Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48733 del 25/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48733 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONDORELLI ALFONSO N. IL 23/05/1964
PLATANIA MICHELE N. IL 27/04/1953
avverso la sentenza n. 1033/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
18/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 25/09/2013
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Fatto e diritto
I ricorsi sono inammissibili, ex articolo 606, comma 3,
c-P-P-, perché proposti per motivi manifestamente
infondati.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le
parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’articolo 129 c.p.p.. Tale motivazione,
avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti,
appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per
tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass.
S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre
1995, Serafino; Cass. S.U. 25 novembre 1998, Messina).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed
al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) ciascuno a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna
al pagamento delle spese del procedimento e
euro 1500,00 ciascuno in favore della
ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del
2013
i ricorrenti
della somma d
Cassa delle
25 settembre
Condorelli Alfonso e Platania Michele, imputati in ordine
al reato di cui agli articoli 110,624,625 n.2 c.p., con
la recidiva specifica e reiterata per entrambi,
ricorrono per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata,
deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in
punto di responsabilità.