Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48698 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48698 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORALLO ANGELO, nato a Ragusa il 17.9.2015

avverso l’ ordinanza del 6.8.2015 del Tribunale del riesame di Ragusa
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. Pasquale Fimiani, che ha
concluso chiedendo Iliannullamento con rinvio;
udito per l’imputato l’avv. Enrico Platania, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento dei motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ragusa, con ordinanza del 6.8.2015, rigettava l’appello
proposto nell’interesse di Corallo Angelo, indagato per il reato di favoreggiamento
della prostituzione di cui all’art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75, avverso
l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dei predetto Tribunale, con la
quale veniva disattesa l’istanza di revoca del sequestro preventivo avente ad
oggetto l’immobile sito in Ragusa alla via F. Schininà n 62, concesso in locazione

Data Udienza: 18/11/2015

dal Corallo a Zorrilla Hidalgo Manuela Estefanie, la quale svolgeva nel predetto
appartamento attività di prostituzione.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Corallo Angelo,
a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo il motivo di seguito enunciato
nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173
comma 1, disp. att. cod. proc. pen:
Violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. relativamente alla sussistenza del

fumus boni iuris

del delitto di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione

Il ricorrente deduce che nella verifica dei presupposti per l’emanazione del
sequestro preventivo di cui all’art. 321 comma 1 cod. proc. pen. deve tenersi conto
in maniera puntuale e coerente delle concrete risultanze istruttorie e dell’effettiva
situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti.
Argomenta che nella specie, il Tribunale del riesame di Ragusa errava
nell’applicazione della legge penale, in quanto riteneva sussistente il

fumus del

delitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all’art. 3 n.8
legge n. 75/58, basando la relativa motivazione su congetture ed ipotesi, tutte
smentite dagli atti processuali, che evidenziavano, invece, come il ricorrente
avesse locato il bene immobile in sequestro con un canone congruo ed in linea con
i prezzi di mercato e che non lucrasse alcun profitto ulteriore.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso con annullamento
dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va, preliminarmente, ricordato che questa Corte non ha alcun accesso agli
atti del procedimento, cosicché, anche ai fini della ricostruzione della vicenda
processuale, deve necessariamente basarsi sui soli contenuti del ricorso e del
provvedimento impugnato.
Ciò comporta che, nel caso di specie, non è possibile prendere cognizione della
imputazione posta a sostegno della misura cautelare, potendosi, tuttavia, ricavare
dal provvedimento impugnato e dalla motivazione esposta dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto
dell’istanza di revoca del sequestro preventivo, che Corallo Angelo è indagato per
il reato di favoreggiamento della prostituzione di cui all’art. 3 n. 8 legge n. 75/58
per aver consentito che immobile di sua proprietà venisse utilizzato per l’esercizio
di attività di prostituzione e che il provvedimento impositivo della cautela reale è
stato disposto sul presupposto del fumus di tale reato.

2

di cui all’art. 3 n. 8 della legge n. 75/58.

Il Tribunale nell’ordinanza impugnata ha, poi, ritenuto di configurare nei fatti
contestati, in via alternativa, anche il diverso reato di sfruttamento della
prostituzione, rilevando il fumus di tale fattispecie in relazione ai vantaggi
economici che l’indagato avrebbe tratto dall’attività di prostituzione.
2.Va, poi, rilevato che avverso il provvedimento impositivo del sequestro
preventivo l’indagato non risulta aver proposto istanza di riesame ex 322 cod.
proc. pen.
Va ricordato, a tal proposito, che la mancata proposizione della richiesta di

“implicito” e, pertanto, non preclude la richiesta di revoca della stessa per
mancanza originaria delle condizioni di applicabilità, anche in assenza di fatti
sopravvenuti, sicchè avverso il diniego della revoca è ammissibile la proposizione
di appello (Sezioni Unite N. 29952 del 2004Rv. 228117 Sez.3, Sentenza n.
23641, dep. 31/05/2013, Rv.256155, N. 17201 del 2012Rv. 252817).
3.Ciò premesso, va rilevato che il motivo di ricorso è incentrato sulla
insussistenza del fumus del reato.
Va ribadito che se è vero che, in sede di riesame dei provvedimenti che
dispongono misure cautelari reali, al giudice sono preclusi sia l’accertamento del
merito dell’azione penale sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, è
pure vero che il Tribunale del riesame, per espletare il ruolo di garanzia che la
legge gli demanda, nel verificare i presupposti per l’adozione di una misura
cautelare reale, non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato,
ma deve valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e
quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le
confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla
configurabilità e sulla sussistenza del “fumus” del reato contestato (cfr., ex
plurimis, Sez. 1^, 9 dicembre 2003, n. 1885/04, Cantoni, m. 227.498; Sez. 3^,
16.3.2006 n. 17751; Sez. 2^, 23 marzo 2006, Cappello, m. 234197; Sez. 3^,
8.11.2006, Pulcini; Sez. 3^, 9 gennaio 2007, Sgadari; Sez. 4^, 29.1.2007, 10979,
Veronese, m. 236193; Sez. 5^, 15.7.2008, n. 37695, Cecchi, m. 241632; Sez.
1^, 11.5.2007, n. 21736, Citarella, m. 236474; Sez. 4^, 21.5.2008, n. 23944, Di
Fulvio, m. 240521; Sez. 2^, 2.10.2008, n. 2808/09, Bedino, m. 242650, Sez.
3,Sentenzan.18532, dep.17/0512010, Rv. 247103,Sez.3, Sentenza n.26197
dep.09/07/2010, Rv.247694, Sez.3,Sentenza n 27715 del 20/05/2010, dep.
16/07/2010, Rv.248134, Sez.4, Sentenza n. 15448 del 14/03/2012,
dep.20/04/2012, Rv.253508, Sez.5, Sentenza n. 28515 del
21/05/2014,dep.02/07/2014, Rv.260921).
Nel sequestro preventivo la verifica del giudice del riesame, ancorché non
debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, deve, infatti,

3

riesame avverso la misura cautelare reale non determina alcun giudicato cautelare

accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato;
pertanto, ai fini dell’individuazione del fumus commissi delicti, non è sufficiente la
mera “postulazione” dell’esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in
quanto il giudice del riesame nella motivazione dell’ordinanza deve rappresentare
in modo puntuale e coerente le concrete risultanze processuali e la situazione
emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare la congruenza dell’ipotesi
di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale
sottoposta al suo esame.

prostituzione.
Secondo l’orientamento interpretativo da tempo affermato e prevalente, non
è ravvisabile il favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi conceda in
locazione, a prezzo di mercato (mentre qualora il canone sia superiore potrebbe
ipotizzarsi lo sfruttamento), un appartamento ad una prostituta, anche se sia
consapevole che la locataria vi eserciterà la prostituzione (Sez. 3, 6.5.1971, n.
999, Campo, m. 119000; Sez. 3, 5.3.1984, n. 4996, Siclari, m. 164513; Sez. 3,
3.5.1991, n. 6400, Tebaldi, m. 188540; Sez. 3, 19.5.1999, n. 8600, Campanella,
m. 214228).
Questo orientamento, che qui deve essere ribadito, è stato da ultimo
riaffermato, tra l’altro, anche da Sez. 3, 12.1.2012, n. 7076, Moscoloni, m.
252099; Sez. 3, 22.5.2012, n. 36595, T., m. 253390; Sez. 3, 11.12.2012, n. 3088
del 2013, Nannetti).
Deve pertanto essere qui confermato il principio che non è ravvisabile il
favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi concede in locazione a prezzo
di mercato un appartamento ad una prostituta, anche se sia consapevole che la
conduttrice vi eserciterà la prostituzione.
La locazione di un appartamento ad una prostituta anche per svolgervi
l’attività potrebbe eventualmente integrare il favoreggiamento esclusivamente
qualora, oltre al godimento dell’immobile, vengano dal locatario fornite ulteriori
specifiche prestazioni o attività che esulino dall’ambito del contratto di locazione
ed in concreto agevolino l’esercizio della prostituzione, come nei casi, esaminati
dalla giurisprudenza, del locatario che si incarichi delle inserzioni pubblicitarie, o
fornisca profilattici, o aiuti a ricevere i clienti, e così via.
Nella specie, non è stato nemmeno prospettato che l’indagato abbia in
concreto fornito prestazioni ed attività ulteriori rispetto a quella della semplice
concessione in godimento dell’appartamento.
La locazione ad una prostituta di un appartamento anche per svolgervi
l’attività potrebbe invece integrare il diverso reato di sfruttamento della
prostituzione- come configurato in via alternativa nell’ordinanza impugnata 4

Nella specie non sussiste il fumus del reato di favoreggiamento della

qualora vi sia la prova che il locatore, attraverso la riscossione di un canone
sicuramente esagerato e sproporzionato rispetto a quelli di mercato, tragga un
ingiusto vantaggio economico dalla prostituzione altrui.
Nella specie, non risulta questa sproporzione, anzi, sul punto specifico,
nell’ordinanza impugnata si fa riferimento alle sommarie informazioni rese dalla
Zorrilla, che riferisce, invece, di un canone di locazione di euro 200,00, in linea
con i prezzi di mercato.
4. Di conseguenza, devono essere annullati senza rinvio l’ordinanza

di Ragusa il 26.6.2015.
Va quindi ordinata la restituzione dell’immobile all’avente diritto.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro
preventivo del Gip del tribunale di Ragusa del 26.6.2015 e ordina restituirsi quanto
in sequestro all’avente diritto.
Così deciso, 18.11.2015

impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del tribunale

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