Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48773 del 12/06/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 48773 Anno 2013
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE LUCIA SALVATORE N. IL 27/10/1954
avverso la sentenza n. 6/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del
28/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del ott.
che ha concluso per ( hiteu guM

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 28.6.2012 il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli
,confermava nei confronti di DE LUCIA Salvatore la sentenza emessa dal Giudice
di Pace del luogo,in data 25/6/2010,con la quale l’imputato era stato dichiarato

condannato alla pena di €600,00 di multa,oltre al risarcimento del danno da liquidarsi
in separata sede.
Dalla sentenza si evince che l’episodio di cui si tratta era avvenuto mentre-in data
4.1.2006 il Mele si trovava in ospedale ove aveva funzioni di medico nella sala
operatoria,ed aveva redarguito l’infermiere De Lucia,rilevando che non si era
presentato sebbene fosse di turno in tale settore. A tale richiamo il De Lucia aveva,
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secondo l’accusa pronunziato all’indirizzo del Mele la frase offensivann.”diE7
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La condanna si era fondata su deposizione della persona offesa e dei testi di
accusa,che si erano ritenute concordi,restando le divergenti deposizioni dei testi della
difesa ritenute prive di rilevanza.
In tal senso era stato confermato quanto disposto dal primo giudice anche per le
statuizioni civili.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-mancanza,contraddittorietà ed illogicità della motivazione,in relazione alla
valutazione delle risultanze processuali.
La difesa dopo richiami alla giurisprudenza di legittimità rilevava che la motivazione
risultava illogica e disancorata dalle risultanze dell’istruttoria dibattimentale; inoltre
censurava il provvedimento rilevando carenza della motivazione concernente la
attendibilità delle deposizioni ,senza tener conto delle dichiarazioni dei testi della
difesa che,in assenza di specifici elementi erano state valutate dal Giudice di Pace

1

responsabile del reato di cui all’art.594 CP commesso in danno di Mele Alessandro,e

come inattendibili per preteso rapporto di colleganza esistente tra i predetti e la
persona offesa.
-2-violazione dell’art.192 CPP per la erronea applicazione della legge penale,non
essendo stata rilevata la discrasia tra le deposizioni dei testi di accusa,nonché la
violazione dell’art.533 CPP.,ritenendosi la decisione contrastante con le risultanze

3-inosservanza dell’art.599 CP,e carenza della motivazione sulla richiesta di
applicare l’esimente della provocazione.(fl.11)A sostegno del motivo di impugnazione si evidenziava che non era stata dimostrata
l’esistenza della disposizione relativa al turno di servizio dell’infermiere De Lucia,e
che il predetto era affetto da patologia nota al dott.Mele,in tal senso ritenendosi
insussistente il presupposto per cui il Mele aveva redarguito l’imputato.
In tal senso la difesa ravvisava le condizioni di applicabilità della provocazione
derivante da fatto ingiusto altrui.

4-inosservanza ed erronea applicazione degli artt.185 CPP e 2059 CC.,rilevando
carenza della motivazione in ordine alla condanna dell’imputato al risarcimento del
danno,essendo stata formulata tale condanna per presunto danno materiale,da
liquidarsi in separata sede.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta privo di fondamento.
In primo luogo deve evidenziarsi che la sentenza impugnata rende congrua ed
esaustiva motivazione in merito alle deduzioni dell’appellante,rilevandosi dal testo
del provvedimento impugnato l’adeguata analisi del fatto contestato alla luce delle
risultanze dibattimentali,speciflcamente richiamate.
2

dibattimentali(menzionate a fl.7 e segg del ricorso).

Deve ritenersi peraltro conforme ai canoni giurisprudenziali ,per cui si richiama
sentenza Sez.IV-9/4/2004,n.16860-Verardi-RV 227901-in ordine alla corretta
applicazione dell’art.192 cpp.-la decisione che fonda il giudizio di colpevolezza
dell’imputato sulla base di dichiarazioni della persona offesa dal reato,che-nella
specie-risultano anche avvalorate da altre deposizioni testimoniali.

quali il giudice ha reso congrua motivazione,evidenziando la inidoneità di dette
deposizioni a scalfire l’esito delle ulteriori risultanze dibattimentali.
Per quanto riguarda il mancato riconoscimento dell’esimente della provocazione,deve
rilevarsi che le deduzioni difensive restano sul punto ininfluenti,poiché solo
genericamente riferibili ad un fatto ingiusto,(laddove si era addebitato alla persona
offesa,che svolgeva l’attività di sanitario di aver redarguito l’infermiere per non
essere stato presente sebbene esistesse un ordine di servizio,in realtà inesistente.I1
rilievo resta ininfluente essendo richiesto ai fini della applicazione dell’art.599
comma secondo CP l’esistenza di un fatto la cui ingiustizia deve essere parametrata
non già all’ipotetica illegittimità del comportamento di controparte,quanto piuttosto
alla conformità della condotta dell’ingiuriato alle ordinarie regole del vivere
civile(v. in tal senso Cass.Sez.V-26.5 .2009,n.21709-RV243893-)La motivazione della sentenza impugnata non si presenta dunque carente sul punto
,data la genericità delle deduzioni difensive,che non imponeva specifica motivazione
sulla esclusione dell’ipotesi di cui all’art.599 comma secondo CP.
Infine devono ritenersi inammissibili le censure volte,con argomentazioni ripetitive e
generiche,alla diversa interpretazione delle risultanze processualiL’ultimo motivo inerente al difetto di motivazione della condanna al risarcimento del
danno,risulta inammissibile trattandosi di disposizione relativa al danno da liquidarsi
in separata sede.(v.Sez.IV,26.1.1999,n.1045,Selva-RV212284-per cui la facoltà del
giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed
alla provvisionale,prevista dall’art.539 CPP non incontra restrizioni di sorta in ipotesi
Di incompletezza della prova sul quantum.)
3

Né appare lacunosa la verifica delle testimonianze rese dai testi della difesa,sulle

In conclusione la sentenza risulta sorretta da adeguata e logica motivazione sui punti
oggetto di censure difensive,ed esente dai richiamati vizi di legittimità,onde va
pronunziato il rigetto del ricorso ,condannando il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma,deciso in data 12 giugno 2013.

Il Consigliere relatore

PQM

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