Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48764 del 28/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 48764 Anno 2013
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Mangione Salvatore, nato a Palermo il 15.2.1956, avverso la
sentenza pronunciata dalla corte di appello di Palermo in data
5.2.2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott.

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che ha concluso per

l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per morte del
ricorrente;

Data Udienza: 28/05/2013

uditi per le parti civili costituite “Centro Studi

ed Iniziative

Culturali Pio La Torre ONLUS Palermo”; “Associazione degli
Industriali della Provincia di Palermo – Confindustria Palermo”;
“Comitato Addiopizzo”; “F.A.I. Federazione delle Associazioni

Antiracket ed Antiusura Italiane”; Comune di Palermo, gli avvocati
ifilik Barba e6Airò Farulla, che hanno chiesto il rigetto del ricorso,
depositando conclusioni e note spese.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza pronunciata il 5.2.2011 la corte di appello di
Palermo confermava la sentenza con cui, in data 4.12.2009, il
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo,
aveva condannato Mangione Salvatore alla pena ritenuta di
giustizia in relazione al reato di cui all’art. 416 bis, c.p.
Avverso tale decisione, di cui chiedeva l’annullamento, ha
proposto ricorso per Cassazione il Mangione, unitamente ad altri
coimputati.
Con provvedimento reso all’udienza del 29.1.2013, fissata per la
discussione dei ricorsi avverso la menzionata sentenza, la
Suprema Corte, stralciava la posizione del Mangione al fine di
acquisire, a mezzo della cancelleria, certificazione attestante la
morte del ricorrente, rappresentata nel corso della discussione
dall’avvocato difensore, rinviando la trattazione del ricorso
all’odierna udienza.
Orbene, come si evince dall’estratto per riassunto degli atti di
morte rilasciato dal settore servizi demografici del Comune di
Palermo acquisito dalla cancelleria, il ricorrente risulta deceduto in
data 28 aprile 2012, successivamente, dunque, alla proposizione

2

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del ricorso, depositato dal difensore, avv. Bonsignore, il 27
ottobre 2011.
Tale circostanza, avendo determinato, ai sensi dell’art. 150, c.p.,
l’estinzione del reato prima del passaggio in giudicato della

sentenza impugnata, essendo preclusa ogni eventuale pronuncia
di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2,
c.p.p. (cfr. Cass., sez. I, 09/06/2010, n. 24507, L., rv. 247790).
Nulla, infine, va disposto in relazione alle richieste delle parti civili
costituite.
La morte dell’imputato, intervenuta prima dell’irrevocabilità della
sentenza, infatti, comporta la cessazione sia del rapporto
processuale in sede penale che del rapporto processuale civile
inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali
statuizioni civilistiche restano caducate “ex lege” senza la
necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice
penale (cfr. Cass., sez. III, 02/12/2011, n. 5870, F., rv 251981).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di
Mangione Salvatore, per essere il reato estinto per morte
dell’imputato.
Così deciso in Roma il 28.5.2013

sentenza di condanna, impone l’annullamento senza rinvio della

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