Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48759 del 28/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 48759 Anno 2013
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASELLA ANTONIO N. IL 22/02/1975
avverso la sentenza n. 687/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
04/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2013 la
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del tt.
che ha concluso per /

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 28/05/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 4-6-2012 la Corte di Appello di Torino confermava nei
confronti di CASELLA Antonio la sentenza emessa dal Tribunale di Aosta,in data
9.7.2009,con la quale l’imputato era stato dichiarato responsabile del delitto di cui

falsamente di non aver riportato condanne penali o applicazione di pena ai sensi
dell’art.444 CPP.,nella presentazione di una domanda diretta al Ministero della
Difesa ,di partecipazione al concorso ,per titoli ed esami,per la nomina a sottotenente
nell’esercitoB- del reato di cui all’art.166 del Codice Penale Militare di Pace perché nella sua
qualità di Maresciallo,mediante raggiri consistiti nella presentazione della falsa
dichiarazione di cui al capo che precede,veniva ammesso al concorso per titoli ed
esami per il reclutamento di 178 sottotenenti dell’esercito in servizio permanente—
fatti rispettivamente accertati in data 21.6.2006-e in data 3.7.2006 con recidiva nel
quinquennio.
Nella specie era emerso,a carico dell’imputato,che lo stesso aveva riportato ,in virtù
di sentenza pronunziata ai sensi dell’art.444 CPP. ,in data 28.4.2006, l’applicazione
della pena di mesi due di reclusione,€200,00 di multa,con la sostituzione della pena
detentiva con quella della multa di €2.280,per reato di detenzione illegale di
munizioni di arma da guerra-

Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato,deducendo:
1-la nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa.
A riguardo rilevava che il difensore di fiducia-Avv. Massimo Garofano-non aveva
ricevuto avviso della udienza innanzi al Giudice di appello,avendo riscontrato in atti
la notifica al difensore presso l’indirizzo di Casapesenna,Via Rossini n.7,a mani di
persona non identificata,evidenziando che tale recapito non era quello nel quale si
trovava lo studio del difensore.
1

all’art. 483 CP.,ascritto per aver reso autocertificazione con la quale dichiarava

2-censurava la decisione per difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle
prove,rilevando che nella specie,la sentenza di patteggiamento ex art.444
CPP,pronunziata nel 2006,non era divenuta definitiva all’epoca della contestata
autocertificazione.
Inoltre evidenziava la carenza della motivazione in ordine alle richieste

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.
Invero,per quanto concerne il primo motivo si osserva che le censure di violazione
del diritto di difesa si rivelano manifestamente infondate,atteso che in atti si rileva
che l’atto di appello risulta redatto dal difensore su carta intestata dello studio
legale”Garofano-Finizio” con indicazione dell’indirizzo di Casapesenna(CE),Via
rossigni n.7,e Via U.La Malfa n.26,San Nicola La StradaDeve ritenersi pertanto che risulta evidente che tali indirizzi si riferivano ad un
medesimo studio legale,riconducibile al difensore dell’imputato ricorrente.
Pertanto non si configura il vizio del difetto di notifica al suddetto difensore.
Il secondo motivo di impugnazione deve ritenersi inammissibile,in quanto il
ricorrente formula censure meramente ripetitive di quelle formulate in appello,mentre
la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata sul punto,ritenendo ininfluente
il rilievo,non dimostrato,della mancata annotazione del passaggio in giudicato della
sentenza di patteggiamento,a carico dell’odierno imputato,dal momento che egli
stesso era consapevole di non aver proposto impugnazione,e per la circostanza che
l’imputato si era impegnato nei confronti del proprio Comando a rendere note le
eventuali variazioni della propria posizione giuridica ,all’atto della domanda di
partecipazione al concorso pubblico.
Parimenti si rivelano manifestamente infondati i rilievi concernenti il difetto di
motivazione relativo al trattamento sanzionatorio,dato che dal testo del
2

dell’appellante finalizzate alla sostituzione della pena con sanzione pecuniaria-

provvedimento impugnato si evince la compiuta valutazione delle doglianze
dell’appellante sulla applicazione dei benefici.
Peraltro la chiesta sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria era stata già
concessa dal giudice di primo grado :perciò il giudice di appello,nel confermare la
sentenza,ha tenuto ferma anche la sostituzione già concessa.

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali,ed al versamento della somma di €1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma,deciso in data 28 maggio 2013.
Il Consigliere relatore
IL PRESIDENTE

Per tali motivi deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso,a cui consegue la

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