Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48763 del 28/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 48763 Anno 2013
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tosoni Umberto, nato a Roma il 4.4.1957, avverso la sentenza
pronunciata dal tribunale di Roma il 31.5.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministe o nella
generale dott.

Px

rsona del sostituto procuratore
che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile, l’avv. Angela Porcelli del Foro di Roma,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 28/05/2013

udito per l’imputata, I’vv. Ezio Vrenna del Foro di Roma, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Con sentenza pronunciata il 31.5.2012 il tribunale di Roma, in
composizione monocratica, in funzione di giudice di appello,
confermava la sentenza con cui, in data 19.10.2011, il giudice di
pace di Roma aveva assolto Papi Patrizia, imputata del reato di cui
all’art. 595, c.p., di cui si ipotizzava la consumazione in danno di
Tosoni Umberto, con la formula perché il fatto non costituisce
reato, essendo stato commesso nell’esercizio di un diritto.
Avverso tale decisione, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
ricorso per Cassazione la parte civile costituita, Tosoni Umberto,
lamentando i vizi di cui all’art. 606, co. 1, lett. d) ed e), c.p.p.,
sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva,
nonché della contraddittorietà e della manifesta illogicità della
motivazione.
Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Alla stregua di un principio ripetutamente enunciato da questa
Corte Suprema (v., ex plurimis, Cass., sez. V, 15/07/2009, n.
43982, rv. 245429; Cass. 14/5/ 1997 n. 6364), infatti, la
legittimazione a proporre ricorso per Cassazione è riconosciuta al
difensore di una parte diversa dall’imputato, purché iscritto
all’apposito albo, soltanto se questi sia munito di procura speciale,
ai sensi dell’art. 100, co. 1, c.p.p.: in mancanza di che il ricorso va
dichiarato inammissibile.
Orbene nel caso in esame il ricorso risulta presentato dall’avv.
Angela Porcelli, sulla base del semplice atto con cui, in data

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FATTO E DIRITTO

10.9.2012, la parte civile la nominava proprio difensore, in
sostituzione dell’avv. Guglielmetti (che aveva assistito il Tosoni nei
due gradi del giudizio di merito) e nel quale venivano conferite al
suddetto avv. Porcelli “le più ampie facoltà previste dalla legge”,

contenuto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 122,
c. p. p.
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto
nell’interesse di Tosoni Umberto va dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p.,
al pagamento delle spese del procedimento, nonché in favore
della cassa delle ammende di una somma a titolo di sanzione
pecuniaria, che appare equo fissare in euro 1000,00, tenuto conto
della circostanza che l’evidente inammissibilità del ricorso non
consente di ritenere il ricorrente stesso immune da colpa nella
determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28.5.2013

in mancanza, dunque, di una specifica procura speciale, avente il

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