Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48741 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48741 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Limone Antonio, nato a Napoli il 18.9.1969;
avverso la sentenza emessa il 19 dicembre 2011 dal giudice del tribunale di
Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore;
udita nella pubblica udienza del 13 novembre 2013 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, dichiarò Limone Antonio colpevole del reato di cui
agli artt. 39, comma 2, e 41 d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, per avere omesso
di controllare se i dipendenti usassero il casco protettivo, e lo condannò alla pena, sospesa, di € 1.200,00 di ammenda.
L’imputato propone personalmente ricorso per cassazione deducendo nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio che, diversamente dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, correttamente
eseguita nel domicilio di residenza dove risiede ed esercita l’attività lavorativa,
è stato invece eseguita in altra via, dove ha sede legale la ditta, con consegna
nelle mani dell’anziana madre per la sola circostanza che abita in un appartamento posto nello stesso stabile, sicché l’atto non gli è stato mai notificato.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.
Innanzitutto, invero, deve ritenersi che la notificazione avvenne correttamente nel domicilio di residenza dell’imputato, dal momento che la precedente
notificazione, sempre nel medesimo indirizzo, venne effettuata a mani della sorella, che si dichiarò convivente, il che dimostra appunto che si trattava della effettiva residenza dell’imputato.
In ogni modo, la notificazione effettuata nell’indirizzo di residenza a mani
della madre appare, con tutta evidenza, idonea in concreto(~a determinare

Data Udienza: 13/11/2013

-2
A

la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, sicché comunque non
integrerebbe una ipotesi di “omissione” della notificazione e quindi una nullità
assoluta ed insanabile di cui all’art. 179 comma primo cod. proc. pen., bensì
tutt’al più una nullità di ordine generale e di natura intermedia che non può essere eccepita per la prima volta in Cassazione (Sez. Un., 27.10.2004, n. 119 del
2005, Palumbo, m. 229540).
Nelle specie, inoltre, risulta dagli atti che, contrariamente a quanto affermato nell’epigrafe della sentenza impugnata, l’imputato era difeso di fiducia e
non d’ufficio.
Quand’anche si fosse verificata una nullità della notificazione, quindi, essa
sarebbe comunque sanata perché non è stata tempestivamente eccepita nel giudizio di primo grado.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 13
novembre 2013.

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