Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48710 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48710 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUIDONE PAOLO N. IL 21/12/1970
avverso la sentenza n. 80/2013 GIP TRIBUNALE di TRIESTE, del
10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 25/09/2013

opr

Osserva
Ricorre per cassazione Guidone Paolo avverso la sentenza emessa in data 10.1.2013 ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. dal G.i.p. del Tribunale di Trieste con la quale veniva applicata al predetto
la pena concordata di anni due, mesi dieci di reclusione ed C 14.100,00 di multa per il delitto
di cui all’art. 73 dPR 309/1990.
Deduce la mancanza applicazione dell’attenuante della collaborazione.
Il ricorso è inammissibile attesa l’intervenuta rinuncia da parte da parte del ricorrente oltre
alla manifesta infondatezza ed improponibilità del motivo addotto.

ricorso (artt. 589-591 c.p.p.).
Peraltro, non può l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena, rimettere in
discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non può, in particolare,
proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito nè recriminare sulla
qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle circostanze o la congruità della pena a
meno che si tratti di statuizioni palesemente illegittime: evenienza questa che, nel caso di
specie, è senz’altro da escludere.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25.9.2013

La rinuncia al ricorso, ritualmente presentata dall’interessato, comporta l’inammissibilità del

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