Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48699 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48699 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di AOSTA
c/:

GERARD FILIPPO, n. 16/0/1982 ad Aosta

ALLERA FRANCO, n. 12/07/1959 ad Aosta

avverso la ordinanza del tribunale del riesame di AOSTA in data 4/03/2015;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa P. Filippi, che ha chiesto annullarsi con rinvio l’impugnata
ordinanza;

Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 4/03/2015, depositata in pari data, il tribunale
del riesame di AOSTA, in accoglimento della richiesta di riesame presentato
nell’interesse di GERARD FILIPPO ed ALLERA FRANCO, revocava il provvedimento
emesse dal GIP del medesimo tribunale avente ad oggetto il sequestro

ordinando la restituzione del medesimo all’avente diritto ed ordinando al
conservatore dei registri immobiliari di provvedere alla trascrizione della revoca;
giova precisare, per migliore intelligibilità dei fatti, che si procede nei confronti
degli indagati ELTER GIORGIO, GERARD FILIPPO, GUICHARDAZ STEFANO e
BESENVAL CARLO (laddove, dagli atti trasmessi a questa Corte, non si evince il
ruolo dell’Altera, istante in sede di riesame unitamente al solo Gerard, non
risultando né nell’imputazione cautelare né nello stesso ricorso del P.M. il
nominativo dell’Altera) per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44, lett. c),
d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto, nelle rispettive qualità descritte
nell’imputazione cautelare, eseguivano una serie di opere edilizie tali da
determinare un’abusiva lottizzazione cartolare e materiale, in particolare
provvedendo alla realizzazione di 7 tettoie funzionati ad attività artigianali, con
relative infrastrutture, in totale difformità rispetto ai titoli abilitativi, opere che
determinavano una sostanziale modificazione dell’area in questione, effettuata
attraverso il frazionamento e la cessione dell’area in questione che operavano,
una modifica materiale dell’area in questione, area che veniva concessa ai titolari
delle attività artigianali, il tutto sulla base di un p.u.d. (piano urbanistico di
dettaglio) n. 3/2012 non sottoposto a V.A.S. e, in quanto tale illegittimo, in
violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, dell’art. 8, comma 1, L.R. Valle d’Aosta n.
12/2009 che impongono la sottoposizione a V.A.S. di tutti i piani e programmi in
materia di pianificazione ambientale, comprese le varianti sostanziali, dell’art.
48, commi 2 e 3, L.R. Valle d’Aosta n. 11/1998 nonché degli artt. 6, commi 2 e
3, e 12, comma 1, D. Lgs. n. 152 del 2006 (fatti contestati come commessi in
Cogne, fino all’agosto 2014).

2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di
AOSTA, impugnando la ordinanza predetta con cui deduce un unico motivo, di
seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173
disp. att. cod. proc. pen.

2

preventivo dell’immobile meglio descritto nel provvedimento impugnato,

2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), cod. proc. pen.,
in relazione all’art. 6, commi 2, 3 e 5, all’art. 8, comma 1, L.R. Valle d’Aosta n.
12/2009 e art. 7, d. Igs. n. 152 del 2006.
In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza, in quanto, sostiene il
ricorrente, il tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto che l’ali. B
della L.R. Vale d’Aosta n. 12/2009, richiamato dall’art. 6, della stessa legge,
impone la VAS solo nel caso di superficie superiore a 3 ha., esclude la necessità

laddove si consideri che detti interventi non inciderebbero significativamente
sull’assetto ambientale; detta esegesi, a giudizio del PM ricorrente, sarebbe
giuridicamente errata, in quanto l’interpretazione corretta di combinato disposto
dell’art. 6, co. 3 e dell’art. 12, co. 1

della predetta L.R. imporrebbe di ritenere

che le opere in questione avrebbero potuto essere realizzate solo previa
trasmissione di idoneo rapporto all’autorità competente al fine di valutare
l’impatto sull’ambiente; in particolare, si osserva in base all’art. 6, commi 2 e 3,
L.R. n. 12/2009 impone indefettibilmente la trasmissione all’autorità competente
di un rapporto relativo alle caratteristiche dei luoghi, che deve precedere ogni
atività di pianificazione, ben distinta dall’attività di realizzazione delle stesse,
peraltro indicate dall’ali. B alla L.R. e proprio detta trasmissione non è avvenuta
nel caso in esame; né, aggiunge il PM ricorrente, potrebbe condividersi
l’interpretazione del tribunale secondo cui in taluni casi l’attività di pianificazione
potrebbe essere eseguita senza il rispetto delle prescrizioni della richiamata
normativa regionale; poiché, infatti, la normativa ambientale rientra nella
competenza esclusiva dello Stato, le norme regionali devono rispettare i principi
della legge quadro, e, in tal senso, le disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 206
impongono per tutte le attività di pianificazione una VIA operata dall’autorità
competente; l’art. 7, commi 3, 4 e 5, d. Igs. n. 152 del 2006, richiede la previa
VAS nel caso di attività di pianificazione, riguardanti piccole aree, qualora tale
attività possa avere effetti significativi sull’ambiente, in quanto la determinazione
del tipo di incidenza sull’ambiente dell’attività di pianificazione richiede una
valutazione preventiva effettuata dall’autorità competente sulla base di
un’informazione puntuale e specifica; lo steso art. 8, co. 1, L.R. n. 12/2009
impone nel caso di approvazione di piani e programmi, la valutazione di tutti gli
effetti sull’ambente, valutazione da effettuarsi attraverso la struttura competente
di un rapporto preliminare comprendente una puntuale descrizione degli effetti
ricollegati all’approvazione del piano; conclusivamente, sia la normativa statale
che quella regionale non consentirebbero di svolgere attività di pianificazione

3

della predetta VAS per la realizzazione degli interventi edilizi in questione, anche

prescindendo da una previa VIA, effettuata dall’autorità competente sulla base di
tutti gli elementi disponibili.

4. Con memoria difensiva depositata in data 12/11/2015, la difesa di Gerard ed
Allera, deducendo in ordine all’impugnazione proposta dal PM ricorrente, ha in
sintesi rappresentato: a) che il p.u.d. oggetto di contestazione non presenta i
requisiti di cui all’art. 6, co. 1, L.R. n. 12/2009 per cui non è applicabile allo

VAS solo per i piani e programmi di cui al co. 1; b) che in relazione al p.u.d.
contestato, non avendo le caratteristiche di cui all’art. 6, co. 1, della predetta
L.R. non era necessaria alcuna previa verifica di assoggettabilità a VAS; c) che
con riferimento agli allegati A e B della predetta L.R., il p.u.d. in questione non
rientra nella casistica ivi riportata; d) che, proprio per la complessità della
materia, la Regione valdostana ha pubblicato sul proprio sito internet le linee
guida VIA – VAS di approfondimento normativo della L.R. n. 12/2009, in cui, a
proposito dell’art. 6 della citata L.R., si precisa che per l’assoggettamento a VAS
devono essere contemporaneamente presenti tutti i requisiti di cui al co. 1
dell’art. 6 mentre, in relazione al co. 2 dello stesso articolo, le stesse linee guida,
chiariscono che i p.u.d. sono soggetti alla verifica di assoggettabilità in quanto
riguardano la pianificazione urbanistica e riguardano ambiti territoriali contenuti,
solo nel caso in cui rappresentino anche quadro di riferimento per singoli
interventi da assoggettare a procedure di VIA, sicchè – precisano le linee guida i p.u.d. sono sottoposti alla predetta verifica mediante la procedura di cui al’art.
8 della L.R. citata solo laddove prevedono interventi progettuali di cui agli
allegati A e B della L.R. citata (sul punto, pertanto, corretta sarebbe la
valutazione operata dal tribunale del riesame); e) che la normativa regionale
rispetta quella statale, in particolare il disposto dell’art. 6, co. 3 d. Igs. n. 152 del
2006, sicchè il p.u.d. oggetto di contestazione non doveva essere preceduto da
VAS o dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in quanto non
presentava alcuna delle caratteristiche indicate al co. 2 dell’art. 6 del T.U.A.; f)
che, infine, non troverebbe applicazione nemmeno il co. 3 bis dell’art. 6 T.U.A.,
in quanto il p.u.d. non definisce il quadro di riferimento per l’autorizzazione sui
progetti, come precisato anche dal tribunale del riesame.

5. Con successiva memoria trasmessa a mezzo fax presso la cancelleria di
questa Corte in data 24/11/2015, la difesa degli indagati ha prodotto avviso del
p.d.c. n. 27/2015, rilasciato in data 23/11/2015 all’indagato Gerard Filippo,

4

stesso il co. 2 del medesimo articolo che richiede la preventiva sottoposizione a

quale legale rappresentante del Consorzio Operatori Turistici di Cogne, per
varianti a costruzione di tettoie in Cogne, località Rontzesan.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il ricorso è infondato.

l’esame del provvedimento impugnato e, segnatamente, della ragioni del
disposto sequestro; in particolare, come si legge nell’ordinanza ricorsa, il
sequestro era stato disposto perché il comune di Cogne, a seguito
all’acquisizione in proprietà dei terreni, ceduti dalla Regione, sulla base di un
accordo di collaborazione 25/11/2010 con il “Consorzio operatori turistici valle di
Cogne”, volto ad individuare l’area in esame ai fini della realizzazione di depositi
temporanei di materiale terroso o di disalveo da riutilizzare e di spazi per
favorire le attività artigianali, con delibera 3/2012 aveva approvato il p.u.d.
relativo alla zona in questione senza procedere a VAS, ritenuta invece necessaria
dal PM ricorrente in ragione dell’incidenza sul territorio e della modifica della
destinazione del suolo, con conseguente illegittimità del p.d.c. n. 17/2012
rilasciato al committente e presidente del Consorzio ai fini dei lavori di scavo e
spianamento, nonché del p.d.c. n. 14/2014 al medesimo rilasciato per la
realizzazione di tettoie in legno aventi funzione di deposito artigianale.

8.

La questione giuridica controversa, come chiarito dai giudici del riesame,

verte quindi sulla necessità o meno della VAS per la realizzazione dei predetti
interventi; il tribunale del riesame ha escluso, sotto il profilo del fumus, detta
necessità sulla base dei seguenti rilievi: a) non risultano allo stato elementi
oggettivi per ritenere che le opere in questione attengano ad uno dei settori
specifici individuati dalla lett. a) dell’art. 6 L.R. n. 12/2009, né che sia
configurabile la realizzazione dei progetti elencati negli allegati A e B; b) per lo
sviluppo di zona industriali e produttive è ben vero che l’art. 7 dell’ali. B fa
riferimento ad una serie di requisiti dimensionali (superficie interessata superiore
a 3 ha.; strade con lunghezza superiore ad 1 km. o comunque di lunghezza
compresa tra 500 mt. e 2 km.; volume complessivo degli edifici superiore a
10.000 mc.), requisiti tuttavia non riscontrabili nel caso di specie; c) non risulta
che possano ravvisarsi effetti negativi significativi sull’ambiente ex art. 6, co. 2,
con riferimento all’uso di piccole aree a livello locale o per le modifiche minori dei
piani o programmi, atteso che, ferma restando la non ravvisabilità degli elementi
5

7. Al fine di meglio comprendere la questione giuridica, si impone peraltro

di cui sopra, non è configurabile nemmeno l’ipotesi che le opere in questione
costituiscano il quadro di riferimento per singoli interventi da assoggettare alle
procedure di VIA, circostanza invece rilevante in base alle linee guida elaborate
con riferimento alla predetta normativa regionale ed allegate all’istanza di
riesame; d) attesa la necessità degli specifici elementi ai fini dell’assoggettabilità
a VAS, non può quindi ritenersi sufficiente il riferimento in sequestro ad una
“incidenza sostanziale sul territorio” ed alla “modifica della destinazione del

corrispondenti alle previsioni normative analiticamente dettate in materia.

9. A fronte di tale apparato argomentativo, il PM ricorrente oppone, come
illustrato in precedenza, un’esegesi normativa erronea in quanto priva di
riscontro nella disciplina applicabile.
Ed invero, al fine di rilevare l’infondatezza dell’impugnazione, è sufficiente
svolgere i seguenti rilievi, richiamando la normativa applicabile.

9.1. Anzitutto, l’art. 6 del d. Igs. n. 152 del 2006, sotto la rubrica “Oggetto della
disciplina”, prevede che “La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i
programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio
culturale” (co .1); che “Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata
una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la
valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei
rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di
riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o
comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del
presente decreto; b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle
finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna
selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni” (co.2); che “Per i piani e i programmi di cui al comma
2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori
dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è
necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti
significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto
6

suolo”, in considerazione dell’esigenza di ancorare tali valutazioni a dati oggettivi

conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento”
(co. 3); che, infine, “L’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che
definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano
impatti significativi sull’ambiente” (co. 3-bis).

9.2. In secondo luogo, l’art. 6 della L.R. Valle d’Aosta 26 maggio 2009, n. 12

d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione
delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull’ambiente, e 2011/92/UE, concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per
l’attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e
modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari.
Legge comunitaria 2009), pubblicata nel B.U. Valle d’Aosta 30 giugno 2009, n.
26, sotto la rubrica “Ambito di applicazione della VAS”, prevede che “Sono
soggetti a VAS i seguenti piani e programmi che possono avere effetti
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale: a) elaborati per la
valutazione e la gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della caccia e della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale e urbanistica, ivi comprese le varianti sostanziali aventi
carattere generale al piano regolatore generale comunale urbanistico e
paesaggistico (PRG), o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di
riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o
comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati A e B; b) per i quali,
in considerazione dei possibili effetti sulle finalità di conservazione dei siti
designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli
selvatici (ZPS) e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la
protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica (SIC), si
ritiene necessaria la valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n.
8/2007” (co. 1); che “Per i piani e i programmi di cui al comma 1 che
determinano l’uso di piccole aree a livello locale nonché per le modifiche minori
dei piani e programmi di cui al medesimo comma, la VAS è necessaria qualora la
struttura competente valuti che possano comunque avere effetti negativi
significativi sull’ambiente” (co. 2); che, infine, “La struttura competente valuta
se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 1, che definiscono il

7

(Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle

quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, possono avere effetti
negativi significativi sull’ambiente” (co. 3).

9.3. L’Allegato B alla predetta L.R. relativo ai “Progetti sottoposti alla verifica di
assoggettabilità (articoli 6, 15 e 17 della L.R. n. 12/2009)”,

come sostituito

dall’art. 72, comma 2, L.R. Valle d’Aosta 25 maggio 2015, n. 13, al punto 7
(Progetti di infrastrutture), richiama, anzitutto, alla lett. a) i “progetti di sviluppo

di riassetto o sviluppo all’interno di aree urbane esistenti, con una superficie
interessata superiore ai 3 ettari nonché progetti di costruzione di centri
commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59)”; in secondo luogo, alla lett. g) le “strade

extraurbane secondarie; altre strade, piste poderali ed interpoderali,
soggette a un allargamento della carreggiata carrabile,

con lunghezza

superiore ad 1 kilometro, strade, piste poderali ed interpoderali di nuova
realizzazione, con lunghezza compresa fra 500 metri e 2 kilometri, nonché
piste di cantiere, di natura temporanea, di lunghezza superiore a 500 metri”;
in terzo luogo, alla lett. k) gli “edifici di qualsiasi destinazione con volume
complessivo superiore a 10.000 metri cubi”.

9.4. Le linee guida elaborate dalla Regione Autonoma della Valle d’Aosta e
relative all’applicazione della L.R. n. 12 del 2009, con riferimento all’art. 6,
chiariscono che i piani/programmi (P/P) da sottoporre a VAS sono gli
strumenti di governo del territorio le cui prescrizioni hanno effetti significativi
sull’ambiente e sul patrimonio culturale (e, per chiarire il concetto di “effetti
significativi” rinviano all’allegato C della legge regionale che riprende
l’allegato II della Direttiva 2001/42/CE). Sono quindi elencati due gruppi di
P/P per i quali, in virtù dei possibili effetti significativi sull’ambiente e sul
patrimonio culturale, è necessario attivare una procedura di VAS. Nel primo
gruppo, sono elencati P/P che per essere sottoposti a procedura di VAS
devono presentare contemporaneamente due requisiti: a) devono riguardare
i settori elencati (es. agricolo, energetico, gestione rifiuti, ecc.); b) devono
rappresentare il quadro di riferimento per i singoli progetti che ricadono nella
normativa VIA (in quanto previsti dagli Allegati A o B della normativa, e
quindi sottoposti a livello progettuale a procedure di VIA o di verifica a VIA).

8

di zone industriali o produttive, di aree urbane, nuove o in estensione, e progetti

Nel secondo questo gruppo rientrano i P/P per i quali è necessario attivare una
valutazione di incidenza, in quanto aventi effetti su SIC o ZPS (in questo caso le
norme di riferimento sono la Direttiva 92/43/CE e il decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357). Per i suddetti P/P, a prescindere dal
settore trattato o dal fatto che prevedano interventi progettuali specifici o meno,
nel momento in cui risulta necessaria la procedura di valutazione di incidenza, ne
deriva anche la necessità di procedura di VAS.

del 2009, le linee guida chiariscono che il predetto comma di fatto introduce il
concetto di procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. I P/P che presentano
le caratteristiche e i requisiti di cui al comma 1, ma che riguardano ambiti
territoriali contenuti (quindi non a scala regionale, ma locale), e le modifiche
minori dei P/P già approvati, sono sottoposti a VAS solo previa valutazione da
parte della Struttura competente. La suddetta valutazione avviene tramite la
procedura di verifica di assoggettabilità (prevista dal successivo articolo 8).
Sul punto, le linee guida chiariscono che un esempio ricorrente di P/P che rientra
nel suddetto comma 2, e che come tale è soggetto a procedura di verifica di
assoggettabilità, è rappresentato dai PUD (Piani Urbanistici di Dettaglio). Si
sottolinea che i PUD sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità (in
quanto riguardano la pianificazione urbanistica e riguardano ambiti territoriali
contenuti) solo nel caso in cui rappresentino anche quadro di riferimento per
singoli interventi da assoggettare alle procedure di VIA. Pertanto si ribadisce,
nelle linee guida, che i PUD sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS
mediante la procedura prevista dall’articolo 8, solo laddove prevedono interventi
progettuali di cui agli Allegati A e 8 della legge regionale 12/09

(es. nuove

volumetrie che singolarmente o nell’insieme superano 10.000 mc., nuove
viabilità superiori a 500 mt., ecc.). Laddove il PUD necessita di valutazione di
incidenza in quanto interferisce con un’area SIC o ZPS, invece, automaticamente
è necessaria la verifica di assoggettabilità (a prescindere dal tipo di intervento).

9.5. E’ evidente che, non necessitando il predetto p.u.d. di valutazione di
incidenza non interferendo con un’area SIC o ZPS, il p.u.d. di cui si discute
sarebbe stato assoggettabile a procedura di verifica di assoggettabilità solo nel
caso in cui avesse rappresentato anche quadro di riferimento per singoli progetti
da assoggettare alle procedure di VIA (in quanto previsti dagli Allegati A o B
della normativa, e quindi sottoposti a livello progettuale a procedure di VIA o di
verifica a VIA), circostanza esclusa dall’ordinanza impugnata, che correttamente
ha escluso che il generico riferimento operato nel provvedimento di sequestro
9

Procedendo ad esaminare il disposto del co. 2 dell’art. 6 della predetta L.R. n. 12

alla “incidenza sostanziale sul territorio” ed alla “modifica della destinazione del
suolo” degli interventi eseguiti, fosse sufficiente a giustificare l’assoggettamento
alle procedura di verifica di assoggettabilità, in quanto affermazione
sostanzialmente disancorata dai predetti dati normativi.

9.6.

Nessun dubbio, peraltro, che la normativa regionale valdostana sia

compatibile con quella nazionale dettata dal d. Igs. n. 152 del 2006

contestazione alcuna delle caratteristiche indicate al co. 2 dell’art. 6 (che, si
ricorda, impone la VAS per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per
la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei
rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di
riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o
comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del
presente decreto; b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle
finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna
selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni).

9.7. Né, infine, come correttamente evidenziato dal tribunale del riesame
nell’impugnata ordinanza, trova applicazione nel caso di specie il co. 3-bis
dell’art. 6, d. Igs. n. 152 del 2006 (secondo cui “L’autorità competente valuta,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da
quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per
l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente”),

in

quanto il p.u.d. in esame – come evidenziato al § 9.5. – non definisce il quadro
di riferimento per l’autorizzazione dei progetti.

10. Il ricorso dev’essere, conclusivamente, rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso del P.M.
10

(segnatamente del richiamato art. 6) non presentando il p.u.d. oggetto di

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 25 novembre 2015

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