Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48691 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48691 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MEDDA MIRKO N. IL 22/05/1978
avverso l’ordinanza n. 589/2014 TRIBUNALE di CAGLIARI, del
09/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
lette/s2lite le conclusioni del PG 13,e.t.0
covle

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/05/2015

Ritenuto in fatto e diritto

Medda Mirko ha proposto personalmente ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza emessa in data
43%. fR1 (5 V et qx,F,
9.7.2014 dal4a-.Gegte-Eli-AppePe di Cagliari in funzione di giudice dell’esecuzione con la quale è stata
dichiarata inammissibile l’istanza proposta dal predetto al fine di ottenere, a seguito della sentenza della

euro 20.000 di multa inflittagli con sentenza del 14.1.2007 dal Tribunale di Cagliari, confermata dalla
Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 1.12.2010 divenuta irrevocabile il 15.2.2011, per il reato
di detenzione illegale di sostanza stupefacente di tipo hashish di cui all’art. 73 co. 1,4,6 DPR 309/90.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Correttamente 1a-Gegte.-1-4.99€449 ha
ritenuto inammissibile l’istanza del Medda in quanto i fatti per i quali è intervenuta sentenza
irrevocabile di condanna a carico del predetto sono stati commessi nel 2002, cioè in vigenza della
disciplina di cui all’art. 73 DPR 309/90 nel testo precedente la riforma introdotta con il DL n. 272/2005,
convertito con modifiche nella legge n. 49/2006. Come è noto, tale riforma ha unificato il trattamento
sanzionatorio, prima di allora distinto in base al tipo di stupefacente a seconda che si trattasse di cd.
droghe “leggere” o di droghe “pesanti”.
Orbene a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli art. 4 bis e 4 videcies ter citato
DL con la sentenza n. 32 del 2014 della Consulta, si è determinata la reviviscenza dell’art. 73 DPR
309/90, nel testo anteriore alle suddette modifiche dichiarate incostituzionali con conseguente
reintroduzione per le droghe cosiddette “leggere” di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il
reo che è appunto quello già applicato al Medda per i fatti commessi sotto la vigenza di detta originaria
normativa (ex pluris Cass. Sez. III n. 26346/2014).
Dunque, essendo la pena applicata al ricorrente già quella prevista dall’art. 73 DPR 309/90 nel testo
precedente la modifica legislativa del 2005 poi dichiarata incostituzionale, non sussiste nel caso di
specie alcun problema di illegalità della pena.
Tanto premesso il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali oltre alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
1

Corte Costituzionale n. 32/2014, la rimodulazione/riduzione della pena di anni quattro di reclusione ed

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla
somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma in data 7 maggio 2015.

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