Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48697 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48697 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLMAYER MARIO N. IL 30/08/1982
avverso la sentenza n. 15889/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 25/09/2013

Fatto e diritto

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3,
c.p.p., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le
parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’articolo 129 c.p.p.. Tale motivazione,
avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti,
appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per
tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass.
S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre
1995, Serafino; Cass. S.U. 25 novembre 1998, Messina).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara
inammissibile
il
ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e
della somma d euro 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre
2013

Colmayer Mario, imputato in ordine al reato di cui agli
articoli 110,81 c.p.,73 commi 1 e 6 d.PR.309/90, con la
recidiva infraquinquennale, ricorre per cassazione
contro la sentenza di applicazione concordata della pena
in epigrafe indicata, deducendo vizi della medesima in
relazione alla mancata concessione della circostanza
attenuante di cui al comma quinto dell’art.73 d.PR.309/90
e alla eccessività della pena irrogata.

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