Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48756 del 16/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48756 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AMICO TIZIANO N. IL 31/05/1967
avverso l’ordinanza n. 2640/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 21/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 16/04/2015

1. Con ordinanza in data 25 maggio 2014 il Tribunale di
sorveglianza di Roma accoglieva la istanza proposta da D’Amico
Tiziano per la concessione del beneficio di cui all’art. 94 D.P.R.
309/1990 (affidamento in prova al servizio sociale con fmalità
terapeutiche) rigettando viceversa quelle dallo stesso proposte per le
misure dell’affidamento ordinario, della detenzione domiciliare
ovvero del differimento facoltativo della pena.
A sostegno della decisione il giudice territoriale deduceva la
inidoneità dell’istante a fruire delle misure diverse da quella
concessa a cagione dello stato di tossicodipendente, dell’assenza di
attività lavorativa e della mancanza di domicilio.
2. Ricorre per cassazione il D’Amico, assistito dal difensore di
fiducia, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di cui innanzi
giacchè viziata, a suo dire, da violazione dell’art. 147 c.p. nonché
da vizio della motivazione.
Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente che il detenuto è affetto
da dispnea in asmatico e che il tribunale non ha adeguatamente
valutato detta patologia né disposto accertamenti per verificarne la
compatibilità con il regime carcerario.
3. La doglianza è manifestamente infondata.
Ed in vero le ragioni di censura si appalesano generiche e di merito.
Il Tribunale ha infatti logicamente dato conto, con motivazione
corretta in diritto, delle conclusioni alle quali è pervenuto,
logicamente inferendo la infondadezza della domanda proposta
dall’interessato ai sensi dell’art. 147 c.p,. dalla non gravità della
patologia denunciata e, soprattutto, dalla sua emendabilità in regime
di affidamento terapeutico.
Si appalesa pertanto evidente la genericità del ricorso in esame che
prescinde, sostanzialmente, dalle buone ragioni opposte, ancorchè
sinteticamente, dal Tribunale.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.

(Y’f

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

ouRriumA

DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N. 3-0461/..01 5b

P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, addì 16 aprile 2015

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