Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48752 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48752 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. proposto da Arnone
Roberto, nato a Caltanissetta il 1 luglio 1954;
avverso la sentenza n. 6764/2013 emessa il 22 gennaio 2013 dalla IV sezione di questa Corte;
udita nella camera di consiglio del 13 novembre 2013 la relazione fatta
dal Consigliere Amedeo Franco;
Osserva
ritenuto che con sentenza n. 307 del 25 gennaio 2012 la corte d’appello di
Torino condannò Arnone Roberto alla pena di giorni 20 di arresto ed € 500,00
di multa per il reato di cui all’art. 186, comma 2, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
commesso il 27 gennaio 2007;
che con il ricorso per cassazione avverso detta sentenza, oltre agli altri motivi, venne chiesto, in via subordinata, l’estinzione del reato per prescrizione;
che la quarta sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 6764/2013,
emessa il 22 gennaio 2013, depositata 1’11 febbraio 2013, annullò la sentenza
impugnata limitatamente al punto concernente la sostituzione della pena detentiva con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Torino e rigettò nel resto
il ricorso;
che il 25 giugno 2013 la corte d’appello di Torino, in sede di rinvio, facendo proprie le motivazioni della sentenza di annullamento, convertì la pena condannando l’imputato alla pena pecuniaria complessiva di € 1.260,00 di ammenda;
che la suddetta sentenza n. 6764/2013 della quarta sezione è stata depositata 1’1 l febbraio 2013, sicché il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc.
pen. è stato depositato nel termine di 18 giorni;
considerato che «la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche alla
persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di
annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determina-

À/L

Data Udienza: 13/11/2013

zione del trattamento sanzionatorio» (Sez. Un., 21.6.2012, n. 28717, Brunetto,
m. 252935);
che la suddetta sentenza della quarta sezione penale n. 6764/2013, emessa
il 22 gennaio 2013, nella parte in cui rigetta il motivo di ricorso relativo
all’intervenuta prescrizione del reato è viziata da palese errore di fatto;
che invero, pronunciando in data 22 gennaio 2013, il Collegio ha ritenuto
«il reato contestato all’Arnone non prescritto alla data odierna, essendo stato
commesso il 27 gennaio 2007 ed essendo il termine massimo di prescrizione
pari ad anni cinque»;
che, come si desume dallo stesso tenore letterale della pronuncia, questa
conclusione è frutto di un evidente errore di calcolo, dal momento che alla data
del 22 gennaio 2013 la contravvenzione per cui si procede, commessa il 27 gennaio 2007, si era già prescritta alla data del 27 gennaio 2012, in cui era scaduto
il termine quinquennale;
che pertanto la suddetta sentenza n. 6764/2013 è incorsa in un errore rilevante ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. in quanto causato da una svista o
da un equivoco, che ha influito sul processo formativo della volontà del giudice
e che ha condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata
in assenza di esso;
che, del resto, in tema di errore di fatto sulla prescrizione del reato, si è ritenuto che «È ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente
l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un
equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da
una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto» (Sez. Un.,
14.7.2011, n. 37505, Corsini, m. 250528);
che nella specie si è verificata proprio una situazione di questo genere perché, in riferimento al computo del termine di prescrizione, il Collegio non ha effettuato alcuna valutazione giuridica o di merito e perché è evidente che, senza
l’errore di calcolo, avrebbe dichiarato l’intervenuta prescrizione del reato;
che difatti, in assenza di tale svista, la prescrizione già maturata avrebbe
avuto rilievo decisivo, in quanto il ricorso non è stato dichiarato inammissibile,
sicché si era validamente instaurato il rapporto processuale di impugnazione dinanzi a questa Corte;
che pertanto occorre procedere alla correzione del detto errore di fatto con
la revoca della predetta sentenza n. 6764/13 ed il conseguente annullamento
senza rinvio per prescrizione della sentenza 25 gennaio 2012 n. 307 della corte
d’appello di Torino;
che alla revoca della precedente sentenza di questa Corte consegue anche
la revoca della sentenza della corte d’appello di Torino emessa il 21 giugno
2013, n. 2381/13, emessa in sede di rinvio a seguito della sentenza ora revocata;
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
revoca la sentenza della quarta sezione di questa Corte del 22 gennaio
2013, n. 6764/13, nonché la sentenza della corte d’appello di Torino del 21 giugno 2013, n. 2381/13, ed annulla senza rinvio la sentenza della corte d’appello

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di Torino del 25 gennaio 2012 perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 13
novembre 2013.

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