Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48709 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48709 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• TREZZA Pasquale nata a Caracas (Venezuela) il giorno 02/12/1971
avverso la sentenza n.232 in data 27.01.2014 della Corte di Appello di Salerno
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 27.01.2013 la Corte di Appello di Salerno confermava la
sentenza emessa dal Tribunale di Sala Consilina il 04.02.2011 di condanna di
Trezza Pasquale – previo riconoscimento di attenuanti generiche – alla pena,
sospesa alle condizioni di legge, di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa
perché ritenuto responsabile del reato di ricettazione di un assegno, nell’ipotesi
attenuata prevista dal capoverso dell’art.648 cod. pen.
La corte territoriale, richiamando le argomentazioni del primo giudice – ritenute
condivisibili, in fatto ed in diritto – evidenziava l’insussistenza della buona fede,
posta a base dell’appello, in quanto le giustificazioni addotte non erano sufficienti
a giustificare il possesso del titolo (consegna da parte di un soggetto deceduto,
senza prova dei rapporti intercorrenti in quest’ultimo); per quanto riguardava il

Data Udienza: 26/11/2015

trattamento sanzionatorio, riteneva la pena irrogata giusta e già notevolmente
ridotta con il riconoscimento dell’attenuante di cui al comma secondo dell’art.
648 cod. pen.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
tramite il difensore di fiducia lamentando la carenza di prova circa la conoscenza
della provenienza furtiva dell’assegno e la conseguente lacuna motivazionale del
provvedimento impugnato; ha inoltre eccepito la assoluta mancanza di

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, riproponendo

pedissequamente la censura dedotta come motivo di appello senza prendere in
considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali quel motivo
non è stato accolto (ex multis, Cass. Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8
agosto 2013, Rv. 256133),
La funzione tipica dell’impugnazione è infatti quella della critica argomentata
avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza
attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e
591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di
fatto che sorreggono ogni richiesta; contenuto essenziale dell’atto di
impugnazione è, pertanto, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le
argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (Cass. Sez. 6,
sentenza n. 8700 del 21 gennaio – 21 febbraio 2013 – Rv. 254584)

2. Con un unico motivo attinente all’accertamento di responsabilità, il ricorrente
censura, peraltro genericamente, la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio
motivazionale, con riferimento alla prova dell’elemento psicologico del reato.
La corte territoriale, recependo integralmente la motivazione della sentenza di
primo grado, ha ribadito che “alcun dubbio può nutrirsi.. .sull’insussistenza della
buona fede reclamata dalla difesa, posta l’assoluta insufficienza delle
giustificazioni addotte dal Trezza che ha dichiarato di aver ricevuto detto assegno
da un soggetto deceduto e senza fornire alcuna prova dei rapporti intercorrenti
con quest’ultimo”.
Il ricorrente dunque si è limitato con il ricorso in esame ad eccepire la carenza di
motivazione circa la consapevolezza della provenienza delittuosa dell’assegno

2

motivazione in relazione alla congruità della prova.

senza considerare che il giudice di merito si è espresso a riguardo e senza
confutare le argomentazioni tese ad escludere la buona fede nel possesso del
titolo di credito.
Quanto alla dedotta incongruità della motivazione nella parte in cui si afferma
che “l’appello è infondato e s’impone la riforma della sentenza di primo grado”, è
appena il caso di rilevare l’evidente lapsus calami sul punto da parte del giudice,
a fronte della conferma della pronuncia impugnata – conseguente
all’infondatezza dell’appello – affermata sia nella parte motiva sia in dispositivo.

ragioni in base alle quali la pena – peraltro esigua, determinata in base al
parametro minimo di legge – potrebbe ritenersi incongrua.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 26 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Anche il rilievo sul trattamento sanzionatorio è aspecifico perché non indica le

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