Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4870 del 20/01/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 6 Num. 4870 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

SE>T6ZA

sul ricorso proposto da:
SANTAFEDE MARIO N. IL 05/03/1953
avverso la sentenza n. 47487/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 13/01/2014
sentita la relazione f a dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lett entite le
fusijkrPG Dott.

Data Udienza: 20/01/2015

35006/14 RG

1

ORDINANZA

CONSIDERATO IN FATTO
1.

Mario Santafede ha proposto personalmente, nella sua qualità di

condannato, ricorso straordinario avverso la sentenza 18014/14 deliberata da
questa Corte il 13.1.2014 e depositata il successivo 30 aprile. Assume sussistere
errore materiale o di fatto nella circostanza che la condizione di procedibilità

quali è stato condannato nel giudizio definito con la richiamata sentenza di
legittimità, si sarebbe realizzata solo il 15.12.2010, immediatamente prima della
deliberazione della sentenza di merito (che è del 20.12.2010), mentre l’intera
istruttoria dibattimentale si era svolta nella mancanza della condizione di
procedibilità. La Corte di cassazione sarebbe stata pertanto tratta in inganno dalla
sovrapposizione dei diversi momenti dell’emissione del mandato di arresto europeo
con la richiesta di estensione della precedente consegna (luglio 2009) e
dell’effettiva deliberazione di tale estensione da parte della competente autorità
giudiziaria spagnola, così finendo con il considerare legittima un’attività istruttoria
dibattimentale che tale non poteva essere giudicata. La decisività dell’errore
sarebbe da ricondurre appunto alla non utilizzabilità di tutta l’istruttoria
dibattimentale del primo grado.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il motivo è palesemente infondato e la conseguente inammissibilità del
ricorso va dichiarata d’ufficio, con ordinanza deliberata ai sensi della prima parte
del quarto comma dell’art. 625-bis c.p.p..
Il ricorrente afferma, in definitiva, che la Corte di cassazione avrebbe
erroneamente ignorato/travisato il fatto che la deliberazione di estensione
dell’estradizione, pertinente i reati per i quali è stato condannato nel giudizio
definito con la sentenza 18014/14, sarebbe stata deliberata dalla competente
autorità giudiziaria spagnola solo pochi giorni prima della deliberazione della
sentenza di primo grado e, quindi, dopo la conclusione dell’istruttoria dibattimentale
(che, nella prospettazione difensiva, non avrebbe potuto svolgersi per la mancanza
della condizione di procedibilità).
Così non è. La sentenza 18014/14, infatti, quando tratta la posizione
processuale del Santafede ed affronta la questione specifica della dedotta
improcedibilità (pagg. 3-4, 11 ultimi quattro paragrafi – 13 primo paragrafo),

relativa all’estensione della sua precedente estradizione, e pertinente i reati per i

35006/14 RG

2

innanzitutto si mostra perfettamente consapevole dei dati fattuali riproposti e
rievidenziati con l’odierno ricorso straordinario: dibattimento di primo grado
pendente già almeno dal 3.11.2008 (p. 11), sentenza del Tribunale deliberata il
22.12.2010 (p12), estensione dell’estradizione deliberata dall’autorità giudiziaria
spagnola il 15.12.2010 (pp. 4 e 12). In secondo luogo spiega che l’essere stata
accordata l’estensione dell’estradizione in momento che comunque precedeva la
deliberazione della sentenza di primo grado “rimuove ogni causa incidente sulla
procedibilità per i fatti per i quali è processo” (p. 12 e 13 primo periodo: dove

nazionale fino alla concreta deliberazione dell’estensione da parte dell’autorità
giudiziaria spagnola). Vi è pertanto stata una valutazione in diritto specifica sul
tema della ritualità della prima decisione in relazione alla regolarità del processo di
primo grado con riferimento alla problematica dell’estensione dell’estradizione.
Ogni censura alla decisione contenuta nella sentenza impugnata si risolve
quindi in doglianza di diritto e non in indicazione di errore materiale o di fatto,
atteso che tale valutazione è stata, appunto, adottata nella piena attestata
consapevolezza delle dinamiche e dei tempi di svolgimento del processo di primo
grado e del parallelo iter della procedura incidentale di estensione dell’estradizione
(mentre l’aspetto afferente la odierna sua condivisibilità o meno rimane estraneo
all’istituto ex art. 625-bis c.p.p.).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 16D0 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20.1.2015

espressamente è riportata anche la tesi difensiva della mancanza di giurisdizione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA