Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48696 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48696 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OPPEDISANO ANTONIO ROCCO N. IL 16/02/1978
avverso l’ordinanza n. 107/2012 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 31/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
le sentite le conclusioni del PG Dott. r_ go.S2, ,uQs2-0
42.10k.c,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/11/2015

4

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 31/5/2012 ha respinto
l’appello presentato, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., nell’interesse di
Antonio Rocco OPPEDISANO

avverso l’ordinanza con la quale, in data

rigettato l’istanza diretta ad ottenere la revoca della custodia cautelare in carcere
applicata al predetto in quanto gravemente indiziato per i reati dì cui agli artt.
110, 81 cod. pen., 73, 74, comma 2, 80 comma 2 d.P.R. 309\70.

2. Avverso tale pronuncia il predetto propone personalmente ricorso per
cassazione, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in
relazione alla sussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione della misura
cautelare personale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. lI ricorso è inammissibile perché tardivo.
Il fascicolo dell’impugnazione risulta pervenuto a questa Corte, come risulta
dalla stampa sulla copertina, soltanto in data 16/9/2015.
Il ricorso in atti risulta privo di data e reca la sola firma del ricorrente, priva
di autentica, in quanto, pur recando, subito dopo, la dicitura «è

autentica»,

manca di ogni ulteriore annotazione.
Dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo si rinviene un elenco, recante la
numerazione «123» e diretto all’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Cosenza, con
l’intestazione «Elenco degli atti che si trasmettono per la notifica per i quali è
dovuto il pagamento delle indennità di trasferta in misura forfettaria ai sensi
della legge 3/6/1980 n. 249 – circolare del 9/7/1980» recante il numero di R.G.
del provvedimento del Tribunale, il nominativo del ricorrente quale destinatario e,
nello spazio relativo alla residenza, la dicitura «det. Cosenza».
L’elenco reca, in calce, un timbro con la data del 5 giugno 2012 ed una sigla.
Si rinviene anche altra copia del ricorso recante, prima dell’intestazione, la
scritta a penna, priva di timbri o sottoscrizioni,
numero di paginazione «124»
1

«pervenuto 6/6/2012» ed il

6/7/2011, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva

All’interno della copertina del fascicolo del Tribunale, nello spazio riservato
all’indice degli atti, vi è il riferimento al ricorso, con indicazione delle pagine 124135. In particolare, nello spazio con la dicitura prestampata «Motivo ricorso per
Cassazione», è aggiunta a penna, subito dopo, la frase «del 6/6/12». /l numero
del mese, tuttavia, risulta visibilmente corretto e, sotto la cifra «6» può leggersi
ancora il numero 7, corrispondente, quindi, al mese di luglio (l’indice reca, in
calce, la data del 14/9/2015, un timbro ed una sigla).

Manca, conseguentemente, ogni elemento certo comprovante la

tempestività del ricorso, il quale, peraltro, reca anche riferimenti errati
all’ordinanza impugnata, corrispondendo la data della decisione e quella del
deposito ed il numero del procedimento penale, ma non quello del registro del
Tribunale, essendo indicato il n. 682/P/11 RTL in luogo del numero 107/P12 RTL
riportato nell’ordinanza.

3. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa
al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’articolo 94,
comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in data 10.11.2015

2.

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