Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48756 del 14/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 48756 Anno 2013
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VATTANI OTTAVIA N. IL 29/09/1944
avverso la sentenza n. 49/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
20/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per2(

Udito, per la parte civi
Uditoigl’fensoreAvv.

Data Udienza: 14/03/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 20.2.2012 il Giudice monocratico del Tribunale di Roma
confermava la sentenza emessa in data 12.10.2010 dal Giudice di Pace di Roma,nei
confronti di VATTANI Ottavia,ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt.594-612

€1.030,00 di multa,oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte
civile,liquidati in complessivi €1.000,00Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,rilevando:
1-la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello;
al riguardo evidenziava che l’imputata aveva eletto domicilio presso il difensore,e
che la notifica era avvenuta a mezzo fax.
2-carenza della motivazione ,rilevando che non era stata valutata adeguatamente la
prova derivante da dichiarazioni della persona offesa e dei testi,nonché le
dichiarazioni rese dall’imputata.
Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta privo di fondamento.
Invero,è da premettere che da quanto si desume dalla sentenza impugnata il Giudice
di appello aveva disposto due rinvii per regolarizzare le notifiche del decreto di
citazione all’imputato ed al difensore,dichiarando la contumacia dell’imputata
all’udienza del 20.2.2012.
Peraltro si rileva che non è ravvisabile la dedotta nullità della notifica del decreto di
citazione avvenuta a mezzo fax,trovando applicazione il principio sancito da questa
Corte,S.U.sentenza n.28451 del 19.7.2011,RV 250121,per cui la notificazione di un
atto all’imputato o ad altra parte privata,in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi

1

CP. in danno di Masini Sabina,fatti acc.in data 7.12.2008,e condannata alla pena di

mediante consegna al difensore,può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a
norma dell’art.148,comma secondo bis c.p.p.
Conseguentemente i rilievi difensivi devono ritenersi privi di fondamento.
-Per quanto riguarda le ulteriori censure del ricorrente,si rileva che la motivazione
resa dal giudice di merito,appare adeguata in riferimento alla valutazione delle

di attendibilità della persona offesa,evidenziando che non erano emersi elementi atti
ad inficiare le concordi deposizioni dei testi ivi menzionati.
A riguardo giova annoverare il principio enunciato, da questa Corte,con sentenza
Sez.III,del 5-4-2007,n.14182,Lo Faro, nonché Sez.IV,9- 4-2004n.16860-RV227901per cui le dichiarazioni accusatorie della persona offesa,anche se costituita parte
civile,da valutare con opportuna cautela e da sottoporre ad un’indagine accurata circa
i profili di attendibilità oggettivi e soggettivi possono tuttavia essere assunte anche da
sole,come fonte di prova.
Devono ritenersi inoltre inammissibili,per genericità,i rilievi con i quali si deduce che
non sono state valutate le dichiarazioni dell’imputata,in ordine alla configurabilità
della provocazione solo genericamente richiamata,onde non sussisteva obbligo del
giudice di appello di rendere specifica motivazionePertanto va pronunziato il rigetto del ricorso,e la ricorrente va condannata al
pagamento delle spese processuali,oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte
civile in questo giudizio,che vengono liquidate in complessivi €2.800,00,con
accessori dovuti per legge.

2

risultanze processuali,essendo conforme ai canoni giurisprudenziali nella valutazione

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla
rifusione delle spese di Parte civile liquidate in €2.800,00 complessivi,oltre accessori

Roma,deciso in data 14 marzo 2013.

Il Consigliere relatore

come per legge.

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