Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48734 del 18/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48734 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIOBANU RAZVAN GHEORGHE N. IL 25/03/1981
avverso l’ordinanza n. 94/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
14(04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
Data Udienza: 18/03/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione proposto dal Ciobanu avverso l’ordinanza indicata in
rubrica, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l’incidente di esecuzione e
dichiarato inammissibile l’istanza di restituzione nel temine per impugnare la
sentenza di condanna in corso di esecuzione nei confronti del ricorrente, deve
essere dichiarato inammissibile, in quanto si limita a delle generiche
argomentazioni di merito dirette a contestare, in fatto, la conoscenza della
nonché a lamentare l’omessa traduzione del titolo giudiziale in lingua rumena,
senza confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato che
hanno rilevato la tardività dell’istanza ex art. 175 del codice di rito, costituente
mera riproposizione di altra precedente istanza già dichiarata inammissibile dal
giudice dell’impugnazione perché proposta oltre il termine di 30 giorni dalla
conoscenza della sentenza posta in esecuzione, nonché ritenuto la regolarità
delle ricerche del Ciobanu e della notifica dell’estratto contumaciale della
sentenza alla stregua dell’art. 159 cod.proc.pen..
Anche la memoria contenente motivi nuovi, successivamente depositata dal
ricorrente, non deduce alcuna ammissibile censura, limitandosi a riproporre le
medesime argomentazioni sulla mancata conoscenza del titolo di condanna,
senza affrontare il tema della tardività dell’istanza di restituzione che ne ha
determinato la declaratoria di inammissibilità, mentre la lagnanza sull’ignoranza
della lingua italiana deduce un argomento di fatto che è contraddetto per tabulas
dalla circostanza che tanto il ricorso (manoscritto a penna), quanto la memoria,
sono redatti in italiano.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 18/03/2015
condanna e la regolarità della relativa notifica, effettuata col rito degli irreperibili,