Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48708 del 24/11/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48708 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RECCHIONE SANDRA
Data Udienza: 24/11/2015
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAURO VINCENZO N. IL 27/10/1943
avverso la sentenza n. 1796/20 l O CORTE APPELLO di MILANO, del
26/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
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Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ~ · (i:~
che ha concluso per .J 1 i~ ,..:h,: t.:
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Udito, per la parte civile, l’A vv
Uditi difensor Avv.
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RITENUTO IN FATTO
l.La Corte di appello di Milano confermava la condanna del Mauro alla pena di
anni 4 ed euro 2000 di multa per riciclaggio. Si contestava all’imputato di avere
impedito la
identificazione della provenienza delittuosa di
un autoveicolo
attraverso la sostituzione delle targhe e del numero di telaio.
2. Avverso
tale
sentenza
proponeva ricorso per cassazione il
difensore
dell’imputato che deduceva:
2.1. violazione dell’art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen.: nullità del decreto di
citazione a giudizio in appello e degli atti conseguenti; si deduceva che
malgrado il difensore avesse dichiarato di
non accettare la notificazione, il
decreto di citazione non veniva notificato all’imputato; la nullità dedotta veniva
eccepita all’udienza del 26 febbraio 2014;
2.2.
violazione di legge e vizio di motivazione. Si deduceva che non poteva
essere accertata la responsabilità in relazione al delitto di riciclaggio in assenza
di prova dell’esistenza del reato presupposto;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione.
Si deduceva la violazione delle
regole di valutazione che governano l’esercizio della
discrezionalità del giudice
nella valutazione della prova indiziaria, in particolare si rilevava che il verbale di
sequestro e l’intestazione del veicolo alla moglie dell’imputato erano dati neutri
rispetto all’accertamento di responsabilità, che risultava fondato essenzialmente
sulle dichiarazioni del De Cesare; gli elementi indiziari raccolti, nella prospettiva
del ricorrente, non erano gravi precisi e concordanti;
2.4. violazione di legge
e vizio
di motivazione in relazione al trattamento
sanzionatorio e, segnatamente in ordine al riconoscimento della recidiva.
2.4.1. Si deduceva
era contraddetto
che il giudizio di equivalenza delle attenuanti sulla recidiva
dalla
parte della sentenza
nella quale
si affermava che il
trattamento sanzionatorio non era “comprensivo” della recidiva;
2.4.2. si deduceva inoltre che non vi era alcuna motivazione a sostegno del
riconoscimento della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il primo P!~ } i ricorso che deduce la nullità della notificazione al
difensore tenuto”V8ella contestuale dichiarazione dello stesso di non accettare le
notifiche si pone in
collegio,
contrasto con la consolidata giurisprudenza, condivisa dal
secondo cui la forma di notificazione prevista dall’art. 157, comma
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ottavo bis, cod. proc. pen. secondo cui le notificazioni all’imputato non detenuto
successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia,
deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il difensore
non dichiari
immediatamente all’autorità che procede di non accettare le notifiche per conto
del suo assistito. Tale dichiarazione deve logicamente precedere l’esecuzione di
ogni attività di notifica e non può essere ad essa contestuale (Cass. sez. 6, n.
19267 del 09/03/2006, Rv. 234499;
Rv.
Cass. sez. 3,
n. 41063 del 20/09/2007
237640). Tale interpretazione valorizza il legame fiduciario che lega
l’assistito al difensore prescelto, che è alla base della fungibilità della notifica
prevista dall’art.
157 comma ottavo bis cod. proc. pen., e che
consente la
semplificazione del sistema di comunicazione giudiziaria.
La scelta di derogare a tale fisiologica fungibilità non può essere estemporanea
e
rappresentata all’atto della singola notifica,
precedenza al fine di
ma deve essere effettuata
in
consentire la deroga sistematica al sistema ordinario di
notifica senza produrre rallentamenti della progressione processuale.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il collegio in
materia di
configurabilità del reato di riciclaggio
condivide la giurisprudenza
secondo cui non è necessario l’accertamento giudiziale del delitto presupposto,
né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia
raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle
operazion i compiute (Cass. sez. 5, n. 36940 del 21/05/2008 Rv. 241581; Cass.
sez. 2,
n. 546
del
07/01/2011, Rv. 249444; Cass. sez 6,
15/02/2013, Rv. 257206). Nel
caso
n. 28715 del
di specie i giudici di merito con
accertamento conforme nei due gradi di giudizio ritenevano certa la provenienza
delittuosa dei veicoli che presentavano i tipici segni di contraffazione che
caratterizzano
il
riciclaggio
delle
auto di
provenienza
illecita,
ovvero
la
sostituzione delle targhe e del numero di telaio.
1.3. Il motivo che lamenta
la violazione della regola di valutazione indicata
dall’art. 192 cod. proc. pen è anch’esso manifestamente
condivide la giurisprudenza
infondato. Il collegio
secondo cui esula dai poteri della Cassazione,
nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la
formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al
giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica
dell”‘iter” argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o
meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad
emettere la decisione (Cass. Sez. 6, 14.4.1998 n. 1354). Segnatamente Il vizio
di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a
censurare genericamente la
valutazione di colpevolezza, ma
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deve invece
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offerto dalla Corte di merito,
della
motivazione,
sia
sia esso identificabile come illogicità manifesta
esso
inquadrabile
come
carenza
od
omissione
argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli
argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle
componenti oggettive e soggettive del reato contestato.
E’
noto infatti che il perimetro della
giurisdizione di legittimità è limitato alla
rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi
specifici del percorso argomentativo, che
non
possono dilatare l’area di
competenza della Cassazione fino a comprendere la
compendio
indiziario. Le
essere rilevanti
discrasie logiche
devono, inoltre,
e
rivalutazione dell’interno
le carenze motivazionali per
avere la capacità di
essere decisive, ovvero
essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità
dimostrativa. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non
deve
dunque essere diretto a
censurare genericamente la
valutazione di
colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto
del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito,
sia esso
identificabile come illogicità manifesta della motivazione,
sia esso inquadrabile
come carenza od omissione argomentativa; quest’ultima
declinabile sia
nella
mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle
prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.
Nel caso di specie, come evidenziato in premessa,
il ricorrente
piuttosto che
rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava a offrire una interpretazione
degli elementi di prova raccolti
diversa da quella fatta
propria dalla Corte di
appello in contrasto palese con le indicate linee interpretative.
1.4. Infine si presenta inammissibile anche il motivo di ricorso che
deduce la
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illegittimità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La recidiva
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è stata ritenuta da entrambi i collegi territoriali e bilanciata in equivalenza con
le attenuanti generiche.
La Corte di appello rilevava come
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il numero e la specificità dei precedenti
avrebbero potuto, in ipotesi, inasprire il trattamento sanzionatorio inflitto con la
sentenza di in primo grado, che aveva limitato l’effetto sulla pena della recidiva
attraverso il bilanciamento con le attenuanti generiche. Tale
manifesta l’apprezzamento del disvalore della
recidiva,
argomentazione
che veniva ritenuta
idonea ad incidere concretamente sul giudizio di colpevolezza, in coerenza con
le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Consulta secondo cui la recidiva deve
essere “ritenuta” solo qualora si valuti che il nuovo episodio delittuoso sia
concretamente significativo in rapporto alla natura ed al tempo di commissione
dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri
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indicati dall’art. 133 cod. pen.
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sotto il profilo della “più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità
del reo” (Corte cast. sentenze nn. 192 2008 e 257 2007).
Gli argomenti offerti dalla Corte territoriale rispettano anche le indicazioni della
cassazione secondo cui incombe sul giudice uno specifico onere di motivazione
sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Cass. Sez. U, n.
5859
del 27/10/2011, dep 2012, Rv. 251690; Cass. Sez. 6,
n. 15244 del
27/02/2013, Rv. 256183).
2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso
consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in € 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle
spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 24 novembre
2015
Il Presidente
L’estensore
C)
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