Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48700 del 28/10/2016

Penale Sent. Sez. 6 Num. 48700 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

sul ricorso proposto da:
A.A.

B.B.

C.C.

D.D.

Data Udienza: 28/10/2016

T.T.

avverso la sentenza del 20/10/2015 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere
EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del ENRICO DELEHAYE

che ha concluso per

19763/16
FATTO E DIRITTO
Con sentenza resa il 20.10.2015 la Corte di appello di Milano ha confermato la
decisione del Tribunale di Milano con la quale, all’esito di giudizio svoltosi con rito
ordinario, gli imputati generalizzati in epigrafe sono stati ritenuti colpevoli del reato
di concorso in interruzione di pubblico servizio per aver turbato la regolarità del trasporto
pubblico su strada in occasione di un corteo di protesta svoltosi a Milano il 10.10.2008.
L’imputato T.T. è stato ritenuto colpevole anche del reato di cui all’art. 703 c.p.
per l’accensione di un fumogeno indirizzato contro le forze di polizia.
Per mezzo del loro comune difensore tutti gli imputati hanno impugnato per

contraddittorietà della motivazione sulla confermata sussistenza del reato di cui all’art.
340 c.p.; violazione dei criteri disciplinanti il concorso di persone nel reato per la ribadita
responsabilità di ciascun imputato pur in assenza di specifici dati sulla loro identificazione
quali partecipi dell’iniziativa di protesta; irragionevole diniego della attenuante della
provocazione e immotivata severità della pena; illogico diniego della particolare tenuità
del fatto ex art. 131-bis c.p.
I ricorsi non appaiono ictu °cui/ affetti da cause di palese inammissibilità.
Tuttavia, rilevato che i due giudizi di merito non hanno fatto registrare sospensioni
del termine di cui all’art. 157 c.p., deve constatarsi che il reato contestato agli imputati
tutti e quello di cui all’art. 703 c.p. (additivamente attribuito al T.T.) risultano oggi
attinti da causa estintiva prescrizionale (maturata il 10.4.2016).
Ne discende l’obbligo, in questa sede, di immediata declaratoria di tale causa di
non punibilità (art. 129 comma 1 c.p.p.), non emergendo ex actis in termini di evidenza
la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più favorevole agli imputati per gli
effetti di cui all’art. 129 comma 2 c.p.p. In vero i dedotti motivi di censura, pur se in
ipotesi fossero fondati, condurrebbero a un annullamento della sentenza impugnata con
rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio destinato al ridetto sicuro esito
definitorio ex art. 157 c.p. e produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del
procedimento. Esito che negli effetti, merita aggiungere, è per i prevenuti più favorevole
dell’invocata causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. (cfr. Sez. 6, n. 11040 del
27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso il 28 ottobre 2016
Il consigliere estensore

Il Presi ente
Giacom Paoloni

cassazione la sentenza di appello. Con il cumulativo ricorso si deducono: illogicità e

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