Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48774 del 12/06/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 48774 Anno 2013
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLELLI FERNANDO N. IL 06/07/1973
avverso la sentenza n. 1238/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
08/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore qenerale in persona del Dott.
che ha concluso per J1 (

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udi)ifeIsor Avv.

t 5,5-15

Mit 4. entua qui*,

Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 8.10.12 la Corte di Appello di Bari confermava nei confronti di
COLELLI Fernando la sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di
Lucera,in data 14.1.2009,con la quale l’imputato era stato condannato per reati di cui
agli artt.594-612 comma 2 in riferimento all’art 339 CP .commessi in pregiudizio di

mesi dieci di reclusione ed al risarcimento dei danni a favore della costituita parte
civileAvverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore dell’imputato deducendo:
1-mancata assunzione di prova decisiva,rilevando che la Corte di Appello non aveva
tenuto conto della sentenza prodotta dalla difesa,emessa a carico del Milillo,che
risultava avere definito ex art.444 CPP la condanna per reati di ingiurie e minacce a
mano armata nei confronti dell’imputato,per fatti connessi alla vicenda di cui si tratta.
Da tale documento la difesa riteneva essere desumibile l’inattendibilità della persona
offesa in relazione al presente procedimento.
2-manifesta illogicità della motivazione,ove non si era data spiegazione della entità
della pena e della mancata applicazione delle generiche.
Risulta depositata altresì memoria che richiama i motivi di ricorso,precisando che la
sentenza di condanna del Milillo risulta definitiva.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.
Va preliminarmente rilevato che dal testo della sentenza impugnata si evince la
compiuta analisi delle risultanze processuali atte a costituire la prova dei fatti
contestati,avendo il giudice di merito dato conto sia della deposizione della persona
offesa ,che delle ulteriori fonti di prova emerse da altre deposizioni dibattimentali.

1

Milillo Giuseppe,fatti acc. il 13 ed il 15.6.2005,ritenuta la continuazione, alla pena di

Tanto premesso si osserva che la censura di cui al primo motivo appare
manifestamente infondata,atteso che il giudice di appello,con congrua

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motivazione,ha dato conto della irrilevanza della pronunzia di ~ex art.444
CPP dedotta dalla difesa (peraltro con motivi aggiunti tardivamente proposti e
trattandosi di sentenza all’epoca non definitiva) a carico del Melillo,persona offesa

valutazione resta motivata in base alla esaustiva motivazione circa l’attendibilità della
persona offesa valutata in sintonia con i canoni giurisprudenziali di questa Corte (
V.Sez.III-5 aprile 2007,n.14182,Lo Faro ).
Alla stregua della rilevata esaustività della motivazione circa l’adeguatezza delle
risultanze dibattimentali ai fini probatori, si rivela inammissibile pertanto la doglianza
inerente alla mancata assunzione di una prova decisiva,che la difesa sostiene
prospettando peraltro la diversa interpretazione dei dati processuali,in modo
puramente ripetitivo.
Ugualmente inammissibile è il motivo concernente la illogicità della motivazione in
riferimento alla entità della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti
generiche,in quanto innanzi al giudice di appello la richiesta di riduzione della pena
era stata formulata in modo del tutto generico,e pertanto il giudice dell’impugnazione
non era tenuto a rendere specifica motivazione al riguardo.
Conseguentemente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso ,condannando il
ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre al versamento della somma di
€1.000,00,

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al pagamento di €1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma,così deciso in data 12 giugno 2013.

nel presente procedimento,per reati commessi in danno dell’imputato,e tale

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