione della fittizietà del
credito, costituite da un approfondito esame contabile dei rapporti fra la Ixfin e
la Ixtant. Lamenta infine violazione di legge nella mancanza di una specifica
confutazione delle ragioni poste a sostegno della decisione di primo grado.
4.

Sulla determinazione del danno patrimoniale risarcibile, il ricorrente

deduce mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione dello stesso in
misura pari al credito ceduto, rispetto alla possibilità che la fittizietà di detto
credito fosse solo parziale, alle osservazioni del consulente tecnico della difesa e
sulle fatture prodotte da quest’ultima, e travisamento delle dichiarazioni del teste
Di Natale, liquidatore della Ixtant, laddove lo stesso riferiva dell’esistenza di
crediti e debiti reciproci fra quest’ultima e la Ixfin.
5. Sul giudizio di mera equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche
rispetto alle aggravanti, il ricorrente deduce mancanza di motivazione ed
illogicità del riferimento della sentenza alla pluralità di dette aggravanti, laddove
al Conchiglia era addebitabile la sola aggravante del danno di rilevante entità e
non anche quella della commissione di più fatti di bancarotta, ascrivibile solo al
coimputato Sommella.

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sul punto nel momento in cui la sentenza impugnata argomentava comunque su

La parte civile ha depositato memoria a sostegno della richiesta di
inammissibilità o rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso relativo alla declaratoria di inammissibilità dell’appello
incidentale proposto dall’imputato è infondato.

punti della decisione che siano oggetto dell’appello principale ovvero abbiano con
questi ultimi una connessione essenziale (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006
(09/03/2007), Michaeler, Rv. 235699), la sentenza impugnata era correttamente
argomentata in questa prospettiva, laddove vi si osservava che siffatta
connessione non era nella specie ravvisabile fra il punto della sussistenza
dell’elemento materiale del reato, trattato nell’appello incidentale dell’imputato,
e quello della sussistenza dell’elemento psicologico del reato, la cui esclusione in
primo grado era invece esclusivo oggetto dell’appello principale del pubblico
ministero.
Ma, anche a prescindere da questo, il richiamo dello stesso ricorrente, a
sostegno della propria tesi, all’effetto pienamente devolutivo dell’appello del
pubblico ministero, finisce per evidenziare in realtà la carenza di interesse del
ricorso sul punto. Proprio nel rispetto di tale principio, e della conseguente
rimessione dell’imputato nella fase iniziale del giudizio ai fini della possibilità di
riproporre nel dibattimento di secondo grado le istanze attinenti alla
ricostruzione del fatto ed alla sua qualificazione giuridica (Sez. U, n. 33748 del
12/07/2005, Mannino, Rv. 231675), la Corte territoriale affrontava infatti anche
il tema dell’oggettività del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale,
richiamando i rilievi del consulente tecnico Deloitte sulla mancanza di
documentazione in ordine al regolamento finanziario dei rapporti di fornitura nel
quale si inseriva il credito ceduto della Ixfin nei confronti della Ixtant e le
incongruenze su tale aspetto nelle contabilità delle società interessate, e
concludendone per l’inesistenza del credito; il che, nel momento in cui detto
credito costituiva la contropartita della compensazione del credito vantato dalla
Mekfin nei confronti della Ixfin, implicava il carattere sostanzialmente e
giuridicamente distrattivo dell’operazione.

2. Il motivo di ricorso relativo al rigetto dell’eccezione di nullità della
riqualificazione del fatto come bancarotta per distrazione, per violazione del
principio di correlazione fra accusa e sentenza, è anch’esso infondat
4

Posto che l’appello incidentale può essere presentato solo con riferimento ai

E’ ben vero che questa Corte ha ritenuto come la riforma di una sentenza
assolutoria di primo grado dal contestato reato di bancarotta preferenziale, con
riconoscimento di responsabilità in grado di appello per il diverso reato di
bancarotta fraudolenta per distrazione, dia luogo ad una condanna per un fatto
sostanzialmente diverso da quello oggetto dell’originaria imputazione (Sez. 5, n.
9347 del 30/01/2013, Baj, Rv. 255230). Ma, rispetto a questo schema generale,
il caso in esame presenta la risolutiva particolarità per la quale l’imputazione in
origine formulata, pur facendo riferimento al reato di bancarotta preferenziale,

l’espressa indicazione del carattere fittizio del credito con il quale veniva
compensato quello esistente fra la Mekfin e la Ixfin; dato che si è detto al punto
precedente essere decisivo ai fini della configurabilità del reato di bancarotta
fraudolenta, essendone implicata la natura distrattiva della compensazione.
Correttamente la Corte territoriale richiamava tale circostanza per concludere
che l’imputato, pur a fronte di un’imputazione testualmente riferita all’ipotesi
della bancarotta preferenziale, si era trovato nella concreta condizione di potersi
difendere da un’accusa fondata su elementi fattuali determinanti anche ai fini
della configurabilità della fattispecie della bancarotta per distrazione.
Chiaramente irrilevante è in contrario l’osservazione del ricorrente sulla richiesta
di trasmissione degli atti, onde procedere in ordine a quest’ultimo reato,
formulata espressa conclusivamente nell’appello del pubblico ministero,
trattandosi di una mera valutazione propria dell’organo dell’accusa; così come
quella dell’asserita incompletezza delle indagini sui rapporti fra la Ixfin e la
Ixtant, attinente al merito della vicenda. Ed infondato è da ultimo il rilievo sulla
dedotta contraddittorietà del riferimento dell’imputazione originaria alla natura
fittizia del credito, tale da pregiudicare, secondo il ricorrente, le effettive
possibilità di difesa dell’imputato. La contestuale presenza nell’imputazione di
quel riferimento e della qualificazione dell’accusa in termini di bancarotta
preferenziale non dava luogo invero ad alcuna contraddizione idonea a
disorientare la difesa; l’accenno alla fittizietà del credito si inseriva
coerentemente nella descrizione del fatto contestato, i cui termini materiali erano
inequivocabilmente definiti, essendo chiaro dalla lettura del capo di imputazione
come il richiamo alla fattispecie della bancarotta preferenziale attenesse al
diverso profilo della valutazione del pubblico ministero sull’inquadramento
giuridico del fatto così delineato.

3. Pure infondati sono i motivi di ricorso relativi all’afferpaione di
responsabilità dell’imputato.

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comprendeva, nella sua parte descrittiva dell’operazione finanziaria contestata,

Il tema posto dal ricorrente in ordine alla necessità della sussistenza, in
capo ad un soggetto estraneo chiamato a rispondere di concorso nel reato dì
bancarotta fraudolenta quale è l’imputato, della consapevolezza dello stato di
dissesto della fallita e del concreto pregiudizio per i creditori, veniva di fatto
superato nella sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale, pur
mostrandosi proclive alla tesi che vede come non necessaria l’indicata
componente psicologica, motivava comunque sulla ricorrenza della stessa nel
caso concreto. E in effetti i giudici di secondo grado, posto che la coscienza da

Tribunale in considerazione dell’essere il Conchiglia uscito dall’amministrazione di
quella società nel 2001, osservavano che da quanto riferito dal teste Buttignon,
autore di una relazione sulla situazione finanziaria del gruppo Finmek del quale
faceva parte la Mekfin, quest’ultima presentava già al 30/06/2001 un patrimonio
netto negativo; e che il Conchiglia, avendo lasciato la MeKfin, come peraltro
riportato anche nel ricorso, allorché il gruppo Finmek cedeva la Ixfin al gruppo
Pugliese, cessione datata al 20/12/2001, si era trovato nella condizione di poter
pienamente apprezzare come la Mekfin stesse ormai precipitando nello stato di
decozione. Conclusione, questa, che si sottrae alle censure di contraddittorietà
avanzate dal ricorrente, in quanto fondata su risultanze processuali
sostanzialmente non contestate.
Queste stesse considerazioni evidenziano l’infondatezza della doglianza di
travisamento delle dichiarazioni dell’imputato e del teste Fulchir, laddove i
riferimenti delle stesse all’uscita dell’imputato dalla Mekfin nel 2001 non
venivano affatto obliterati, ma al contrario tenuti in debito conto nell’osservare
come la presenza nella società in quell’anno avesse comunque consentito
all’imputato di acquisire consapevolezza del dissesto e quindi, al momento in cui
veniva stipulato l’accordo di compensazione del credito della Mekfin con altro in
realtà fittizio, del pregiudizio che in tal modo si veniva a produrre per i creditori
di una società già insolvente. Né è fondata, per le stesse ragioni, la censura di
mancata riassunzione del teste Fulchir, il contenuto delle cui dichiarazioni, per
quanto appena detto, non veniva disatteso nella sentenza impugnata.
Alla luce dell’effettivo tenore dell’argomentazione della Corte territoriale sul
punto, si rivela altresì infondata la censura di violazione dell’art. 6 CEDU,
nell’interpretazione della giurisprudenza comunitaria (Corte EDU, 05/07/2011,
Dan c. Moldavia), attraverso la mancata riassunzione delle prove dichiarative già
valutate con la sentenza assolutoria di primo grado. Il contenuto della citata
giurisprudenza è infatti nel senso che, ai fini della pronuncia in grado di appello
di una sentenza di condanna in riforma dell’impugnata sentenza di assoluzione, il
giudice di secondo grado debba procedere a nuova audizione delle fonti
6

parte dell’imputato della condizione di dissesto della Mekfin era stata esclusa dal

dichiarative, sulle quali quest’ultima decisione si sia fondata, solo allorché
intenda operare una diversa valutazione sull’attendibilità di dette fonti (Sez. 3, n.
5854 del 29/11/2012 (06/02/2013, R., Rv. 254850; Sez. 6, n. 16566 del
26/02/2013, Caboni, Rv. 254623), e non anche nel caso in cui apprezzi
diversamente dette dichiarazioni alla luce di ulteriori elementi trascurati o non
adeguatamente valutati dal primo giudice (Sez. 5, n. 10965 del 11/01/2013,
Cava, Rv. 255223; Sez. 2, n. 32368 del 17/07/2013, Marotta, Rv. 255984).
Proprio questa seconda ipotesi si verificava nel caso in esame; in cui le prove

fondata la decisione assolutoria di primo grado, non venivano assolutamente
poste in discussione nella loro attendibilità, ma integrate con le ulteriori prove in
ordine al risalire a quello stesso anno 2001, e dunque ad un momento nel quale
l’imputato era intraneo alla gestione della Mekfin, lo stato di dissesto di detta
società. Tanto appalesa l’irrilevanza della dedotta questione di legittimità
costituzionale; peraltro già più volte dichiarata manifestamente infondata da
questa Corte (Sez. 5, n. 38085 del 05/07/2012, Luperi, Rv. 253541; Sez. 2, n.
46065 dell’08/11/2012, Consagra, Rv. 254726) in considerazione sia dei descritti
limiti di operatività del principio affermato dalla giurisprudenza comunitaria, sia
delle ampie possibilità di attuazione del principio, in detti limiti, garantite dalla
formulazione dell’art. 603 cod. proc. pen..
E’ evidente a questo punto l’infondatezza del rilievo del ricorrente
sull’asserita mancanza di una specifica confutazione delle argomentazioni della
decisione di primo grado; confutazione viceversa presente nella motivazione
della sentenza impugnata con riguardo alla valutazione di irrilevanza del dato
fondante di quella decisione, ossia l’epoca di uscita dell’imputato dalla Mekfin, in
base alla collocazione in quella stessa epoca dell’inizio dello stato di decozione
della società.
Generica è infine la censura di mancata assunzione della prova costituita
dall’esame contabile dei rapporti fra la Ixfin e la Ixtant, rispetto ad una
motivazione per quanto detto debitamente argomentata su elementi ritenuti già
di per sé probanti del carattere fittizio del credito posto in compensazione, non
essendo precisata la decisività di un approfondimento istruttorio peraltro indicato
in termini vaghi ed indefiniti.

4. I motivi di ricorso relativi alla determinazione del danno patrimoniale
risarcibile sono infondati.
La quantificazione del danno in misura corrispondente al credito posto in
compensazione trova infatti, nella sentenza impugnata, sufficiente giustificazione
attraverso il richiamo alle citate osservazioni del consulffint, Deloitte sulla totale
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dichiarative sull’uscita del Conchiglia dalla Mekfin nel 2001, sulle quali era

inattendibilità documentale dei presupposti del credito; non ravvisandosi vizi
logici nelle implicite valutazioni sull’assorbenza di questo riferimento rispetto alle
fatture indicate dalla difesa ed alle generiche dichiarazioni del teste Di Natale in
merito all’esistenza di crediti e debiti reciproci fra la Ixfin e la Ixtant.

5. E’ invece fondato il motivo di ricorso relativo al giudizio di mera
equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alle aggravanti.
La motivazione della sentenza impugnata sul punto, ridotta alla mera

valutazione ad una pluralità ad aggravanti indicate al plurale, laddove alla
contestazione dell’aggravante della rilevante entità del danno non si aggiunge
per il Conchiglia, nell’imputazione contestata, quella della pluralità dei fatti di
bancarotta, peraltro comunque non ravvisabile.
La sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente a questo punto,
con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Venezia per un nuovo esame
sul trattamento sanzionatorio alla luce delle osservazioni che precedono.
Il ricorso deve nel resto essere rigettato, se uendone la condanna del
ricorrente al pagamento Melte spese processualL delle spese sostenute nel
grado dalla parte civile, che avuto riguardo alla dimensione dell’impegno
processuale si liquidano in C. 2.800 oltre accessori di legge.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con
rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia per nuovo esame sul
punto.
Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese
sostenute per il grado dalla parte civile, liquidate in complessivi C. 2.800,00 oltre
accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 10/10/2013

Il Consi liere est

sore

Il Presiden te

valutazione di equivalenza, è infatti viziata dal testuale richiamo di tale

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