Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 487 del 25/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 487 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRISAFI SALVATORE GIUSEPPE N. IL 01/05/1942 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 8340/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Data Udienza: 25/10/2013
Crisalfi Salvatore, nella qualità di persona offesa dal reato, propone per il tramite del difensore,
ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione disposto dal gip del tribunale
di Roma del procedimento penale originato dalla denuncia di avvelenamento del cane.
Deduce in questa sede la mancanza e/o la careua della motivazione sul presupposto che non
sarebbero state prese in considerazione dal gip le argomentazioni svolte in sede di opposizione
all’archiviazione per risalire ai possibili autori del reato e che difetterebbe qualsiasi motivazione
sulle ragioni di tale omissione; nonché la erronea applicazione di legge ed il vizio di
motivazione avendo il gip omesso di accertare i fatti denunciati.
Successivamente il ricorrente ha fatto pervenire a memoria per opporsi all’assegnazione del
ricorso alla settima sezione penale contestando le ragioni delle inammissibilità del ricorso
sostenendo che la corte di cassazione avrebbe più volte ammesso la ricorribilità del decreto di
archiviazione e ribadisce le ragioni del ricorso.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non ricorribile e,
comunque, manifestamente infondato.
E’ granitica la giurisprudenza di legittimità nel sostenere, sulla scia di quanto inizialmente
affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24 del 09/06/1995 (Rv. 201381) che
l’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto
dell’art. 409 cod. proc. pen.; e tali limiti sussistono, quale che sia il procedimento a
conclusione del quale essa sia stata pronunciata. La citata norma, nel fare espresso e tassativo
richiamo ai casi di nullità previsti dall’art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., legittima il
ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di
esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l’intervento in camera di consiglio per
i procedimenti da svolgersi dinanzi al tribunale, ed il contraddittorio documentale per i
procedimenti di competenza del Pretore.
Peraltro nella specie il gip indica le ragioni per le quali ritiene ininfluenti le indagini proposte
dalla parte e, dunque, a ben vedere, ciò che viene censurato è proprio il merito della decisione
su cui la Corte nulla può sindacare.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ih. ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013