Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48750 del 18/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48750 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUNTORIERI GIOVANNI N. IL 05/08/1956
avverso l ‘ ordinanza n. 8675/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 04/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 18/03/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di sorveglianza di Roma ha
rigettato il reclamo proposto da Puntorieri Giovanni avverso il decreto del
Ministro della Giustizia avente ad oggetto la proroga del regime penitenziario
differenziato ex art. 41-bis ord.pen. al quale il detenuto è sottoposto, sulla scorta
delle informative degli organismi centrali delle forze dell’ordine, dei pareri della
DNA e della DDA, nonchè delle sentenze di condanna pronunciate, anche in
tempi recenti, nei confronti del reclamante per il reato di associazione mafiosa e

della cosca di ndrangheta Ficarra-Latella, tuttora attiva e operante nella zona
sud di Reggio Calabria, e ha continuato a mantenere in carcere condotte
antisociali e antigiuridiche, integranti illeciti disciplinari per i quali è stato
ripetutamente sanzionato, così da risultare tuttora una persona pericolosa che
non ha mai interrotto i legami con l’organizzazione criminale di appartenenza.

Ricorre per cassazione Puntorieri Giovanni, a mezzo del difensore, deducendo
erronea applicazione della normativa di riferimento, contraddittorietà, manifesta
illogicità e assenza della motivazione del provvedimento impugnato.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, oltre a dedurre vizi di
motivazione che non è consentito proporre avverso il provvedimento in oggetto
(che ai sensi del comma 2-sexies dell’art. 41 ord.pen. può essere impugnato solo
per violazione di legge), si limita nel resto a una generica contestazione del
merito dell’ordinanza reiettiva del reclamo, che risulta ampiamente e
correttamente motivata nei suoi presupposti applicativi e non è perciò
censurabile in sede di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 18/03/2015

per numerosi omicidi, dalle quali emerge che il Puntorieri è un elemento apicale

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