Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48696 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48696 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VENDITTO ROSARIA N. IL 03/05/1969
avverso la sentenza n. 11731/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 25/09/2013

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Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Venditto Rosaria in ordine al reato di cui
agli articoli 110,81 cpv c.p. e 73 d.PR.309/90, con la
recidiva specifica e reiterata, ha proposto ricorso in
cassazione la sopra indicata imputata censurandola per

in relazione al trattamento sanzionatorio ritenuto
eccessivo.
Il ricorso è inammissibile,

ex articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Si rileva innanzitto che già l’appello era stato proposto
limitatamente al trattamento sanzionatorio e quindi la
sentenza impugnata è passata in giudicato in punto di
responsabilità.
Quanto

alle

doglianze

concernenti

il

trattamento

sanzionatorio proposte in ricorso, si rileva che la
decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo
motivazionale, anche per quanto concerne la dosimetria
della pena. E appena il caso di considerare che in tema di
valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della
pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti
punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo
ammette la c.d. motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22
settembre 2003 n.227142) o con formule sintetiche (tipo
“si ritiene congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998,
Rv.211583), ma afferma anche che le statuizioni relative
al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed
attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui
all’art.133 c.p., sono censurabili in cassazione solo

t

quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamenti
illogico (Cass., sez.3, 16 giugno 2004 n.26908,
Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non
sussiste nel caso di specie, avendo la Corte di appello di
Napoli chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto
di rideterminare la pena inflitta alla odierna ricorrente,
riducendola congruamente previa esclusione della

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P

Q

M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 25 settembre 2013

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continuazione e della contestata recidiva.

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