Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48735 del 18/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48735 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIORDALISO PASQUALE N. IL 21/04/1957
avverso l’ordinanza n. 475/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO
CALABRIA, del 10/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
Data Udienza: 18/03/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione proposto da Fiordaliso Pasquale avverso l’ordinanza
indicata in rubrica, che ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in
prova al servizio sociale concesso al ricorrente, deve essere dichiarato
inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 comma 1 lett. c) e
591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., perché privo dell’indicazione dei motivi
Il ricorrente deve di conseguenza essere condannato al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria
che si ritiene equo contenere nella somma di 500 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 500,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 18/03/2015
dell’impugnazione.