Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48755 del 16/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48755 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GERACI FRANCESCO N. IL 01/01/1964
avverso Púrdmanz41n. 4025/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 08/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
Data Udienza: 16/04/2015
La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto
Il ricorrente non ha però illustrato i motivi della impugnazione (art.
581 c.p.p., co. 1, lett. c) la quale va per questo dichiarata
inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., co. 1 lett. c).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al
pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di
una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si
stima equo determinare in euro 500,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 16 aprile 2015
Geraci Francesco impugna per cassazione l’ordinanza con la quale
il dì 8 luglio 2014 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato
la detenzione domiciliare a suo tempo concessagli perché violate le
relative prescrizioni.