Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4871 del 20/01/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 4871 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DAUTI JULIAN N. IL 28/04/1993
avverso la sentenza n. 20463/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
22/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sen,lite le conclusioni del PG Dott.

17″A’227

Uditi difeAvv.;

Data Udienza: 20/01/2015

35454/14 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Il cittadino albanese Julian Dauti ricorre per cassazione avverso la sentenza
con cui il GUP di Roma in data 22.5.14 gli ha applicato, su richiesta delle parti, la
pena di quattro anni di reclusione e 14.000 euro di multa, per reati ex artt. 73.1-bis
dPR 309/90 (5 kg di marijuana; 1,150 gr. di marijuana; 1,305 gr., 3,80 gr. e 24,79
gr. di cocaina), 1 e 2 legge 895/67 (pistola marca Beretta nnod. 92S cal. 9×21

895/67 (pistola marca Walter mod. PPK calibro 7,65 mm e munizioni), 648 c.p. (in
relazione alla pistola Beretta, oggetto di furto).
Enuncia motivo di violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica
relativamente alla pistola Beretta, quale arma da guerra invece che comune da
sparo, in relazione alla contraddittorietà interna del capo di imputazione, per il
calibro indicato, con le implicazioni sulla quantificazione della pena.
2. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte a sostegno
dell’inammissibilità del ricorso. E’ pervenuta memoria difensiva il 16.1.2015 a
sostegno del ricorso (tardiva secondo il consolidato insegnamento di questa Corte:
per tutte, Sez.6 sent. 18453/2012)

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse, nei termini che
seguono. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1500, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.
L’accordo intercorso tra le parti ha indicato una pena, considerata congrua dal
GUP che, dopo aver indicato la pena base in relazione al reato sub A) (che ha ad
oggetto anche la cocaina) e dopo la riduzione del terzo per le attenuanti generiche,
ha quantificato un unico aumento di pena per tutte le altre fattispecie di reato
contestate, senza specificare i singoli aumenti. Allo stato, pertanto, la
quantificazione dell’aumento prescinde dalle singole qualificazioni giuridiche, il che
rende irrilevante il tema proposto dal ricorrente, che non contesta la corrispondenza
della pena applicata a quella da lui stesso richiesta.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20.1.2015

parabellum, arma in dotazione alle forze dell’ordine, con munizioni), 1, 2 e 7 legge

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA