Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48704 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48704 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSSETTI GIUSEPPE N. IL 17/02/1978
avverso la sentenza n. 372/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del
06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 25/09/2013

131
Rossetti Giuseppe
Motivi della decisione
Il ricorso in epigrafe proposto dall’imputato avverso la sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. 309 del 1990
è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata

logico-giuridici: per escludere l’uso personale dell’attenuante invocata si fa riferimento al
dato assolutamente rilevante costituito dalla detenzione di ben 648 dosi, al
nascondimento frazionato, alla detenzione di una significativa somma di denaro pur in
assenza di redditi.
Si tratta di apprezzamento di merito non sindacabile nella presente sede di
legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P C? M
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.

Roma 25 settembre 2013

motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi

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