Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48700 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48700 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da: _
BEYE GORA N. IL 03/10/1994
avverso la sentenza n. 16593/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 25/09/2013

à

Motivi della decisione
Beye Gora ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.i.p.
presso il Tribunale di Torino in data 10.01.2013, con la quale, ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti, in ordine alle
violazioni dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990 ed altro.
Con unico motivo, l’esponente deduce la mancanza di motivazione in
riferimento alla disposta confisca della somma pari ad C 309,40 in sequestro.

Si deve osservare, in riferimento alla disposta confisca della somma di
denaro in sequestro, che il corredo premiale di cui all’art. 445 cod. proc. pen., a
seguito delle modifiche introdotte con legge 12.06.2003 n. 134, non comprende
alcuna delle ipotesi di confisca, di cui all’art. 240 cod. pen.; e che la giurisprudenza
di legittimità ha chiarito, nel procedere alla ermeneusi dell’art. 445 cod. proc. pen.
a seguito delle modifiche introdotte dalla citata novella del 2003, che il giudicante
che provvede alla applicazione della predetta misura di sicurezza, deve esplicitare
le ragioni che fondano la relativa statuizione, evidenziando i presupposti della
disposta misura (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8440 del 24/01/2007,
dep. 28/02/2007, Rv. 236623).
Orbene, nel caso di specie, il giudice procedente ha assolto il richiamato
obbligo motivazionale, osservando che doveva essere ordinata la confisca della
somma di denaro in sequestro, trattandosi di profitto di reato. Ed invero, Beye è
stato tratto in arresto in flagranza di reato, in riferimento plurime cessioni di
cocaina, evenienza che il medesimo giudicante espressamente richiama nella
sentenza impugnata, laddove apprezza l’insussistenza delle condizioni per
procedere ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro
1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 25 settembre 2013.

Il ricorso è inammissibile.

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