Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48693 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48693 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BALLOMA GENTIAN N. IL 21/11/1974
avverso l’ordinanza n. 739/2015 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
19/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
e/sentite le conclusioni del PG Dott. ‘T-

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 19/6/2015 ha respinto l’appello
proposto avverso l’ordinanza emessa in data 13/5/2015 dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di quella città nei confronti di

Gentian

cautelare della custodia in carcere ai sensi dell’art. 297, comma 3 cod. proc. pen.,
misura in corso dal 10/2/2015 in relazione ai delitti di associazione per delinquere
(capo A) e sfruttamento della prostituzione (capi B, C, D, G).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il
proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 297 cod. proc.
pen., rappresentando di essere stato tratto in arresto il 10/9/2014 per il reato di
cui all’art. 73 d.P.R. 309\90 nell’ambito di altro procedimento penale in carico al
medesimo Pubblico Ministero che aveva in assegnazione il diverso procedimento
nel corso del quale era stata emessa l’ordinanza oggetto di impugnazione e
rilevando che, nell’informativa conclusiva del secondo procedimènto (del
4/9/2014), erano già presenti – e dunque posti a conoscenza dell’autorità
giudiziaria procedente – i gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento della
misura custodiale.
Aggiunge che il Tribunale, pur ritenendo il ragionamento difensivo
astrattamente corretto, aveva tuttavia escluso la retrodatazione sul presupposto
che il reato di cui al capo A dell’incolpazione aveva natura di reato permanente,
mentre quello contestato al capo G era un reato abituale e che, in entrambi i
casi, le condotte illecite erano state poste in essere anche successivamente
all’arresto, cosicché i reati suddetti non potevano ritenersi integralmente
commessi anteriormente all’emissione della prima ordinanza applicativa della
custodia cautelare in carcere.
Deduce, poi, che, riguardo ai residui reati di cui ai capi B, C e D, il Tribunale
avrebbe rilevato che gli stessi erano stati effettivamente consumati
anteriormente, ma che difettava, in capo all’appellante, un interesse concreto ed
attuale alla declaratoria parziale di inefficacia, cadendo, tuttavia, in errore, non
avendo considerato la sopravvenuta scadenza dei termini di fase per i reati di cui

BALLOMA e concernente la richiesta di declaratoria dell’inefficacia della misura

ai capi A e G cosicché, all’atto della pronuncia dell’ordinanza impugnata, l’unico
titolo detentivo efficace era quello relativo ai reati ascritti ai capi B, C e D, con
conseguente sussistenza in un interesse concreto alla declaratoria di perdita di
efficacia anche parziale della misura.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Risulta dal ricorso e dal provvedimento impugnato che, mentre erano in
corso le indagini per i reati di prostituzione, veniva aperto altro procedimento
concernente reati relativi agli stupefacenti, nell’ambito del quale il ricorrente
veniva attinto da una prima ordinanza di custodia cautelare dopo essere stato
colto in possesso di un quantitativo di droga e che veniva definito con
applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Le ulteriori indagini espletate nell’ambito del primo procedimento penale
portavano, poi, all’emissione di una seconda ordinanza custodíale.
Il Tribunale, evidenziando dati fattuali ritenuti significativi, ha rilevato che,
riguardo alle violazioni contestate ai capi A e G (reato permanente il primo ed
abituale il secondo), si trattava di fatti non integralmente commessi
anteriormente all’emissione della prima ordinanza applicativa della custodia in
carcere per reati concernenti gli stupefacenti, in riferimento alla quale si era
richiesta la retrodatazione dell’efficacia della seconda misura applicata per i fatti
di prostituzione.

2. Ciò posto, i giudici dell’appello hanno anche escluso la sussistenza di un
residuo interesse dell’appellante alla declaratoria di inefficacia del titolo
custodiale relativamente ad altri fatti, rubricati ai capi B, C e D ed effettivamente
commessi anteriormente.
Osserva tuttavia il ricorrente che tale interesse, al contrario, era sussistente,
per il fatto che, nelle more, erano decorsi i termini di fase per i reati di cui al capi
A e G della rubrica tanto che, con ordinanza del 26/5/2015, il G.I.P. aveva
dichiarato la perdita di efficacia per il reato di cui al capo A, mentre per il reato di
cui al capo G analogo provvedimento era stato emesso in data 1/7/2015.
La circostanza risulta confermata, in assenza di altri elementi nella
disponibilità di questa Corte, dalla certificazione del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria in atti.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

Detti termini, secondo il ricorrente, erano autonomamente scaduti il
10/5/2015, data in cui erano decorsi i termini di cui all’art. 303, comma 1, lett. a)
cod. proc. pen.

3. Ciò posto, osserva il Collegio che tale evenienza, autonomamente
verificabile dal Tribunale sulla scorta degli atti nella sua disponibilità,
rappresentava un dato certamente indicativo della sussistenza di un interesse
attuale e concreto dell’appellante ad una pronuncia da parte del giudice

4. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio
al Tribunale di Torino per nuovo esame della vicenda sulla base delle evenienze
sopra indicate.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino, Sezione per il
riesame.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa
al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’articolo 94,
comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso data 10.11.2015

dell’appello che, in effetti, è mancata.

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