Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48708 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48708 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RECCHIONE SANDRA
Data Udienza: 24/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAURO VINCENZO N. IL 27/10/1943
avverso la sentenza n. 1796/20 l O CORTE APPELLO di MILANO, del
26/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal

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Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ~ · (i:~
che ha concluso per .J 1 i~ ,..:h,: t.:
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Udito, per la parte civile, l’A vv
Uditi difensor Avv.

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RITENUTO IN FATTO

l.La Corte di appello di Milano confermava la condanna del Mauro alla pena di
anni 4 ed euro 2000 di multa per riciclaggio. Si contestava all’imputato di avere
impedito la

identificazione della provenienza delittuosa di

un autoveicolo

attraverso la sostituzione delle targhe e del numero di telaio.

2. Avverso

tale

sentenza

proponeva ricorso per cassazione il

difensore

dell’imputato che deduceva:
2.1. violazione dell’art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen.: nullità del decreto di
citazione a giudizio in appello e degli atti conseguenti; si deduceva che
malgrado il difensore avesse dichiarato di

non accettare la notificazione, il

decreto di citazione non veniva notificato all’imputato; la nullità dedotta veniva
eccepita all’udienza del 26 febbraio 2014;
2.2.

violazione di legge e vizio di motivazione. Si deduceva che non poteva

essere accertata la responsabilità in relazione al delitto di riciclaggio in assenza
di prova dell’esistenza del reato presupposto;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione.

Si deduceva la violazione delle

regole di valutazione che governano l’esercizio della

discrezionalità del giudice

nella valutazione della prova indiziaria, in particolare si rilevava che il verbale di
sequestro e l’intestazione del veicolo alla moglie dell’imputato erano dati neutri
rispetto all’accertamento di responsabilità, che risultava fondato essenzialmente
sulle dichiarazioni del De Cesare; gli elementi indiziari raccolti, nella prospettiva
del ricorrente, non erano gravi precisi e concordanti;
2.4. violazione di legge

e vizio

di motivazione in relazione al trattamento

sanzionatorio e, segnatamente in ordine al riconoscimento della recidiva.
2.4.1. Si deduceva
era contraddetto

che il giudizio di equivalenza delle attenuanti sulla recidiva

dalla

parte della sentenza

nella quale

si affermava che il

trattamento sanzionatorio non era “comprensivo” della recidiva;
2.4.2. si deduceva inoltre che non vi era alcuna motivazione a sostegno del
riconoscimento della recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO
l. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Il primo P!~ } i ricorso che deduce la nullità della notificazione al
difensore tenuto”V8ella contestuale dichiarazione dello stesso di non accettare le
notifiche si pone in
collegio,

contrasto con la consolidata giurisprudenza, condivisa dal

secondo cui la forma di notificazione prevista dall’art. 157, comma

2

ottavo bis, cod. proc. pen. secondo cui le notificazioni all’imputato non detenuto
successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia,
deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il difensore

non dichiari

immediatamente all’autorità che procede di non accettare le notifiche per conto
del suo assistito. Tale dichiarazione deve logicamente precedere l’esecuzione di
ogni attività di notifica e non può essere ad essa contestuale (Cass. sez. 6, n.

19267 del 09/03/2006, Rv. 234499;
Rv.

Cass. sez. 3,

n. 41063 del 20/09/2007

237640). Tale interpretazione valorizza il legame fiduciario che lega

l’assistito al difensore prescelto, che è alla base della fungibilità della notifica
prevista dall’art.

157 comma ottavo bis cod. proc. pen., e che

consente la

semplificazione del sistema di comunicazione giudiziaria.
La scelta di derogare a tale fisiologica fungibilità non può essere estemporanea
e

rappresentata all’atto della singola notifica,

precedenza al fine di

ma deve essere effettuata

in

consentire la deroga sistematica al sistema ordinario di

notifica senza produrre rallentamenti della progressione processuale.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il collegio in
materia di

configurabilità del reato di riciclaggio

condivide la giurisprudenza

secondo cui non è necessario l’accertamento giudiziale del delitto presupposto,
né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia
raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle
operazion i compiute (Cass. sez. 5, n. 36940 del 21/05/2008 Rv. 241581; Cass.
sez. 2,

n. 546

del

07/01/2011, Rv. 249444; Cass. sez 6,

15/02/2013, Rv. 257206). Nel

caso

n. 28715 del

di specie i giudici di merito con

accertamento conforme nei due gradi di giudizio ritenevano certa la provenienza
delittuosa dei veicoli che presentavano i tipici segni di contraffazione che
caratterizzano

il

riciclaggio

delle

auto di

provenienza

illecita,

ovvero

la

sostituzione delle targhe e del numero di telaio.
1.3. Il motivo che lamenta

la violazione della regola di valutazione indicata

dall’art. 192 cod. proc. pen è anch’esso manifestamente
condivide la giurisprudenza

infondato. Il collegio

secondo cui esula dai poteri della Cassazione,

nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la
formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al
giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica
dell”‘iter” argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o
meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad
emettere la decisione (Cass. Sez. 6, 14.4.1998 n. 1354). Segnatamente Il vizio
di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a
censurare genericamente la

valutazione di colpevolezza, ma

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deve invece

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offerto dalla Corte di merito,
della

motivazione,

sia

sia esso identificabile come illogicità manifesta

esso

inquadrabile

come

carenza

od

omissione

argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli
argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle
componenti oggettive e soggettive del reato contestato.
E’

noto infatti che il perimetro della

giurisdizione di legittimità è limitato alla

rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi
specifici del percorso argomentativo, che

non

possono dilatare l’area di

competenza della Cassazione fino a comprendere la
compendio

indiziario. Le

essere rilevanti

discrasie logiche

devono, inoltre,

e

rivalutazione dell’interno

le carenze motivazionali per

avere la capacità di

essere decisive, ovvero

essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità
dimostrativa. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non
deve

dunque essere diretto a

censurare genericamente la

valutazione di

colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto
del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito,

sia esso

identificabile come illogicità manifesta della motivazione,

sia esso inquadrabile

come carenza od omissione argomentativa; quest’ultima

declinabile sia

nella

mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle
prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.
Nel caso di specie, come evidenziato in premessa,

il ricorrente

piuttosto che

rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava a offrire una interpretazione
degli elementi di prova raccolti

diversa da quella fatta

propria dalla Corte di

appello in contrasto palese con le indicate linee interpretative.
1.4. Infine si presenta inammissibile anche il motivo di ricorso che

deduce la

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illegittimità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La recidiva

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è stata ritenuta da entrambi i collegi territoriali e bilanciata in equivalenza con
le attenuanti generiche.
La Corte di appello rilevava come

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il numero e la specificità dei precedenti

avrebbero potuto, in ipotesi, inasprire il trattamento sanzionatorio inflitto con la
sentenza di in primo grado, che aveva limitato l’effetto sulla pena della recidiva
attraverso il bilanciamento con le attenuanti generiche. Tale
manifesta l’apprezzamento del disvalore della

recidiva,

argomentazione

che veniva ritenuta

idonea ad incidere concretamente sul giudizio di colpevolezza, in coerenza con
le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Consulta secondo cui la recidiva deve
essere “ritenuta” solo qualora si valuti che il nuovo episodio delittuoso sia
concretamente significativo in rapporto alla natura ed al tempo di commissione
dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri

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indicati dall’art. 133 cod. pen.

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sotto il profilo della “più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità
del reo” (Corte cast. sentenze nn. 192 2008 e 257 2007).
Gli argomenti offerti dalla Corte territoriale rispettano anche le indicazioni della
cassazione secondo cui incombe sul giudice uno specifico onere di motivazione
sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Cass. Sez. U, n.
5859

del 27/10/2011, dep 2012, Rv. 251690; Cass. Sez. 6,

n. 15244 del

27/02/2013, Rv. 256183).

2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso

consegue, per il disposto dell’art.

616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in € 1000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

delle

spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 24 novembre

2015

Il Presidente

L’estensore

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